Corte di Cassazione Civile sez. II, 28 novembre 2016, n. 24232

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2017
Legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 28 NOVEMBRE 2016, N. 24232
PRES. PETITTI – EST. PARZIALE – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. MASTER TRASPORTI
SAS DI BURZIO PIERGIORGIO & C. (AVV. GOBBI) C. PREFETTO DI TORINO (AVV.
GEN. STATO)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazio-
ni amministrative y Contestazione y Notif‌icazione y
Violazione del comma 11 dell’art. 142 C.d.S. y Mezzo
d’opera viaggiante a pieno carico y Onere della pro-
va y Individuazione.
. Allorquando la sussistenza d’una violazione del
comma 11 dell’art. 142 c.s. non immediatamente conte-
stata dipenda dalla ricorrenza della circolazione “a pie-
no carico”, non grava sul ricorrente la prova contraria
di tale condizione, ma spetta all’amministrazione l’o-
nere di accertarla, attraverso una verif‌ica che, tuttavia,
non può essere effettuata de visu, né essere dedotta
dal tipo di merce trasportata, tantomeno in assenza di
indicazioni circa quest’ultima. (Mass. Redaz.) (nuovo
c.s., art. 142; nuovo c.s., art. 204) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente impugna la sentenza indicata in epi-
grafe del Tribunale di Torino, che ha respinto il suo ap-
pello avverso la sentenza n. 301/08 del Giudice di pace di
Chivasso, con la quale è stato rigettato il suo ricorso avver-
so l’ordinanza-ingiunzione n. 10702/R/04/05 emessa dalla
prefettura di Torino in data 26 giugno 2007.
1. Il giudice dell’appello così motiva il suo rigetto «L’ap-
pello è infondato e va respinto. Parte appellante con il
primo motivo di appello deduce la violazione e falsa appli-
cazione dell’art. 204 comma 1 Codice della strada, dell’art.
142 comma 3 lett. l) Codice della strada, violazione del-
l’art. 23 comma 12, L. 689/81 ed omessa motivazione circa
un punto decisivo della controversia. Assume pertanto
l’appellante l’omessa motivazione della sentenza in ordine
al contestato mancato assolvimento, da parte dell’oppo-
sta Prefettura, dell’onere probatorio, asseritamente a suo
carico, su un elemento costitutivo della violazione conte-
stata (condizioni di trasporto “a pieno carico”). Il motivo
è infondato. Il giudice non ha infatti l’onere di motivare
ciascun prof‌ilo di rigetto della domanda attorea, laddove
le argomentazioni svolte consentano comunque di riper-
correre l’iter logico seguito in sede di decisione. In questo
senso la sentenza risulta correttamente motivata avendo il
giudice di primo grado affermato che “la violazione è stata
legittimamente contestata in quanto il mezzo della società
ricorrente ha effettivamente superato il limite di velocità
sulla strada che stava percorrendo. Il controllo elettroni-
co effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di San
Raffaele Cimena (TO) nel centro abitato in via Chivasso
all’altezza del numero civico 724, ha evidenziato un supe-
ramento del limite di velocità, previsto per i mezzi d’opera
in 40 km/h nei centri abitati, di ben 15 km/h già dedotto
il 5% comprensivo della tolleranza strumentale”. Del resto
è lo stesso appellante ad ammettere l’una e l’altra circo-
stanza costitutiva della violazione di cui all’art. 204 c.d.s.
Detti elementi sono suff‌icienti a ritenere integrata la vio-
lazione contestata, senza che possano pretendersi da par-
te dell’Amministrazione ulteriori accertamenti, del resto
neppure eseguibili ove si ammetta la legittimità del dif-
ferimento della contestazione. La condizione di viaggio “a
pieno carico” è del resto circostanza accertabile anche de
visu considerato il tipo di merce trasportata dal ricorrente
e compete semmai al trasgressore dimostrare l’erroneità
di quanto verif‌icato dall’organo amministrativo. Detta pro-
va liberatoria, nel caso in esame, è del tutto mancata. La
sanzione è stata pertanto legittimamente irrogata ed in-
censurabile appare sul punto la pronuncia impugnata. Ne
consegue che l’appello va respinto, non sussistendo motivi
di illegittimità del provvedimento impugnato né a fortiori
della sentenza di primo grado. Motivi di sostanziale equità
consentono di compensare interamente tra le parti».
3. La ricorrente formula due motivi. Resiste con contro-
ricorso la parte intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I motivi del ricorso.
1.1 - Col primo motivo si deduce: «falsa applicazione
dell’art. 142, comma 3, lett. l) e comma 11, violazione
dell’art. 23 comma 12 L. 689/81, nonché insuff‌iciente e/o
illogica motivazione circa un punto decisivo della contro-
versia (art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c.)».
Osserva la ricorrente che, «tanto dal testo del verbale,
quanto da quello della sentenza di primo grado pedissequa-
mente confermata in appello, non vi è alcun cenno a quel-
la condizione di “pieno carico” che rappresenta elemento
costitutivo specif‌ico per la riduzione del limite di velocità
a 40 km/h in ambito urbano per la specif‌ica categoria di
veicolo, prevista dall’art. 142 comma 11 c.d.s., in relazione
al comma 3 lett. l), che risulta, così, con ogni evidenza, fal-
samente applicato da entrambi i giudici di merito».
Quanto al verbale della Polizia stradale risultava quan-
to segue: “alla guida di autoveic. trasporto cose massa
compless. pieno carico sup. a 3,5 t superava di oltre 10 e

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