Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 7 novembre 2016, n. 22562

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
LEGITTIMITÀ
Senonchè l’affermazione non è corretta in via di princi-
pio, nel senso che il discrimen ai f‌ini del riparto di giurisdi-
zione è rappresentato dall’essere o meno il comportamen-
to riconducibile ad un potere amministrativo (quali che
siano, legittime o illegittime, le modalità con cui è eserci-
tato), restando, invece, estranei alla giurisdizione esclusi-
va assegnata in particolari materie al G.A. comportamenti
meramente materiali posti in essere dall’amministrazione
al di fuori dell’esercizio di una attività autoritativa o che
trovino solo occasione nell’esercizio di un pubblico potere.
Soprattutto le argomentazioni del ricorrente si rileva-
no prive di correlazione con gli stessi presupposti della
domanda risarcitoria, giacchè obliterano un dato che, per
converso, emerge con chiara evidenza dalla stessa pro-
spettazione difensiva, essenzialmente focalizzata sul rilie-
vo dell’assenza di un’ordinanza motivata ex art. 5 c.d.s.;
e ciò in quanto il ricorrente, assumendo di essere stato
pregiudicato nella propria attività commerciale dall’agire
dell’ente comunale che ha escluso “la fermata” sulla pub-
blica via in assenza (in tesi) di un’attività provvedimentale
ad hoc, contesta in def‌initiva “il come” è stata esercitata la
potestà comunale in materia di circolazione stradale. Ne
consegue che, sulla base del criterio del petitum sostan-
ziale, l’oggetto della tutela invocata si risolve nel controllo
di legittimità dell’esercizio del potere stesso, costituendo
la verif‌ica sulle modalità e forme con cui si è manifestato
siffatto potere “il merito” del giudizio amministrativo.
In conclusione va dichiarata la giurisdizione dell’A.G.A..
Le spese del giudizio per regolamento di giurisdizione,
liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di
cui al D.M. n. 55 del 2014, seguono la soccombenza. (Omis-
sis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 7 NOVEMBRE 2016, N. 22562
PRES. D’ASCOLA – EST. PICARONI – RIC. FERLAUTO (AVV.TI CASALE E TRUPPA) C.
COMUNE DI SAN VINCENZO (AVV. GRASSI)
Sentenza civile y Motivazione y "Per relationem" y
Rinvio ad atti di parte y Ammissibilità y Condizioni
y Fattispecie relativa a spiegazione tecnica fornita
da un Comune circa le modalità di c.d. "doppia mi-
surazione di velocità" per mezzo di autovelox, in
caso di contemporaneo transito di veicoli sulle due
corsie, di destra e di sorpasso.
. La sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il
contenuto di un atto di parte, senza niente aggiunger-
vi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano,
in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risul-
tino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che,
in base alle disposizioni costituzionali e processuali,
tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,
sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al
quale non è imposta l’originalità, né dei contenuti né
delle modalità espositive. (Nella specie la S.C. ha con-
fermato la decisione impugnata, ritenendo legittimo
il rinvio dalla stessa operato alla spiegazione tecnica
fornita nell’atto di appello predisposto da un Comune,
relativamente alle modalità di c.d. "doppia misurazione
di velocità" per mezzo di apparecchiatura autovelox, in
caso di contemporaneo transito di veicoli sulle due cor-
sie, di destra e di sorpasso). (c.p.c., art. 132; c.p.c., art.
360; att. c.p.c., art. 118) (1)
(1) Negli stessi termini, pur riferendosi a diversa fattispecie, v. Cass.
civ., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed.
La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Livorno, con sentenza depositata il 20
ottobre 2014, accoglieva l’appello proposto dal Comune di
San Vincenzo avverso la sentenza del Giudice di pace di
Piombino n. 490 del 2011, che aveva accolto l’opposizione
al verbale di contravvenzione notif‌icato a Michele Ferlau-
to, per violazione dell’art. 142, comma 8, del codice della
strada, rilevata con apparecchio autovelox, e conseguen-
te irrogazione della sanzione pecuniaria di euro 155,00
e della sanzione accessoria della decurtazione di cinque
punti dalla patente di guida.
Per quanto ancora di rilievo in questa sede, il Tribuna-
le riteneva infondato il motivo di opposizione riguardante
l’incertezza sulla identif‌icazione del veicolo responsabile
dell’infrazione, in ragione del concomitante passaggio di
un’altra vettura sulla corsia di destra. Secondo il Tribu-
nale, l’identif‌icazione del veicolo che aveva superato il
limite di velocità era assicurato dalla modalità operativa
dell’apparecchio rilevatore, in grado di effettuare una
“doppia misurazione”, come dettagliatamente spiegato dal
Comune nell’atto di appello, al quale si faceva rinvio.
Per la cassazione della sentenza Michele Ferlauto ha
proposto ricorso sulla base di un motivo.
Resiste con controricorso il Comune di San Vincenzo.
Il ricorso appare infondato. Con l’unico motivo è dedot-
ta omessa motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., e
si contesta la nullità della sentenza in quanto contenente
la mera adesione acritica alla tesi di parte appellante, con
rinvio alle spiegazioni tecniche concernenti la cosiddetta
doppia misurazione di velocità.
Il motivo appare infondato. La riformulazione dell’art.
360, primo comma, n. 5, c.p.c. - attuata con il D.L. n. 83 del
2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile
alla presente controversia ratione temporis - deve essere
interpretata come riduzione al minimo costituzionale del
sindacato di legittimità sulla motivazione, che si esaurisce
nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materia-
le e graf‌ico, nella motivazione apparente, nel contrasto ir-
riducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazio-
ne perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di “suff‌icienza”
della motivazione (ex plurimis, sezioni unite n. 8053 del
2014 di questa Corte).
Ulteriormente, le Sezioni Unite (sentenza n. 642 del
2015) hanno chiarito che «nel processo civile ed in quello
tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a ripro-

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