Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 1 settembre 2016, n. 17487

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
nere provata la responsabilità del Bianchi al di là di ogni
ragionevole dubbio; con ciò disattendendo la sentenza di
primo grado e la diversa tesi difensiva tramite argomenta-
zioni del tutto convincenti, logiche e condivisibili.
In particolare, occorre precisare che - contrariamente
a quanto affermato dal ricorrente - la sentenza di appel-
lo non afferma mai che la zona interessata dall’incidente
fosse buia ma soltanto che la stessa non era servita da il-
luminazione pubblica. La Corte territoriale ha infatti più
volte rilevato che la strada in questione, pur non servita
da illuminazione pubblica, godeva di suff‌iciente illumina-
zione indotta dalle luci degli esercizi e degli insediamenti
posti al lato della sede stradale nonchè dall’azione dei fa-
nali delle numerose autovetture transitanti in entrambi i
sensi di marcia.
Nè, prosegue il giudice di secondo grado, si può esclu-
dere che il Sostero non fosse visibile per il solo fatto che lo
stesso indossava abiti scuri. Difatti la moglie del Bianchi,
seduta nel posto passeggero al lato del marito, ha afferma-
to di aver visto la sagoma della vittima.
Dunque, ha logicamente concluso il giudice di appello,
in presenza delle suddette condizioni di illuminazione era
ben possibile, per un conducente vigile e diligente, avve-
dersi della presenza del Sostero. Di conseguenza, seppur
la vittima ha tenuto una condotta poco prudente - attra-
versando in assenza di apposito attraversamento ed in
condizioni di traff‌ico sostenuto - non si può ritenere che
il suo comportamento integri una causa eccezionale, del
tutto atipica, imprevista ed imprevedibile da sola idonea a
causare l’evento lesivo e, quindi, tale da escludere qualsi-
voglia prof‌ilo di colpa del conducente.
Tale conclusione appare del tutto logica ed in linea con
il costante orientamento di questa Corte secondo il qua-
le in tema di omicidio colposo, per escludere la respon-
sabilità del conducente per l’investimento del pedone, è
necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come
causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile
dell’evento; causa da sola suff‌iciente a produrlo (ex mul-
tis Cass. sez. IV n. 10635/2013 RV 255288; Cass. sez. IV n.
33207/2013 RV 255995). In altre parole, è appena il caso di
precisare che, quando una strada è costeggiata su entram-
bi i lati da case ed esercizi commerciali, il conducente di
un’autovettura, pur non trovandosi nell’immediata pros-
simità di un attraversamento pedonale, deve considerare
possibile l’eventuale sopravvenienza di pedoni e, quindi,
tenere un’andatura ed un livello di attenzione idonei ad
evitare di investirli. Insomma non è affatto eccezionale
ed imprevedibile che, nelle vicinanze di un bar, qualcuno
decida di attraversare anche in assenza di strisce pedonali
o di un semaforo ed il conducente dell’autovettura deve
tenere in debita considerazione tale eventualità.
Ciò consente di escludere che il Bianchi possa andare
esente da colpa. Giustamente, però, la Corte ha ricono-
sciuto un concorso colposo del danneggiato del 35%.
Tanto premesso il ricorso deve essere rigettato con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 1 SETTEMBRE 2016, N. 17487
PRES. CIRILLO – EST. FEDERICO – RIC. AGENZIA DELLE ENTRATE (AVV. GEN.
STATO) C. BARUFFATO
Tributi (in generale) y Accertamento tributario
y Valutazione della base imponibile y Accertamento
induttivo o sintetico y Disponibilità di alloggio o di
autoveicolo y Fatti indicativi di capacità contributi-
va y Presunzione legale ex art. 2728 c.c. y Portata y
Giudice tributario y Poteri y Limiti.
. In tema di accertamento dei redditi con metodo sin-
tetico ex art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, la disponibi-
lità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi
dell’art. 2 del D.P.R. citato, nella versione "ratione tem-
poris" vigente, una presunzione di capacità contribu-
tiva "legale" ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la
stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di
tale disponibilità l’esistenza di una "capacità contribu-
tiva", sicché il giudice tributario, una volta accertata
l’effettività fattuale degli specif‌ici "elementi indicatori
di capacità contributiva" esposti dall’Uff‌icio, non ha il
potere di privarli del valore presuntivo connesso dal
legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto va-
lutare la prova che il contribuente offra in ordine alla
provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibi-
le perché già sottoposta ad imposta o perché esente)
delle somme necessarie per mantenere il possesso di
29 settembre 1973, n. 600, art. 38; c.c., art. 2728; d.l. 31
maggio 1994, n. 330, art. 1) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. civ. 23 luglio 2007, n. 16284, in
Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In tema di accertamento in-
duttivo o sintetico del reddito, v. Cass. civ. 1 settembre 2016, n. 17487,
ibidem e 20 gennaio 2016, n. 930, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto
segue:
L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei
confronti del contribuente Baruffato Silvio, per la cassa-
zione della sentenza della Commissione Tributaria Regio-
nale del Veneto n. 193/24/15, depositata il 14 gennaio 2015,
che, confermando la sentenza di primo grado, ha accolto il
ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento
per gli anni 2007 e 2008, fondati sul c.d. "redditometro".
La CTR rilevava anzitutto la nullità dell’avviso di accerta-
mento per la mancata preventiva instaurazione del con-
traddittorio e, nel merito, l’inattendibilità delle risultanze
del redditometro, in quanto a fronte della deduzione del
contribuente, secondo cui il costo sostenuto per il man-
tenimento dei beni era stato inferiore a quello risultante
dall’applicazione del redditometro, l’Agenzia non aveva
fornito adeguate prove in senso contrario.
Il contribuente non ha resistito.

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