Corte di Cassazione Civile sez. III, 14 marzo 2017, n. 6488

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giur
5/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 MARZO 2017, N. 6488
PRES. CHIARINI – EST. BARRECA – P.M. DE AUGUSTINIS (PARZ. DIFF.) – RIC.
TRENTIN ED ALTRI (AVV.TI CAMPOREALE E BATINI) C. DEMICHELI ED ALTRI (AVV.
TI RUDEL E CAMERIERI)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Perdita di “chance” y
Nozione y Valutazione y Prova y Limiti y Fattispecie
in tema di perdita da future attività lavorative su-
bite da un’infortunata in un sinistro stradale.
. In tema di risarcimento del danno, il creditore che
voglia ottenere, oltre il rimborso delle spese sostenute,
anche i danni derivanti dalla perdita di "chance" – che,
come concreta ed effettiva occasione favorevole di con-
seguire un determinato bene, non è una mera aspet-
tativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sè stante,
giuridicamente ed economicamente suscettibile di au-
tonoma valutazione – ha l’onere di provare, benchè solo
in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità,
la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti
per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito
dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile
deve essere conseguenza immediata e diretta. (Nella
specie, relativa alla perdita di “chance” lavorative futu-
re asseritamente subite da un’infortunata in un sinistro
stradale, la S.C. ha precisato che, conf‌igurandosi un
danno patrimoniale futuro, come tale diverso ed ulte-
riore rispetto al danno alla salute, a carattere, invece,
non patrimoniale, la perdita di futuri guadagni non può
essere desunta in via presuntiva dalla mera esistenza
di postumi invalidanti, spettando al danneggiato l’one-
re di provare, anche presuntivamente, che il danno alla
salute gli ha precluso l’accesso a situazioni di studio o
di lavoro tali che, se realizzate, avrebbero fornito anche
soltanto la possibilità di maggiori guadagni). (c.c., art.
2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2697) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 28 gennaio 2005, n. 1752, in que-
sta Rivista 2005, 827.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Greta Mucci e i suoi genitori, Marco Mucci e Ma-
rina Trentin, convennero in un primo giudizio, davanti al
Tribunale di Chiavari, Marino Vattuone, Antonio Bottini
e la Fondiaria Sai Ass.ni (oggi Unipol Ass.ni), chiedendo
il risarcimento dei danni subiti a seguito di un inciden-
te nel quale era rimasta coinvolta Greta Mucci, all’epoca
minorenne, trasportata su un motociclo che aveva avuto
un impatto con un’ autovettura di proprietà del Vattuone,
condotta dal Bottini ed assicurata con la Fondiaria.
A seguito della costituzione di quest’ultima (che chiese
di chiamare in causa anche il conducente e proprietario del
motociclo, David Demicheli) i predetti ricorrenti introdus-
sero un secondo giudizio risarcitorio, convenendo lo stesso
Demicheli e la sua assicurazione per la r.c.a., Zurich Ass.ni.
In questo secondo giudizio venne autorizzata la chia-
mata in causa dei convenuti del primo e comunque, in
data 12 febbraio 2008, il Tribunale di Chiavari dispose la
riunione dei due procedimenti.
In corso di causa, il giudice concesse una provvisionale
per l’importo complessivo di € 143.659,20, che pose a cari-
co solidale di Fondiaria Sai e Zurich Ass.ni.
All’esito dell’istruttoria, in data 21 dicembre 2012, con
sentenza n. 785/12, il Tribunale dichiarò esclusivo respon-
sabile del sinistro il Demicheli e, per quanto ancora qui
rileva, condannò quest’ultimo, in solido con Zurich Ass.
ni, al pagamento, in favore di Greta Mucci, delle somme
di € 4.077, 00 oltre accessori, per spese mediche; di €
353.115,00, oltre accessori, detratto l’acconto ricevuto di
€ 143.659,20, (a titolo di danno biologico); di € 65.000,00
a titolo di danno da perdita di chance; di € 50.000,00 a
titolo di danno esistenziale. Condannò, inoltre, i predetti,
in solido al pagamento, in favore di Marco Mucci e Marina
Trentin, della somma di € 8.000,00, nonché di € 20.000,00
per competenze professionali ed € 1.500,00 per esborsi, ol-
tre accessori, ponendo a carico del Demicheli e della sua
assicurazione anche le spese di CTU.
2. - Proposto appello da parte della Zurich Insurance
Public Limited Company e di David Demicheli, nonché ap-
pello incidentale da parte di Fondiaria Sai Spa e di Marino
Vattuone ed altro appello incidentale da parte di Greta
Mucci, Marco Mucci e Marina Trentin, la Corte di appel-
lo di Genova, con sentenza pubblicata il 23 aprile 2014,
ha accolto parzialmente l’appello principale proposto da
Zurich Insurance e dal Demicheli, nonché parzialmente
anche gli appelli incidentali e, per l’effetto, ha così deciso:
- ha confermato la condanna in solido del Demicheli e
della Zurich Insurance al pagamento, in favore di Greta
Mucci, delle somme già liquidate per spese mediche e per
danni alla persona, esclusi però gli importi liquidati a ti-
tolo di danno esistenziale e di danno da perdita di chance;
- ha confermato la condanna in solido dei predetti al
pagamento in favore dei genitori della Mucci della somma
di € 8.000,00 a titolo di esborsi, ma ha riconosciuto in loro
favore la somma ulteriore di € 15.000,00 a titolo di danni
non patrimoniali, oltre accessori ed oltre rimborso spese
legali, come liquidate in primo grado;
- ha dichiarato tenuta ed ha condannato Greta Muc-
ci a restituire a Fondiaria Sai S.p.A. l’acconto ricevuto di
€ 71.829,60, maggiorato di interessi e rivalutazione dal 4
marzo 2009;
- ha posto def‌initivamente a carico del Demicheli e
della Zurich Insurance, in solido, oltre alle spese del pri-
mo grado, in favore dei danneggiati, anche le spese di
CTU, mentre ha compensato tra i predetti e Greta Mucci,
Marco Mucci e Marina Trentin le spese del secondo grado
di giudizio;
- ha compensato anche le spese del grado tra questi
ultimi e Fondiaria Sai Ass.ni S.p.A. e Marino Vattuone;
- ha regolato con statuizioni qui non più rilevanti i rap-
porti tra le altre parti processuali, quanto a spese e com-
petenze del primo e del secondo grado di giudizio.
3. - Greta Mucci, Marco Mucci e Marina Trentin pro-
pongono ricorso aff‌idato a quattro motivi, illustrati da me-
moria.

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