Corte di Cassazione Civile sez. III, 26 settembre 2016, n. 18773

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
4.4. Quanto alla quarta questione, la Corte d’appello
di Roma rappresenta con chiarezza che la sentenza della
Corte di Slobozia da eseguire “non è stata emessa in absen-
tia”, né l’impugnante ha allegato specif‌iche circostanze in
contrario.
4.5. Quanto alla quinta questione, la deduzione rela-
tiva al rischio di trattamenti inumani o degradanti nelle
strutture carcerarie dello Stato richiedente non può in
alcun caso essere sollevata per la prima volta davanti alla
Corte di cassazione mediante una memoria, ed in assenza
di qualunque connessione della questione con i motivi di
ricorso originariamente proposti.
4.6. Quanto alla sesta questione, può evidenziarsi che
del tutto consolidato è il principio, cui il Collegio intende
dare continuità, secondo cui è legittima la decisione di
consegna in forza di un m.a.e. esecutivo anche se non
sia acquisita copia della sentenza di condanna a pena
detentiva la quale ha dato luogo alla richiesta, quando il
mandato di arresto europeo e l’ulteriore documentazio-
ne in atti contengano gli elementi conoscitivi necessari
e suff‌icienti per la decisione stessa (cfr., in particolare,
Sez. VI, n. 23277 del 1 giugno 2016, Barbu, nonché, in
precedenza, Sez. VI, n. 9764 del 20 febbraio 2014, Canciu,
Rv. 259116, e Sez. VI, n. 16942 del 21 aprile 2008, Ruocco,
Rv. 239428).
5. Alla manifesta infondatezza delle doglianze propo-
ste nell’originario ricorso, ed alla non proponibilità delle
questioni ulteriormente dedotte con la memoria, segue
l’inammissibilità dell’impugnazione.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha pro-
posto deve essere condannato al pagamento delle spese
del procedimento, nonché - ravvisandosi prof‌ili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità - al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della som-
ma di Euro millecinquecento, così equitativamente f‌issata
in ragione dei motivi dedotti. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 26 SETTEMBRE 2016, N. 18773
PRES. CHIARINI – EST. VINCENTI – P.M. SERVELLO (CONF.) – RIC. BARBAGALLO
(AVV. PROSPERINI) C. CESTARI ED ALTRA
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Micropermanenti y
Derivanti da sinistri stradali y Risarcibilità y Criteri
di cui all’art. 32, comma 3 ter e 3 quater D.L. n.
1/2012, modif‌icativo dell’art. 139 cod. ass. y Appli-
cabilità ai giudizi in corso y Sussistenza.
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Danno da "fermo tecnico" di veicolo y Risarcibilità
y Criteri equitativi y Esclusione y Oneri probatori e
di allegazione della parte y Necessità.
. In materia di danno biologico derivante da sinistro
stradale, la disciplina introdotta dall’art. 32, commi
3-ter e 3-quater del D.L. n. 1 del 2012, convertito in leg-
ge n. 27 del 2012, limitativa del risarcimento dei danni
di lieve entità (quelli permanenti solo se “suscettibili
di accertamento clinico strumentale”; quelli tempora-
nei se dal riscontro medico legale risulti “visivamente o
strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”),
si applica anche ai giudizi in corso, relativi a sinistri
verif‌icati in data anteriore all’entrata in vigore della
legge stessa. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 138; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 139)
(1)
. Il danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato
non è risarcibile in via equitativa - cui è possibile ri-
correre solo ove sia certa l’esistenza dell’an - qualora la
parte non abbia provato di aver sostenuto oneri e spese
per procurarsi un veicolo sostitutivo, né abbia fornito
elementi (quali i costi assicurativi o la tassa di circo-
lazione, sempre che la durata della riparazione non sia
stata particolarmente breve, tale da rendere irrilevan-
te l’entità di detti costi) idonei a determinare la misura
del pregiudizio subito. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1226;
c.c., art. 2043; c.c., art. 2056) (2)
(1) La sentenza ribadisce quanto già affermato da Corte cost. 6 ot-
tobre 2014, n. 235, in questa Rivista 2014, 979. In dottrina, v. AA.VV.,
Guida operativa all’infortunistica stradale, Tribuna Juris, Piacenza
2016; V. MESSINA, Commento all’art. 139 C.d.A. in materia di dan-
no biologico per lesioni di lieve entità, ivi 2015, 889 e G. GUSSONI,
Brevi rif‌lessioni sui commi 3 ter e 3 quater dell’art. 32 della legge
27/2012, concernenti i criteri di valutazione del danno biologico, ivi
2013, 1002.
(2) Orientamento in via di consolidamento. Nel senso di cui in mas-
sima, v. Cass. civ. 14 ottobre 2015, n. 20620, in questa Rivista 2016,
222; Cass. civ. 17 luglio 2015, n. 15089, ivi 2015, 1022 e Cass. civ. 19
aprile 2013, n. 9626, ivi 2013, 706. Nel senso invece che il c.d. «danno
da fermo tecnico», patito dal proprietario di un autoveicolo a causa
della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo necessario alla sua
riparazione, può essere liquidato anche in assenza d’una prova spe-
cif‌ica, rilevando a tal f‌ine la sola circostanza che il danneggiato sia
stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere
dall’uso effettivo a cui esso era destinato, v. Cass. civ. 4 ottobre 2013,
n. 22687, ivi 2014, 325.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Fiorenza Barbagallo convenne in giudizio, dinanzi
al Giudice di pace di Napoli, Concetta Cestari e la Milano
Assicurazioni S.p.A. per sentirle condannare al risarci-
mento dei danni arrecati alla propria autovettura, nonché
per le lesioni patite a seguito del sinistro stradale occorso
in data 4 febbraio 1998, da ascrivere a responsabilità del
conducente dell’autovettura di proprietà della Cestari, as-
sicurata presso la compagnia convenuta.
Con sentenza del giugno 2009, l’adito Giudice di pace,
nella contumacia dei convenuti, dichiarava inammissibile
la domanda attorea di risarcimento dei danni arrecati
all’autovettura, stante la carenza di legittimazione proces-
suale attiva dell’attrice, e rigettava nel merito la pretesa di
ristoro dei pregiudizi derivanti dalle lesioni personali pati-
te a seguito dell’incidente, difettando una “dimostrazione
convincente dei suoi elementi giustif‌icativi”.

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