Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 31 gennaio 2017, n. 2567

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2017
Contrasti
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 31 GENNAIO 2017, N. 2567
PRES. AMENDOLA – EST. SCRIMA – RIC. FICORELLA C. EQUITALIA SUD SPA E
ROMA CAPITALE
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Fermo amministrativo del veicolo ex art. 86 D.P.R.
n. 602/1973 y Impugnabilità y Competenza y Indivi-
duazione y Questione rimessa al Primo Presidente,
per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
. La Sesta Sezione civile ha rimesso al Primo Presiden-
te, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la
questione relativa: a) alla natura giuridica della com-
petenza attribuita al Giudice di pace in ordine alle
controversie aventi ad oggetto sanzioni amministrative
per violazioni del Codice della strada, se, in proposi-
to, debba distinguersi tra opposizione all’ordinanza-
ingiunzione e opposizione al verbale di accertamento;
b) se siffatti criteri di competenza vadano applicati
anche con riferimento all’impugnativa del fermo o del
preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento
negativo. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 203; nuovo
c.s., art. 204; nuovo c.s., art. 204 bis; nuovo c.s., art.
205; c.p.c., art. 7; c.p.c., art. 615; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 22) (1)
(1) Questione sulla quale la S.C. non si è sempre espressa in modo
uniforme. Secondo Cass. civ. 22 luglio 2016, n. 15143, in questa Rivi-
sta 2017, 135, l’opposizione a preavviso di fermo amministrativo ex
art. 86 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione a cartelle di pagamento
di somme dovute a titolo di sanzioni amministrative per violazione
del Codice della strada, pur se qualif‌icabile quale azione ordinaria
di accertamento negativo, e non come opposizione esecutiva, va pro-
posta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla
pretesa creditoria. Cass. civ., sez. un., ord. 22 luglio 2015, n. 15354, ivi
2015, 805, ritiene che il fermo amministrativo di beni mobili registra-
ti relativo a contravvenzioni al Codice della strada abbia natura non
già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alter-
nativa, trattandosi di misura puramente aff‌littiva volta ad indurre il
debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi
in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue
le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto
della competenza per materia e per valore. Si aggiunga Cass. civ. 16
ottobre 2014, n. 21914, ivi 2015, 196, per cui l’opposizione a cartel-
la esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni del Codice della strada, conf‌igurata come
opposizione ad esecuzione non ancora iniziata, spetta alla compe-
tenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza
per materia individuati dall’art. 7 del D.L.vo n. 150/2011, al pari della
cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento pre-
supposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto
l’opposizione dopo la notif‌ica del preavviso di fermo amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza pronunciata all’udienza del 10 mag-
gio 2016 ed inserita nel processo verbale, il Tribunale di
Roma, ritenendo di essere, a sua volta, incompetente, ha
richiesto d’uff‌icio il regolamento di competenza, in rela-
zione alla causa di opposizione avverso un preavviso di
fermo amministrativo, riassunta dinanzi al suo uff‌icio,
intentata da Francesca Ficorella nei confronti di Equita-
lia Sud S.p.a. e di Roma Capitale e riguardo alla quale il
Giudice di pace di Roma aveva declinato la sua competen-
za, reputando sussistente la competenza per materia del
Tribunale di Roma.
2. Le parti, alle quali l’ordinanza risulta comunicata,
non hanno svolto attività difensiva.
3. Il P.G. ha depositato, in data 16 giugno 2016, conclu-
sioni scritte, con le quali ha chiesto alla S.C. di ritenere
fondata l’istanza di regolamento di competenza d’uff‌icio e
di dichiarare competente il Giudice di pace di Roma, con
le conseguenze di legge.
4. In particolare Francesca Ficorella ha adito il Giudice
di pace di Roma proponendo, con atto di citazione, “oppo-
sizione ex art. 615 c.p.c.” a preavviso di iscrizione di fermo
amministrativo su un veicolo di sua proprietà notif‌icato
da Equitalia Sud S.p.a., in relazione a più cartelle di paga-
mento, tra le quali le tre impugnate con il predetto atto e
dell’importo complessivo di euro 725,33, richiesto a titolo
di sanzioni pecuniarie, irrogate per violazioni di norme del
Codice della strada commesse negli anni 2005-2007, chie-
dendo la declaratoria di “intervenuta prescrizione e/o de-
cadenza delle pretese” di cui alle cartelle opposte e della
intervenuta insussistenza del diritto di Roma Capitale a
procedere in executivis nei confronti dell’opponente e,
quindi, della non debenza delle somme richieste dal pre-
detto ente per il tramite di Equitalia Sud S.p.a. e riportate
nelle tre impugnate cartelle.
5. Tale essendo l’oggetto del giudizio appare evidente
come la risoluzione del conf‌litto di competenza presuppon-
ga la previa qualif‌icazione dell’azione giudiziaria proposta
dalla Ficorella, questione già affrontata dalle SS.UU. di
questa Corte che hanno ravvisato nell’atto comunicativo
del preavviso di fermo di beni mobili registrati, un atto,
“autonomamente impugnabile”, volto a portare diretta-
mente a conoscenza del destinatario la pretesa della Am-
ministrazione pubblica (v. Cass., sez. un., 7 maggio 2010, n.
11087; Cass., sez. un., 12 ottobre 2011, n. 20931), e che, in
quanto misura puramente aff‌littiva, “volta a indurre il debi-
tore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione”, deve
“ritenersi impugnabile “secondo le regole del rito ordinario
di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema

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