Corte di Cassazione Civile sez. II, 11 gennaio 2017, n. 462

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
LEGITTIMITÀ
cassate dalla concessionaria della Regione per l’anno 2004
e non riversate alla Regione, sia dei correlativi interessi,
sia delle penali previste per l’omesso versamento.
3.- Il proposto regolamento va deciso nel senso della
sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.
3.1.- In proposito occorre muovere dal principio secon-
do cui «L’attribuzione al giudice tributario di controversie
non aventi “natura tributaria” comporta la violazione del
divieto costituzionale di istituire giudici speciali. Tale il-
legittima attribuzione può derivare, direttamente, da una
espressa disposizione legislativa che ampli la giurisdizio-
ne tributaria a materie non tributarie ovvero, indiretta-
mente, dall’erronea qualif‌icazione di “tributaria” data dal
legislatore (o dall’interprete) ad una particolare materia
(come avviene, ad esempio, allorché si riconducano inde-
bitamente alla materia tributaria prestazioni patrimoniali
imposte di natura non tributaria)» (Corte costituzionale,
sentenza n. 130 del 2008). Ne segue che, ai f‌ini del riparto
di giurisdizione, occorre far riferimento alla pretesa fatta
valere con la cartella e valutare se essa si risolva in una
pretesa di natura tributaria.
3.2. - Nella specie, la pretesa economica fatta valere con
la cartella impugnata nasce dall’esercizio del diritto dell’en-
te impositore (Regione Campania) a conseguire le somme
che la concessionaria dell’ACI ha riscosso per conto dello
stesso ente impositore a titolo di tassa automobilistica e che,
incorrendo in un inadempimento dell’appalto del servizio
di riscossione, non ha (integralmente) riversato. Si tratta,
quindi, di un diritto esercitato nell’ambito di un rapporto di
tipo privatistico, restando estraneo alla fattispecie l’eserci-
zio del potere impositivo, proprio del rapporto tributario. La
controversia non è, dunque, riconducibile alla giurisdizio-
ne tributaria, prevista dall’art. 2 del D.L.vo n. 546 del 1992,
come modif‌icato dall’art. 12 della legge n. 448 del 2001, in
quanto la Regione (e, per essa, la S.p.a Equitalia, che ha
emesso l’impugnata cartella di pagamento) non agisce in
qualità di ente impositore nei confronti del soggetto passivo
d’imposta, ma fa valere un’obbligazione da inadempimento
contrattuale. In senso analogo, a proposito della natura non
tributaria del rapporto che lega l’istituto bancario (al quale
siano state versate dai contribuenti somme a titolo di im-
posta con delega di riversamento all’ente impositore) con
l’ente impositore o con l’agente della riscossione, si sono già
espresse Cass., sezioni unite, n. 9567 del 2014 e n. 1148 del
2000, nonché, a sezione semplice, Cass. n. 15110 del 2006:
secondo tali pronunce va ricondotta alla giurisdizione del
giudice ordinario la cognizione delle controversie relative
all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal suddetto
rapporto e alle correlative sanzioni.
3.3. - Occorre, pertanto, concludere (conformemente
alle considerazioni della Procura generale e della CTP)
che spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la co-
gnizione delle controversie relative all’impugnazione di
una cartella di pagamento con la quale la Regione faccia
valere nei confronti di una concessionaria ACI il credito
nascente dal mancato riversamento alla Regione, da parte
di detta concessionaria, delle somme riscosse a titolo di
tassa automobilistica. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 GENNAIO 2017, N. 462
PRES. PETITTI – EST. PARZIALE – RIC. SANNA (AVV.TI FIANDANESE E DORE) C.
COMUNE DI ALGHERO (AVV. SERRA)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Notif‌icazione ai sensi
dell’art. 385, comma 3, reg. c.s. y Aff‌idamento a sog-
getti terzi, anche privati, dei relativi adempimenti y
Ammissibilità y Limiti.
. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, la notif‌ica del verbale di accerta-
mento, ai sensi dell’art. 385, comma 3, del D.P.R. n. 495
del 1992, avviene mediante invio al destinatario di uno
degli originali ovvero di copia autenticata, a cura del
responsabile dell’uff‌icio o comando, o da un suo delega-
to, potendo, tuttavia, essere validamente aff‌idate a sog-
getti terzi, anche privati, le sole attività intermedie di
natura materiale, relative alla stampa, all’imbustamen-
to ed alla consegna dei plichi al servizio postale. (c.p.c.,
art. 137; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 385) (1)
(1) Orientamento ormai consolidato della S.C.. Ex multis, v. Cass.
civ. 10 maggio 2012, n. 7177, in questa Rivista 2012, 874. Si veda, inol-
tre, Cass. civ. 26 novembre 2013, n. 26431, ivi 2014, 11, nel senso che
la notif‌icazione del verbale di accertamento delegata dal Comune a
Poste Italiane S.p.a. è nulla, avuto riguardo al combinato disposto
degli artt. 200 c.s., e 385 reg. c.s., ove la delega non concerna attività
meramente esecutive (stampa, imbustamento e consegna), ma an-
che attività di "personalizzazione" della modulistica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Così la sentenza impugnata riassume la vicenda pro-
cessuale per quanto ancora interessa in questa sede.
1. «Con ricorso presentato innanzi al Giudice di pace
di Alghero Sanna Agostino aveva proposto opposizione
contro i verbali indicati in epigrafe, con cui gli erano sta-
te contestate le ripetute violazioni dell’art. 146, comma
terzo, del codice della strada per aver egli attraversato,
più volte, l’intersezione stradale situata fra la via Giovanni
XXIII e la via XX Settembre di Alghero mentre il semaforo
proiettava la luce rossa.
Eccepiva il ricorrente la nullità del procedimento di
notif‌icazione dei verbali, l’estinzione della pretesa san-
zionatoria della P.A., dato che i verbali delle infrazioni gli
erano stati notif‌icati solamente il 27 ottobre 2007, quindi
ben oltre il termine di 150 giorni prescritto a pena di estin-
zione del relativo obbligo del trasgressore; […].
Il comune di Alghero aveva contestato le ragioni
dell’opposizione, sostenendo la legittimità degli accer-
tamenti e delle notif‌icazioni delle violazioni contestate,
avvenuti mediante tempestiva consegna degli atti da no-
tif‌icare all’agente postale e all’indirizzo esatto del desti-
natario. Con la sentenza n. 269/2008, notif‌icata al comune
il 6 agosto 2008, il giudice di pace aveva accolto il ricorso,
annullando il verbale e condannando l’amministrazione al
rimborso delle spese di lite. Contro la decisione proponeva
tempestivo appello il comune di Alghero, lamentando: che

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