Corte di Cassazione Civile sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20630

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giur
12/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 13 OTTOBRE 2016, N. 20630
PRES. AMENDOLA – EST. ROSSETTI – P.M. DE RENZIS (CONF.) – RIC. S.E. (AVV.
BORDONI) C. ALLIANZ S.P.A. ED ALTRI (AVV. SPADAFORA G. E SPADAFORA A.)
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Permanente y Danno
da perdita della capacità di lavoro y Criteri di li-
quidazione y Fattispecie relativa a sinistro stradale
occorso a quindicenne promettente calciatore.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Permanente y Danno
da perdita di chance y Danno da lucro cessante fu-
turo da perdita del reddito y Alternatività y Fatti-
specie relativa a sinistro stradale occorso a quindi-
cenne promettente calciatore.
. In ipotesi di sinistro stradale occorso a quindicenne
promettente calciatore a cui sia derivata un’invalidità
permanente del 90 %, il danno da perdita della capacità
di lavoro deve essere liquidato, in applicazione dell’art.
1226 c.c., ponendo a base del calcolo la metà del reddi-
to di un calciatore di “serie A” e ciò sull’evidente pre-
supposto che, se fosse rimasta sana, la vittima avrebbe
raggiunto quel livello di reddito non immediatamente,
ma solo dopo un certo numero di anni. (Mass. Redaz.)
(c.c., art. 1226; c.c., art. 2056) (1)
. Il danno da perdita di chance è alternativo rispetto al
danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito:
se c’è l’uno non può esserci l’altro, e viceversa. Pertan-
to, o la vittima dimostra di avere perduto un reddito
che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le
spetterà il risarcimento del lucro cessante; ovvero la
vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare
il risarcimento del danno da perdita di chance. (Nella
fattispecie è stato liquidato al danneggiato di sinistro
stradale, quindicenne promessa del calcio, il risarci-
mento del danno patrimoniale da perdita dei redditi
futuri, e non la perdita di chance). (Mass. Redaz.) (c.c.,
art. 1223; c.c., art. 1226; c.c., art. 2056) (2)
(1) Nel senso che la liquidazione del danno da perdita della capacità
lavorativa specif‌ica, pur diretta alla tendenziale integralità del risto-
ro e non meramente simbolica, può essere solo equitativa, trattando-
si di danno patrimoniale futuro, si veda Cass. civ. 14 luglio 2015, n.
14645, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna. In dottrina, qualche
utile ragguaglio si ritrova in A. VILLA, Quando il mancato guadagno
può essere provato per presunzione, in questa Rivista 2012, 436.
(2) Nel senso che la perdita di una "chance" favorevole non costi-
tuisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro
cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l’elevata pro-
babilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed
obiettivi, v. Cass. civ. 10 dicembre 2012, n. 22376, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna. Sulla prova, anche presuntiva, che deve esse-
re fornita per l’accoglimento della domanda di risarcimento del dan-
no da lucro cessante o da perdita di "chance", v. Cass. civ. 11 maggio
2010, n. 11353, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 16 febbraio 2001 S.E. rimase vittima d’un sinistro
stradale, mentre era trasportato su un veicolo condotto da
G.F., di proprietà di P.F. ed assicurato dalla società RAS
s.p.a. (che in seguito muterà ragione sociale, in Allianz
s.p.a.; d’ora innanzi, per brevità, “la Allianz”).
In conseguenza del sinistro S.E. patì gravissime lesioni
personali.
2. Per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al
sinistro sia S.E., sia la madre (T.G.) ed il fratello della vit-
tima (S.A.), convennero dinanzi al Tribunale di Bologna
G.F., P.F. e la Allianz.
Si costituirono tutti e tre i convenuti, contestando solo
il quantum.
3. Il Tribunale di Bologna con sentenza 22 maggio 2009
n. 2581 liquidò il danno patito da S.E. in Euro 1.767.811;
quello patito dalla di lui madre in Euro 192.381.
Di conseguenza, previa detrazione degli acconti già
pagati prima della sentenza, condannò i convenuti in so-
lido al pagamento in favore di S.E. della somma di Euro
72.456,09, e di T.G. della somma di Euro 67.381,35.
Ritenne, inf‌ine, già integralmente risarcito in corso di
causa il danno patito da S.A..
4. La sentenza fu impugnata da T.G. ed S.E., i quali
chiesero una più cospicua liquidazione del danno.
La Corte d’appello di Bologna con sentenza 8 aprile
2013 n. 401 accolse parzialmente l’appello. In particolare:
a) incrementò di Euro 85.984 la stima del danno per spe-
se mediche e di cura, e condannò gli appellati al pagamento
del relativo importo in favore solidalmente di T.G. ed S.E.;
b) rigettò l’appello nella parte in cui domandava:
-) l’esclusione del concorso di colpa della vittima per
mancato uso delle cinture di sicurezza;
-) l’incremento della liquidazione del danno non patri-
moniale;
-) l’incremento della liquidazione del danno da perdita
della capacità di lavoro.
5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione da S.E. e T.G. con ricorso fondato su due motivi ed
illustrato da memoria.
Ha resistito con controricorso la Allianz.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso.
1.1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano
che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vi-
zio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.
(si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2697 e
2909 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo
e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo
modif‌icato dall’art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deducono, al riguardo,
che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la
vittima non avesse allacciato le cinture; soggiungono che
comunque, anche se così fosse stato, la responsabilità
dell’omissione andava comunque ascritta al conducente,
per essersi messo in marcia senza pretendere dai passeg-
geri l’adozione di tale precauzione.

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