Corte di Cassazione Civile sez. II, 29 luglio 2016, n. 15899

Pagine858-859
858
giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
nea per trasporto di persone previsto dall’art. 87 C.d.S., è
necessario che l’esercente sia munito del titolo rilasciato
dalla competente autorità che autorizzi l’intestatario della
carta di circolazione all’esercizio del servizio di linea sulla
tratta interessata, mentre la previsione circa il rilascio, da
parte del concedente la linea, del documento che indichi
l’impiego specif‌ico del singolo veicolo si riferisce all’ipote-
si in cui sia autorizzato l’utilizzo di mezzi di autotrasporto
destinati al servizio di linea a quello di noleggio per ri-
messa".
Competerà al giudice di rinvio pronunciarsi sulle spese
del presente giudizio di legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 29 LUGLIO 2016, N. 15899
PRES. BUCCIANTE – EST. MANNA – P.M. DE AUGUSTINIS (CONF.) – RIC. MURRU
(AVV. PODDA) C. COMUNE DI PULA
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Auto-
velox y Installazione y Previa informazione dell’in-
stallazione del dispositivo y Omissione y Conse-
guenze.
. In tema di accertamento di violazioni delle norme sui
limiti di velocità compiuto a mezzo di apparecchiatu-
ra di controllo comunemente denominata "autovelox",
l’art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del
2002 - per cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi
tecnici di controllo deve essere data preventiva infor-
mazione agli automobilisti - non prevede un obbligo ri-
levante esclusivamente nell’ambito dei servizi organiz-
zativi interni della P.A., ma è f‌inalizzato ad informare
gli automobilisti della presenza dei dispositivi di con-
trollo medesimi, onde orientarne la condotta di guida
e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni,
con conseguente nullità della sanzione eventualmente
irrogata in violazione di tale previsione. (d.l. 20 giugno
2002, n. 121, art. 4; nuovo c.s., art. 142) (1)
(1) Analogo principio si rinviene in Cass. civ. 14 marzo 2014, n. 5997,
in questa Rivista 2014, 392 ed in Cass. civ. 26 marzo 2009, n. 7419,
ivi 2009, 514.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Filippo Murru proponeva opposizione ex art. 22 legge
n. 689/81 contro un verbale d’accertamento della Polizia
municipale di Pula, per la violazione dell’art. 142 C.d.S.,
comma 8, avendo circolato alla guida di un’autovettura
lungo la strada statale 195 alla velocità di 72 kmh invece
che a quella massima consentita di 50 kmh.
A sostegno dell’opposizione deduceva la mancata se-
gnalazione del controllo elettronico della velocità, effet-
tuata soltanto all’ingresso del paese, e l’invisibilità degli
agenti accertatori, la cui autovettura, posta fuori della
carreggiata stradale, era seminascosta dalla vegetazione.
L’opposizione era respinta dal Giudice di pace di Ca-
gliari con sentenza n. 70/08.
Il Tribunale di Cagliari, adito quale giudice d’appello
dal Murru, rigettava l’impugnazione con sentenza n. 80/12.
Riteneva detto giudice che sebbene l’obbligo della preven-
tiva segnalazione del controllo elettronico della velocità
fosse stato esteso dall’art. 4 D.L. n. 121 del 2002, conver-
tito in L. n. 168 del 2002, ai controlli mobili, gli artt. 77 e
78 reg. C.d.S., che secondo il ricorrente avrebbero imposto
l’allocazione del cartello informativo ad ogni intersezione
stradale, non consentivano tale esito ermeneutico.
L’art. 77, comma 2 del citato regolamento, infatti, an-
dava riferito ai soli cartelli stradali prescrittivi, aventi la
funzione di garantire la sicurezza e la f‌luidità della circo-
lazione, non anche a quelli meramente informativi, come i
cartelli sul rilevamento elettronico della velocità.
Per la cassazione di tale sentenza Filippo Murru propo-
ne ricorso, aff‌idato a due motivi.
Il Comune di Pula non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 4
D.L. n. 121 del 2002, convertito in L. n. 168 del 2002. Dedu-
ce al riguardo che non può ritenersi regolare la collocazio-
ne d’un unico cartello di preavviso di controllo elettronico
della velocità posto all’ingresso del comune di Pula e non
più ripetuto per i successi 20 km. della S.S. n. 195 di com-
petenza della medesima amministrazione comunale, di
guisa che chi, come il Murru, vi s’immetta provenendo da
un tratto di strada successivo al punto d’ingresso al paese,
non incontra alcuna segnalazione lungo il tragitto.
2. - Il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 43
C.d.S., comma 6 e art. 183 reg. C.d.S., poichè nelle circo-
stanze di tempo e di luogo della contestata infrazione gli
agenti accertatori non erano visibili.
3. - Il primo motivo è fondato e assorbe l’esame del se-
condo.
La questione di diritto sollevata dal ricorso è stata esami-
nata e risolta dalla giurisprudenza di questa Corte (v. Cass.
nn. 7419/09 e 21634/09). Da ultimo, v. Cass. n. 5997/14, i cui
passaggi motivazionali di rilievo vale riportare nella loro in-
tegrità: "la giurisprudenza di questa Corte (v. ad es., Cass.
n. 7419 del 2009) ha evidenziato che, ai sensi dell’art. 4 L. n.
168 del 2002, da considerarsi norma imperativa, la P.A. pro-
prietaria della strada è tenuta a dare idonea informazione,
con l’apposizione "in loco" di cartelli indicanti la presenza di
"autovelox", dell’installazione e della conseguente utilizza-
zione dei dispositivi di rilevamento elettronico della veloci-
tà, conf‌igurandosi, in difetto, l’illegittimità del relativo ver-
bale di contestazione. A tal riguardo si è puntualizzato che
tale disposizione normativa non può essere considerata una
norma priva di precettività, tale da consentire all’interprete
di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa "ra-
tio", che ne limiterebbe l’eff‌icacia nell’ambito dei rapporti
organizzativi interni alla P.A. e la cui riscontrata inosser-
vanza non inciderebbe sulla validità dell’atto di accerta-
mento. La cogenza di tale previsione - come dedotto anche
dal ricorrente - è desumibile anche dal suo innesto succes-
sivo direttamente nel corpo del codice della strada, essen-
do stato inserito - per effetto dell’art. 3 D.L. 3 agosto 2007,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT