Corte di Cassazione Civile sez. III, 10 gennaio 2017, n. 260

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 GENNAIO 2017, N. 260
PRES. CHIARINI – EST. SCODITTI – P.M. DE AUGUSTINIS (DIFF.) – RIC. B.F. C.
PROVINCIA DI FOGGIA
Responsabilità civile y Amministrazione pubblica
y Opere pubbliche y Strade y Obblighi di manutenzio-
ne, vigilanza e controllo a carico dell’ente proprie-
tario y Dislivello tra la parte asfaltata e la contigua
parte in erba adiacente alla strada y Omessa ma-
nutenzione e segnalazione y Conseguenze y Danni
arrecati ad autoveicolo y Responsabilità della P.A.
y Conf‌igurabilità.
. Le scarpate delle strade statali, provinciali e comu-
nali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti,
devono considerarsi parti delle strade medesime per
effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con
la sede stradale. Ne consegue che P.A., quale proprie-
taria della strada, ha l’obbligo di provvedere alla rela-
tiva manutenzione nonché di prevenire e, se del caso,
segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia
inerente non solo alla sede stradale ma anche alla
zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima.
(Nella fattispecie l’esistenza di uno scalino fra carreg-
giata e ciglio erboso occultato dalla folta vegetazione
e non specif‌icatamente segnalato aveva provocato la
fuoriuscita di strada di un autocarro) (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 2051; c.c., art. 2043; nuovo c.s., art. 14; d.m.
18 febbraio 1992, n. 223) (1)
(1) Nel medesimo senso si vedano Cass. civ. 12 maggio 2015, n. 9547,
in questa Rivista 2015, 709; Cass. civ. 4 ottobre 2013, n. 22755, ivi
2014, 327 e Cass. civ. 14 marzo 2006, n. 5445, ivi 2006, 1064.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. B.F. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Fog-
gia - sezione di Trinitapoli l’Amministrazione Provinciale
di Foggia chiedendo il risarcimento del danno conseguen-
te a sinistro stradale. Espose in particolare l’attore che il
giorno (omissis) l’autocarro da lui condotto aveva sban-
dato e si era ribaltato in quanto la ruota anteriore destra
aveva sdrucciolato fuori della piattaforma stradale a causa
di un notevole dislivello tra la parte asfaltata e la contigua
parte in erba adiacente alla strada e che la responsabilità
del sinistro era da addebitare alla Provincia di Foggia, pro-
prietaria della strada.
2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.
3. Avverso detta sentenza propose appello il B.. Si co-
stituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 28 dicembre 2012 la Corte d’ap-
pello di Bari rigettò l’appello. Motivò la corte territoriale,
premessa l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., che non era sta-
to provato il nesso di causalità fra l’omissione custodiale
e l’evento dannoso, essendo stato quest’ultimo determina-
to, così come dichiarato dal B. ai Carabinieri in sede di
confessione stragiudiziale (da valutare unitamente allo
stato dei luoghi e alla mancata indicazione di altra causa
specif‌ica), dall’errata manovra dell’appellante il quale, in-
crociando un’autovettura proveniente in senso contrario,
aveva oltrepassato la linea bianca della carreggiata posta
alla propria destra, sconf‌inando nel ciglio erboso (la folta
vegetazione avrebbe occultato la vista dello “scalino” fra
carreggiata e ciglio erboso) non compreso nella proprietà
della strada e di cui l’ente proprietario non rispondeva.
Osservò che non poteva essere considerata insidia la man-
canza di banchine laterali, non potendo essere qualif‌icata
negligente manutenzione la mancata realizzazione delle
stesse. Aggiunse che in ogni caso l’errore del B. era evento
di per sé suff‌iciente a causare l’evento dannoso con azio-
ne causale autonoma che non si collegava alle presunte
“insidie” della strada, di cui il conducente doveva essere
consapevole, adeguando la velocità e le manovre alle con-
dizioni della strada, e che nella relazione di a.t.p. era stato
indicato che a monte del luogo del sinistro risultavano una
serie di segnali di pericolo.
5. Ha proposto ricorso per cassazione B.F. sulla base di
tre motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. È
stata depositata memoria di parte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 2043, 2051, 2735 e 2719 c.c., 113 e 115
c.p.c., D.M. n. 223 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1,
n. 3 e n. 4 c.p.c. Osserva il ricorrente che la corte territo-
riale non aveva considerato i seguenti elementi: le dichia-
razioni rese ai carabinieri non costituivano confessione
stragiudiziale; le anomalie del tratto di strada; il tratto
erboso era di proprietà della Provincia di Foggia, che era
perciò obbligata alla manutenzione; il guardrail non era
posizionato in modo regolare, come emerso in sede di
a.t.p., in violazione del D.M. n. 223 del 1992.
2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di
fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. La-
menta il ricorrente che la corte territoriale non ha preso in
considerazione la mancata eliminazione del dislivello tra la
parte asfaltata e la contigua parte in erba, nonché la man-
cata relativa segnalazione da parte della Provincia di Fog-
gia quale proprietaria anche del manto erboso contiguo.

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