Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 16 febbraio 2017, n. 4130

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 16 FEBBRAIO 2017, N. 4130
PRES. AMENDOLA – EST. OLIVIERI – RIC. FERRARA ED ALTRI (AVV. MORO) C.
ASSITALIA S.P.A. ED ALTRA
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Prova
liberatoria.
. In tema di responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli, la presunzione stabilita dall’art.
2054, comma 2, c.c. non conf‌igura a carico del condu-
cente un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una re-
sponsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi
dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare
il danno, ovvero dimostrando non l’impossibilità di una
condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere
osservato, nei limiti della normale diligenza, un com-
portamento esente da colpa e conforme alle regole del
codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferi-
mento alle circostanze del caso concreto. (Nella specie,
la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva
ricondotto la responsabilità del sinistro alla sola con-
dotta del danneggiato, escludendo la colpa della con-
venuta sulla base di una valutazione in concreto della
sua condotta, desunta da molteplici elementi indiziari
quali: l’assenza di infrazioni alle norme del codice della
strada, la ridottissima velocità di marcia, il luogo della
strada in cui era avvenuto l’impatto ed il punto di col-
lisione tra i veicoli). (c.c., art. 2043; c.c., art. 2054) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 29 aprile 2006, n. 10031, in questa Rivista
2007, 42.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Palermo con sentenza 22 settem-
bre 2014 n. 1467 ha ritenuto che il sinistro verif‌icatosi il
giorno 9 marzo 2000 nel quale a seguito dello scontro tra il
motoveicolo condotto da Ferrara Antonio e l’autoveicolo di
proprietà e condotto da Furnari Angela, il primo era dece-
duto, fosse imputabile ad esclusiva colpa del motociclista
che, procedendo a velocità molto elevata e senza fornire
la dovuta precedenza alla autovettura che proveniva da
destra e si era immessa nell’incrocio era andato ad impat-
tare, al centro della carreggiata si pertinenza, sulla f‌ian-
cata anteriore sinistra del veicolo che procedeva a ridotta
velocità, essendo stata peraltro la Furnari, indagata per
omicidio colposo, assolta dalla imputazione di reato con
formula il “fatto non costituisce reato” i ricorrenti, con atti
ritualmente notif‌icati alla Furnari ed alla società che assi-
curava la RCA, hanno impugnato la sentenza con un unico
motivo con il quale deducono violazione e falsa applica-
zione dell’art. 2054 c.c. non hanno resistito gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo, come formulato, è inammissibile e comun-
que infondato.
I ricorrenti ritengono che il Giudice territoriale non ab-
bia fatto applicazione della presunzione legale ex art. 2054
comma c.c. di concorrente responsabilità dei conducenti
dei veicoli nella produzione dell’evento lesivo, tuttavia:
da un lato, fondano l’asserito vizio di legittimità sulla
valutazione della sussistenza del concorso di responsabi-
lità effettuata dal perito d’uff‌icio nominato nel corso del
procedimento penale: ma in tal caso appare evidente come
la censura non verta allora sulla violazione della norma in-
dicata (che presuppone la impossibilità di accertamento
in concreto delle condotte rispettivamente tenute dai due
conducenti), quanto piuttosto sulla - in ipotesi - omessa
considerazione da parte del Giudice di merito di risultan-
ze istruttorie “decisive”, in quanto conducenti ad un diver-
so accertamento in concreto della responsabilità, critica
che avrebbe allora dovuto essere censurata in relazione al
differente vizio di legittimità per errore di fatto, deducibi-
le esclusivamente in relazione a quelle ipotesi di carenza
del requisito motivazionale, valutato in relazione al conte-
nuto minimo costituzionale richiesto dall’art. 116 comma
6 Cost., trovando applicazione ratione temporis l’art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c. come modif‌icato dal D.L. n. 83/2012
conv. in legge n. 134/2012 (in ogni caso l’ipotizzata omis-
sione di elementi probatori decisivi, contestata al Giudice
d’appello, non potrebbe ritenersi tale, sia in quanto la pe-
rizia è stata considerata dalla Corte territoriale ed è stata
argomentatamente disattesa: sia in quanto la perizia non
viene indicata dai ricorrenti per contestare una diversa
ricostruzione dell’evento, atteso che la Corte territoria-
le non ha accertato una diversa dinamica dello scontro,
quanto piuttosto per far valere le – diverse - conclusioni
cui perviene il perito sulla responsabilità, e dunque non
un fatto ma un giudizio di diritto, estraneo alla competen-
za dell’ausiliario) dall’altro venendo a sostenere che l’as-
senza dell’elemento soggettivo (accertata nella sentenza
penale assolutoria), non escludeva, come emergeva dalla
motivazione della sentenza penale, che “l’azione della Fur-
nari si pose come “conditio sine qua non dell’evento mor-
te”…”, con la conseguenza che tanto era suff‌iciente ad in-
tegrare la presunzione di pari responsabilità della Fumari.
La tesi è manifestamente infondata in quanto ricostruisce
la norma codicistica sulla presunzione legale in materia di
responsabilità civile automobilistica come responsabilità
di natura oggettiva (che richiede il mero accertamento
del nesso di causalità tra la condotta del soggetto e l’e-
vento lesivo), mentre la presunzione stabilita dal secondo
comma dell’art. 2054 c.c. non conf‌igura a carico del con-
ducente una ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una
responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi
esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possi-
bile per evitare il danno, da intendersi nel senso di dover
dimostrare l’impossibilità o la diligenza massima, bensì
di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un
comportamento esente da colpa conforme alle regole del
codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimen-
to alle circostanze del caso concreto (cfr. Corte cass. sez.
III, sentenza n. 10031 del 29 aprile 2006). Nella specie il
Giudice di appello non si è limitato ad affermare la esclu-
siva responsabilità del sinistro in base soltanto alla con-
dotta tenuta dal motociclista, ma ha ritenuto di escludere

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