Corte di Cassazione Civile sez. II, 11 agosto 2016, n. 17020

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ragioni che, in base alle circostanze concrete, hanno reso
necessitata la custodia della cosa all’interno dell’autovei-
colo (cfr. ex plurimis, Cass., sez. V, 6 marzo 2014, n. 15386,
rv. 260216). Ciò posto, appaiono evidenti le omissioni ad-
debitabili alla corte territoriale, che non ha chiarito, da un
lato, se ed in che termini il camper fosse facilmente acces-
sibile da parte dei terzi (essendo eccessivamente generico
il riferimento fatto dal giudice di appello alla circostanza
che il veicolo era stato “lasciato in sosta in piazza Bocca
della Verità”), dall’altro, se i beni oggetto dell’azione pre-
datoria dell’Assisi possano considerarsi parti integranti
del veicolo (circostanza che prima facie sembra piuttosto
improbabile) ovvero siano stati, sulla base di specif‌iche e
concrete ragioni, per necessità lasciati temporaneamente
ovvero occasionalmente all’interno del camper dal loro le-
gittimo possessore. Sulla base delle svolte considerazioni,
dunque, la sentenza impugnata va annullata, con rinvio ad
altra sezione della corte di appello di Roma, per nuovo giu-
dizio, limitatamente ai prof‌ili della qualif‌icazione giuridi-
ca della condotta di cui al capo a) e della sussistenza della
circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 7),
c.p., nei sensi in precedenza chiariti. Il giudice del rinvio,
uniformandosi ai principi di diritto innanzi affermati, pro-
cederà a colmare le segnalate lacune motivazionali, vizio
che assorbe in sé ogni ulteriore doglianza sulla recidiva
(la cui sussistenza è stata ritenuta anche in considera-
zione della gravità di tutti i fatti per cui l’Assisi è stato
condannato) e sulla entità del trattamento sanzionatorio,
che andrà, eventualmente, modif‌icato all’esito del nuovo
esame. Va, inf‌ine, rilevato che, con riferimento alle altre
disposizioni (riguardanti l’attribuzione del furto all’Assisi;
la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.
625, comma 1, n. 2), c.p.; la responsabilità dell’imputato
per gli altri reati in contestazione), che non hanno forma-
to oggetto di ricorso, la sentenza impugnata ha acquisito
autorità di cosa giudicata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 AGOSTO 2016, N. 17020
PRES. PETITTI – EST. FALABELLA – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. EUROLINES ITALIA
SRL (AVV. MARCACCI BALESTRAZZI) C. PREFETTURA TORINO UTG (AVV. GEN.
STATO)
Veicoli y Servizio di linea per trasporto di persone
y Titolo legale y Estensione e limiti ex art. 87 c.s.
. Ai sensi dell’art. 87 cod. strada il regolare svolgimento
del servizio di linea per trasporto di persone presuppo-
ne solo che l’esercente sia munito del titolo rilasciato
dalla competente autorità per la tratta interessata,
senza che sia necessario anche il documento attestan-
te lo specif‌ico impiego del veicolo, previsto dall’ultimo
comma dell’art. 87 cit., che rileva solo per la diversa
ipotesi in cui sia autorizzato l’utilizzo di veicoli destina-
ti al servizio di linea per quello di noleggio per rimessa.
(nuovo c.s., art. 87) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 9 aprile 2011, il Giudice di
pace di Torino respingeva l’opposizione proposta da Euro-
lines Italia s.r.l. avverso un verbale di accertamento della
Polizia stradale di Torino con cui era stata contestata alla
ricorrente la violazione dell’art. 87, comma 4 C.d.S.: nor-
ma, questa, che, nell’interpretazione del giudice di prime
cure, prescriverebbe che i veicoli adibiti al servizio di linea
possono essere utilizzati esclusivamente sulle tratte per le
quali l’intestatario della carta di circolazione abbia otte-
nuto il titolo legale, salve le eventuali limitazioni imposte
da detto titolo.
La società interponeva appello e il Tribunale di Torino,
con sentenza depositata il 17 settembre 2013, respingeva
il gravame.
La sentenza è stata impugnata per cassazione da Eu-
rolines Italia s.r.l. sulla base di un unico motivo di ricorso,
illustrato da memoria. Ha depositato controricorso l’Avvo-
catura generale dello Stato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l’eccezione pregiudiziale
sollevata dall’Amministrazione convenuta, la quale ha ri-
levato che il ricorso è stato notif‌icato presso l’Avvocatura
distrettuale, e non già presso l’Avvocatura generale dello
Stato. Come è ben noto, infatti, la nullità della notif‌ica-
zione resta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione
in giudizio dell’Amministrazione medesima rappresentata
dall’Avvocatura generale (Cass. 12 marzo 2015, n. 4977;
Cass. 27 aprile 2011, n. 9411; Cass. 7 settembre 2006, n.
19242; Cass. 14 ottobre 2005, n. 20000).
Con l’unico motivo di ricorso Eurolines denuncia erra-
ta, insuff‌iciente e contraddittoria motivazione in ordine a
un fatto controverso e decisivo del giudizio, in violazione
o falsa applicazione dell’art. 87, comma 4, C.d.S. in rela-
zione all’art. 87, commi 6 e 7, nonchè disapplicazione e
comunque non corretta applicazione dello stesso art. 87: il
tutto in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.. Rileva che il
giudice di appello aveva posto a sostegno della propria de-
cisione argomentazioni che non trovavano riscontro nelle
prove documentali raccolte nel giudizio e che risultavano
in palese violazione di quanto previsto dall’art. 87, commi
4, 6 e 7, C.d.S. il quale, per gli autobus adibiti al servizio
di linea, richiede esclusivamente il documento rilasciato
dall’Autorità concedente che nella specie si identif‌icava
nel Ministere Chargè de Trasports francese. Rammenta in
che la previsione, contenuta nell’art. 87, comma 4, seconda
parte, C.d.S. secondo cui la carta di circolazione del mez-
zo deve essere accompagnata da un documento rilasciato
dall’autorità concedente in cui siano indicate le linee o i
bacini di traff‌ico o di noleggio per i quali veicoli possono
essere utilizzati, si riferisce all’ipotesi di autorizzazione
all’impiego dei veicoli, già destinati al servizio di linea, per
quello da noleggio da rimessa. Osserva quindi la ricorren-
te che la società proprietaria di un autobus immatricolato
con "destinazione linea" può legittimamente usarlo per ef-
fettuare tutti i servizi di linea per i quali abbia conseguito
l’autorizzazione dell’autorità concedente competente, così

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