Corte di Cassazione Civile sez. III, 14 febbraio 2017, n. 3765

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
LEGITTIMITÀ
anche la colpa generica della Furnari, valutando in con-
creto la condotta tenuta dall’automobilista (desunta da
molteplici dementi indiziari quali: l’assenza di indicazioni
alle norma del Codice della strada imputabili alla Furnari
- l’auto percorreva la strada sul margine destro per quanto
consentito dalle vetture parcheggiate sulla carreggiata -,
il luogo della strada in cui è avvenuto l’impatto, il punto
di collisione tra i veicoli, la ridottissima velocità di marcia
dell’autovettura) con accertamento in fatto che non è sta-
to idoneamente censurato dai ricorrenti.
La Corte, riunita in camera di consiglio, ha condiviso i
motivi di diritto esposti nella relazione e la soluzione pro-
posta.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato, non oc-
correndo provvedere in ordine alle spese del giudizio, non
avendo svolto difese gli intimati.
Sussistono i presupposti per l’applicazione l’art. 13,
comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito
dall’art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228,
che dispone l’obbligo del versamento per il ricorrente di
un ulteriore importo a titolo di contributo unif‌icato nel
caso in cui la sua impugnazione sia stata integralmente
rigettata, essendo iniziato il procedimento in data succes-
siva al 30 gennaio 2013 (cfr. Corte cass. sez. un. 18 febbra-
io 2014 n. 3774). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2017, N. 3765
PRES. CHIARINI – EST. GRAZIOSI – P.M. FINOCCHI GHERSI (PARZ. DIFF.) – RIC.
CARTILLONE (AVV. CARTILLONE) C. UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. ED ALTRA
Avvocato y Responsabilità civile y Errori ed omis-
sioni y Incertezza giurisprudenziale in ordine al
termine prescrizionale del diritto al risarcimen-
to del danno derivante da circolazione stradale y
Mancato compimento di atti interruttivi con riferi-
mento al termine più breve (ancorché, in concreto,
non operante) y Violazione dell’obbligo di diligenza
y Sussistenza.
. In materia di responsabilità professionale dell’avvo-
cato, in caso di incertezza giurisprudenziale in ordine
al computo del termine di prescrizione del diritto del
cliente al risarcimento del danno, il mancato compi-
mento di atti interruttivi, da parte del legale, con rife-
rimento al termine prescrizionale più breve (ancorché
in concreto non operante, in forza di un successivo in-
tervento chiarif‌icatore delle Sezioni Unite della Corte
regolatrice), implica violazione dell’obbligo di diligen-
za richiesto dall’art. 1176, comma 2, c.c. (Nella specie,
la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza im-
pugnata che aveva ravvisato negligenza dell’avvocato
nel non aver compiuto atti interruttivi, con scansione
temporale infrabiennale, del diritto al risarcimento del
danno prodotto dalla circolazione di veicoli, ancorché
integrante illecito penale ma con relativo giudizio non
promosso per difetto di querela, in quanto, al tempo di
espletamento del mandato, la questione di interpreta-
zione dell’art. 2947 c.c. era ancora assai controversa,
essendosi poi susseguite ben tre pronunce delle Sezio-
ni Unite). (c.c., art. 1176; c.c., art. 1218; c.c., art. 2947)
(1)
(1) In tema di obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività pro-
fessionale di avvocato e sull’obbligo di diligenza di cui all’art. 1176,
secondo comma, c.c. in cui rientra il compimento di atti interruttivi
della prescrizione del diritto del suo cliente, v. Cass. civ. 5 agosto
2013, n. 18612, in Ius&Lex dvd n. 1/2017, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Raffaella Laganella citava il 20 maggio 2003 davanti
al Tribunale di Milano Biagio Cartillone, che in prece-
denza era stato suo avvocato, chiedendo l’accertamento
dell’inadempimento del mandato conferitogli in relazione
a un sinistro stradale avvenuto il 4 luglio 1988, nel quale
ella era trasportata su un ciclomotore che si era scontra-
to con una vettura. L’inadempimento sarebbe consistito
nella mancata interruzione del termine prescrizionale
nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., che
era la compagnia assicuratrice del ciclomotore. L’avvoca-
to Cartillone aveva agito giudizialmente per la Laganella
solo nei confronti di chi era responsabile della circolazio-
ne dell’auto, con esito negativo in primo grado, che era
stato poi confermato in secondo grado - in quest’ultimo
peraltro essendo stata la Laganella difesa da un altro av-
vocato -; e l’attrice gli imputava di non avere potuto agire
giudizialmente, per maturata prescrizione, anche nei con-
fronti della compagnia assicuratrice del ciclomotore, con-
seguentemente chiedendone pure la condanna a risarcirle
i derivati danni, nella misura in cui avrebbe potuto essere
risarcita per le lesioni subite nel sinistro se il convenuto
avesse agito con la dovuta diligenza.
Biagio Cartillone si costituiva, resistendo e in via ricon-
venzionale proponendo domanda di pagamento dei propri
onorari; chiamava altresì in giudizio per manleva Winter-
thur Assicurazioni S.p.A. e Aurora Assicurazioni S.p.A.,
che si costituivano entrambe, eccependo la prima difetto
di legittimazione e in subordine prescrizione ex articolo
2952 c.c., e la seconda anch’essa prescrizione per omessa
denuncia entro l’anno dalla richiesta della Laganella alla
Meie Aurora, incorporata.
Il Tribunale di Milano con sentenza del 6 aprile 2010
accoglieva la domanda attorea, condannando il Cartillone
a risarcire all’attrice € 64.303 per danni non patrimoniali
e € 5001,09 per danni patrimoniali, e respingendo la do-
manda di manleva del suddetto, in particolare per omessa
denuncia all’assicurazione nei termini. II Cartillone pro-
poneva appello, che la Corte d’appello di Milano rigettava
con sentenza del 30 maggio-8 ottobre 2012.
Il Cartillone quindi ha presentato ricorso, articola-
to in quattordici motivi, depositando altresì memoria ex
articolo 378 c.p.c.; si sono difesi con controricorso rispet-
tivamente la Laganella e Unipol Assicurazioni S.p.A. (su-
bentrata alle compagnie assicurative chiamate in causa),
quest’ultima depositando anch’essa memoria.

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