Corte di Cassazione Civile sez. III, 22 novembre 2016, n. 23710

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giur
1/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
non oltre 40 km/h i limiti mass.”. La decisione impugna-
ta sul punto, secondo la ricorrente, si limita ad affermare
che “il controllo elettronico (…) ha evidenziato un supe-
ramento del limite di velocità previsto per i mezzi d’opera
in 40 km/h nei centri abitati”.
Rileva che la condizione di trasporto a pieno carico
non poteva desumersi dalla riferita ammissione dei due
elementi costitutivi della violazione. Aggiunge che «il-
logica, e/o, comunque, insuff‌iciente, inf‌ine, si rivela l’af-
fermazione del giudice del gravame, là dove sostiene che
“la condizione di viaggio “a pieno carico” è del resto cir-
costanza accertabile anche de visu, considerato il tipo di
merce trasportata dal ricorrente”, e che “compete semmai
al trasgressore dimostrare l’erroneità di quanto verif‌icato
(sic) dall’organo amministrativo”». E ciò sia perché «non
si vede come, sulla base del tipo di merce trasportata, si
possa giungere a “verif‌icare” (sic) la condizione di “pieno
carico”, e trascurando altresì, il fatto che l’organo ammi-
nistrativo, in verità, nulla aveva “verif‌icato” in tal senso».
1.2 - Col secondo motivo si deduce: «violazione dell’art.
112 c.p.c. falsa applicazione dell’art. 23 comma 11 L. 689/81,
nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia art. 360 comma 1 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.». Era stata
chiesta “ancorché in subordine, l’applicazione della san-
zione in misura corrispondente al minimo edittale, domanda
che, in quanto completamente corrispondente ignorata dal
giudice di prime cure, era stata, inevitabilmente, riproposta
al giudice del gravame, che, tuttavia, risulta anch’egli esser-
si immotivatamente spogliato della decisione”.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
2.1 - È fondato il primo motivo. Il presupposto della vio-
lazione contestata era costituito pacif‌icamente dal viag-
giare “a pieno carico” e difetta del tutto la motivazione sul
punto da parte del giudice dell’appello che si è limitato
ad affermare che tale condizione “è del resto circostan-
za accertabile anche de visu, considerato il tipo di merce
trasportata dal ricorrente e compete semmai al trasgres-
sore dimostrare l’erroneità di quanto verif‌icato dall’organo
amministrativo”. Nessun elemento risulta con riguardo al
“tipo di mera trasportata” ed è errato affermare che la pro-
va gravava sul trasgressore.
2.2 - Il secondo motivo resta assorbito.
3. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e rinviata
ad altro giudice del Tribunale di Torino, anche per le spese
del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 22 NOVEMBRE 2016, N. 23710
PRES. SPIRITO – EST. VINCENTI – RIC. S.P. (AVV.TI DE ARCANGELIS E GRACIS) C.
GENERALI ITALIA S.P.A. (AVV.TI RICCI E VINCENTI)
Assicurazione obbligatoria y Fondo di garanzia
per le vittime della strada y Azione risarcitoria y
Presupposti y Veicolo non identif‌icato y Successiva
identif‌icazione y Legittimazione passiva, proces-
suale e sostanziale, dell’impresa designata per con-
to del Fondo y Stabilizzazione per tutto il corso del
giudizio.
. Nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identi-
f‌icato, il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi
previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell’im-
presa designata per conto del FGVS allegando e pro-
vando, oltre al fatto che il sinistro si è verif‌icato per
condotta dolosa o colposa del conducente di un altro
veicolo, che quest’ultimo non era identif‌icabile in forza
di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negli-
genza; la legittimazione passiva, processuale e sostan-
ziale, dell’impresa designata rispetto a tale sinistro ri-
marrà stabilizzata per tutto il corso del giudizio, anche
nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del
responsabile, nei cui confronti la stessa impresa desi-
gnata, adempiuta la sentenza di condanna al risarci-
mento del danno, potrà agire in via di regresso. (Mass.
Redaz.) (l. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 19; d.l.vo 7
settembre 2005, n. 209, art. 283) (1)
(1) In senso conforme alla prima parte della massima in epigrafe, v.
Cass. civ. 13 gennaio 2015, n. 274, in questa Rivista 2015, 440. Sull’o-
nere del danneggiato di provare sia che il sinistro si è verif‌icato per
condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia
che questo è rimasto sconosciuto, v. Cass. civ. 18 settembre 2015, n.
18308, ivi 2015, 911; Cass. civ. 13 luglio 2011, n. 15367, ivi 2012, 27 e
Cass. civ. 18 novembre 2005, n. 24449, ivi 2006, 839, secondo le quali
non è richiesto alla vittima di mantenere un comportamento di non
comune diligenza, ovvero non gli si può addebitare l’onere di indagini
articolate e complesse, bensì una condotta improntata alla normale
diligenza del buon padre di famiglia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza resa pubblica il 16 dicembre 2013,
la Corte di appello di Venezia rigettava, con compensazio-
ne integrale delle spese, l’appello proposto da S.P., quale
erede di S.M., contro la sentenza del Tribunale di Treviso
che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dalla
medesima S. per conseguire, nei confronti della convenu-
ta Assicurazioni Generali S.p.A., quale impresa designata
alla gestione del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, il risarcimento dei danni patiti dalla de cuius in
conseguenza della morte del f‌iglio, Z.M., investito da au-
tovettura rimasta sconosciuta nel sinistro stradale verif‌i-
catosi il (omissis), allorquando lo stesso Z., sbalzato dal
proprio ciclomotore (a seguito di urto con un muro sito ai
margini della carreggiata di percorrenza) e “rimbalzato al
centro della strada...era stato arrotato da più auto rima-
ste sconosciute e dalla Renault 5 condotta da Se.Ca.”, poi
prosciolto in sede penale “per non aver commesso il fatto”.
1.1. - La Corte territoriale, sulla scorta delle c.t.u. (“ri-
costruttiva e medico-legale”) espletate nel corso del giu-
dizio di primo grado (e premesso che la sentenza penale
di proscioglimento del Se. non faceva stato nell’instaurato
giudizio civile e che la “perizia ricostruttiva” espletata nel
procedimento penale non era opponibile alla compagnia
assicuratrice, rimasta estranea a detto procedimento), ri-
teneva accertato che lo Z. non fosse stato “investito da più
autovetture”, bensì da un solo autoveicolo, ossia la Renault

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