Corte di Cassazione Civile sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412

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11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 16 GIUGNO 2016, N. 12412
PRES. AMENDOLA – EST. BARRECA – P.M. CARDINO (CONF.) – RIC. MALANGI
S.R.L. (AVV. PICCIOTTI) C. ROMA CAPITALE (AVV. PATRIARCA)
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Esecuzione esattoriale y Crediti da mancato paga-
mento di sanzioni per violazioni del Codice della
strada y Omessa notif‌ica del verbale di contestazio-
ne della violazione y Opposizione proposta ai sensi
del D.L.vo n. 150/2011 y Necessità y Mancata osser-
vanza del termine prescritto dall’art. 7 del medesi-
mo D.L.vo y Conseguenze.
. In materia di violazioni del codice della strada, l’oppo-
sizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata
in vigore del D.L.vo n. 150 del 2011), con cui si deduca
l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione
amministrativa, per omessa notif‌ica del verbale di
contestazione della violazione, è soggetta al termine
di trenta giorni stabilito dall’art. 7, comma 3, del me-
desimo D.L.vo, perché l’impugnazione della cartella, in
caso di omessa contestazione della violazione, ha fun-
zione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la
medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il
verbale gli fosse stato notif‌icato, sicché, se non impu-
gnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni
dalla notif‌ica della cartella di pagamento, l’accerta-
mento contenuto nel verbale di contestazione della
violazione, anche se non notif‌icato, diviene def‌initivo.
(d.l.vo 1 settembre 2011, n. 150, art. 7; l. 24 novembre
1981, n. 689, art. 22; nuovo c.s., art. 204 bis) (1)
(1) Utili riferimenti si rinvengono, con riferimento alle opposizioni
proposte prima della data di entrata in vigore del D.L.vo n. 150/2011,
sostitutivo dell’art. 204 bis c.d.s., in Cass. civ. 13 settembre 2013, n.
21043, in questa Rivista 2013, 893 ed in Cass. civ. 7 agosto 2007, n.
17312, ivi 2008, 328.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con la sentenza qui impugnata, pubblicata il 21 feb-
braio 2014, il Tribunale di Roma ha pronunciato sull’ap-
pello proposto da Malangi S.r.l., nei confronti del Comune
di Roma Capitale e di Equitalia Sud S.p.a., avverso la sen-
tenza del Giudice di pace di Roma del 9 ottobre 2012, con
la quale era stata rigettata l’opposizione proposta dalla
società avverso una cartella di pagamento emessa per vio-
lazioni al codice della strada. L’opponente aveva dedotto
la mancata notif‌icazione dei verbali sottesi con la conse-
guente estinzione del diritto preteso, l’illegittima maggio-
razione delle sanzioni applicate, il difetto di allegazione
dei verbali, la decadenza dall’iscrizione a ruolo nonchè la
mancata sottoscrizione della cartella.
1.1. - Il Tribunale ha ritenuto che, pur non risultando
notif‌icati i verbali di accertamento, la successiva cartel-
la di pagamento era stata notif‌icata il 3 dicembre 2011,
mentre l’atto di opposizione era stato notif‌icato in data
9/11 gennaio 2012; che perciò erano decorsi più dei tren-
ta giorni previsti per proporre l’opposizione con funzione
c.d. recuperatoria (per lamentare l’omessa notif‌ica degli
atti presupposti per l’iscrizione a ruolo e l’illegittimità
delle sanzioni); che nella specie non erano stati dedotti
fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla formazione
del titolo che avrebbero potuto essere fatti valere con op-
posizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.; che,
inoltre, erano decorsi più dei venti giorni previsti dall’art.
617 c.p.c., per lamentare vizi della cartella o vizi di forma
del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi
attinenti alla notif‌ica della cartella o quelli riguardanti i
successivi avvisi di mora. Ha quindi rigettato l’appello con
compensazione delle spese del grado.
2. - La sentenza è impugnata con tre motivi di ricorso
dalla Malangi S.r.l..
Roma Capitale ed Equitalia Sud S.p.a. si difendono con
distinti controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo si denuncia violazione e/o er-
ronea applicazione di norme di diritto per violazione
dell’art. 112 c.p.c., perchè, secondo la ricorrente, il giu-
dice si sarebbe limitato alla pronuncia sul primo motivo
di opposizione (mancata notif‌ica dei verbali sottesi alla
cartella di pagamento con la conseguente estinzione del
diritto preteso), mentre non si sarebbe pronunciato su-
gli altri motivi di opposizione (illegittima maggiorazione
delle sanzioni applicate, difetto di allegazione dei verbali,
decadenza dall’iscrizione a ruolo, mancata sottoscrizione
della cartella).
Nell’illustrazione del motivo, peraltro, si svolgono con-
siderazioni concernenti l’asserita ammissibilità e l’asserita
fondatezza dell’opposizione, proposta dalla società ricor-
rente ai sensi dell’art. 615 c.p.c., anche per fare valere il
vizio di omessa notif‌icazione dei verbali di accertamento.
1.1. - Col secondo motivo si denuncia omessa pronuncia
ed insuff‌iciente motivazione, nonchè "ulteriori vizi della
cartella impugnata", riproponendo sostanzialmente le
censure di cui all’illustrazione del primo motivo quanto
all’omessa pronuncia, con l’aggiunta che vi sarebbe stata
una motivazione insuff‌iciente sui motivi di opposizione
concernenti vizi diversi da quello dell’omessa notif‌icazio-
ne dei verbali di accertamento.
La ricorrente illustra quindi le ragioni di opposizione
alla cartella esattoriale - vizio per vizio - così come già de-
dotte in sede di merito.
1.2. - Col terzo motivo si denuncia l’errore che sareb-
be stato compiuto dal Tribunale "sull’accertamento della
mancata notif‌ica dei verbali sottesi", perchè questo avreb-
be dovuto comportare, secondo la ricorrente, la dichiara-
zione di estinzione del diritto di credito in capo alla p.a.
per decorrenza dei termini perentori previsti dalla legge
che impone di notif‌icare i verbali di accertamento entro
150 giorni dalla violazione del codice della strada.
2. - I motivi sono in parte infondati ed in parte inam-
missibili.
Sono infondati per la parte in cui denunciano l’omessa
pronuncia.

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