Corte di Cassazione Civile sez. III, 22 settembre 2016, n. 18603

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giur
11/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 22 SETTEMBRE 2016, N. 18603
PRES. ARMANO – EST. OLIVIERI – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. ALTIDE DI ALTIERI
ELENA S.A.S. (AVV. MINUCCI) C. MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di poliz-
za y Clausola bonus-malus y Contestazione dell’as-
sicurato circa l’esistenza del sinistro y Illegittima
applicazione del malus y Onere probatorio y A cari-
co dell’assicurato y Esclusione.
. In tema di applicazione della clausola bonus-malus,
nessun onere probatorio circa le condizioni impeditive
dell’aumento del premio grava sull’assicurato che ab-
bia agito in giudizio allegando lo scorretto adempimen-
to, da parte della società assicurativa, degli obblighi
contrattuali di gestione del sinistro, per aver provvedu-
to a liquidare il danno disinteressandosi - senza alcuna
apparente giustif‌icazione - delle circostanziate conte-
stazioni di inesistenza del sinistro tempestivamente
comunicate dal proprio assicurato. Al contrario, la so-
cietà assicuratrice deve ritenersi onerata della prova di
avere esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni,
dimostrando di avere impiegato la dovuta diligenza nel
valutare tutti gli elementi fattuali acquisiti “hinc et
inde”, pervenendo ad un ragionevole convincimento in
ordine sia all’effettivo verif‌icarsi del sinistro, quanto al
suo accadimento storico, sia alla attribuzione della pre-
valente, o concorrente responsabilità del proprio assi-
curato nella causazione del sinistro, tale da legittimare
una prognosi sfavorevole sulla eventuale resistenza
in giudizio e sul ritardato pagamento dell’indennizzo.
(Mass. Redaz.) (c.c. art. 1218; c.c. art. 2697; d.l.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209, art. 134) (1)
(1) A sostegno del principio enunciato si vedano, in termini gene-
rali, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, secondo cui, in tema di prova dell’inadempimento di una ob-
bligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per
il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo ter-
mine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza
dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto
è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa,
costituito dall’avvenuto adempimento; più specif‌icamente Cass. civ.
12 gennaio 1991, n. 253, ibidem, per la quale, nell’ipotesi in cui la
compagnia assicuratrice abbia ricevuto una richiesta di risarcimento
di un danno asseritamente cagionato da un suo assicurato, quest’ul-
timo ha interesse a contestarne l’esistenza onde evitare il maggiore
onere. Se ciò nonostante l’impresa assicuratrice ritenga opportuno
stipulare una transazione con il terzo, ignorando o considerando
infondata l’opposizione dell’assicurato, la variazione in aumento del
premio, può ritenersi legittima solo se risulti provato che l’assicura-
tore abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell’ac-
certamento del danno e nella tutela degli interessi dell’assicurato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice
di appello, con sentenza in data 24 maggio 2013 n. 6725,
accertata la nullità della sentenza 13 ottobre 2009 n. 79221
con la quale il Giudice di pace aveva dichiarato la propria
incompetenza per valore, sebbene la parte attrice avesse
formulato nell’atto di citazione espressa riserva di conte-
nimento delle domande nei limiti della competenza del
giudice adito, rigettava la domanda proposta dall’appellan-
te ALTIDE di Altieri Elena s.a.s. - assicurata con clausola
“bonus-malus” per la responsabilità civile automobilistica
con MILANO Assicurazioni s.p.a. - avente ad oggetto l’i-
nadempimento della società assicurativa, per omessa as-
segnazione dell’assicurata alla sesta classe di merito, con
conseguente ricalcolo del premio anche per la annualità
successive, e la condanna della medesima impresa assicu-
rativa alla restituzione dei premi versati in eccesso.
Il Giudice di appello, dopo aver richiamato la giuri-
sprudenza di questa Corte in ordine al riparto dell’onere
probatorio in materia di azione di adempimento, ha rileva-
to che l’appellante - la quale si doleva di aver subito l’au-
mento del premio assicurativo sebbene avesse contestato
il sinistro per il quale la società assicurativa aveva invece
inteso corrispondere l’indennizzo al danneggiato - non
aveva fornito la prova del fatto presupposto e cioè della
mancata verif‌icazione del sinistro, non avendo chiesto
l’assunzione dei testi, pure indicati nella denuncia cau-
telativa, con conseguente infondatezza della domanda e
condanna della soccombente alle spese del grado.
La sentenza di appello, non notif‌icata, è stata ritual-
mente impugnata per cassazione dalla società di persone
con ricorso, notif‌icato a MILANO Ass.ni s.p.a. in data 3
ottobre 2013, con il quale è stato dedotto, con un unico
motivo, il vizio di violazione di norme di diritto.
La società assicuratrice non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso la società ALTIDE de-
duce la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. sostenendo
che il Giudice di appello anziché limitarsi a verif‌icare se la
condotta tenuta dalla società assicurativa - che aveva in-
teso corrispondere l’indennizzo direttamente al terzo dan-
neggiato senza considerare che il proprio assicurato aveva
espressamente contestato l’accadimento del sinistro, indi-
cando f‌inanche i soggetti che avrebbero potuto riferire in
merito - fosse stata improntata alla dovuta diligenza od in-
tegrasse inadempimento contrattuale, aveva invece esteso
la indagine anche alla diversa questione della prova della
responsabilità del sinistro, erroneamente indicata quale
fatto costitutivo della domanda azionata dall’assicurato.
2. Il motivo è fondato.
3. In ordine all’applicazione della regola di riparto proba-
torio ex art. 2697 c.c. deve ritenersi ormai consolidata giu-
risprudenza di questa Corte (a far data da Corte cass. sez.
un., Sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001) secondo cui an-
che nel caso in cui sia dedotto, non il totale inadempimento
dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al credi-
tore istante sarà suff‌iciente la mera allegazione dell’inesat-
tezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori,
come quello di informazione, ovvero per mancata osservan-
za dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o
qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore
l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento.

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