Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 28 settembre 2016, n. 19058

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
ha dato tardiva attuazione alla Direttiva CEE n. 84/5
del 30 dicembre 1983 che ha previsto la possibilità di
chiedere il risarcimento anche al coniuge in regime di
comunione legale. (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2054; l. 19
febbraio 1992, n. 142) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. civ. 26 ottobre 2009, n. 22605, in
questa Rivista 2010, 221. Nel senso che il proprietario trasportato ha
diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno
alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essen-
do irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che
condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente, v.
Cass. civ. 19 giugno 2015, n. 12687, ivi 2016, 242.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte d’appello
di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla sig. G.B.
in relazione alla pronunzia Trib. Rimini n. 1325/04 di rigetto
della domanda dalla medesima proposta nei confronti dei
sigg. M. e L.M. nonché della compagnia assicuratrice Lloyd
Adriatico S.p.A. di risarcimento dei danni lamentati In con-
seguenza di sinistro stradale avvenuto il 28 aprile 1991 lun-
go la SP Taverna di Montecolombo, direzione monte mare,
allorquando l’autovettura Lancia Dedra 1600 tg. F0812582
- di proprietà del marito sig. R. (in sentenza a volte indi-
cato come B.) M. e dal medesimo condotta - a bordo della
quale viaggiava come trasportata, nell’affrontare una curva
destrorsa usciva di strada f‌inendo contro un’abitazione.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
B. propone ora ricorso per cassazione, aff‌idato a 3 motivi,
illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la società Allianz S.p.A., che
ha presentato anche memoria.
Gli altri Intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e
falsa applicazione» degli artt. 2054 c.c., 113 c.p.c., 3 Di-
rettiva CEE n. 84/5 del 30 dicembre 1983, in riferimento
all’art. 360, l° comma n. 3, c.p.c.; nonché “omesso esame di
fatto decisivo per il giudizio», In riferimento all’art. 360, l°
comma n. 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito non abbia
considerato che «l’incidente avvenne quando la predetta
Direttiva CEE era eff‌icace mancando però ancora la con-
formazione normativa che sarebbe poi stata data con la no-
vella 1992 n. 142, la quale avrebbe poi eliminato la disparità
di trattamento operata nei confronti del coniuge in regime
di comunione legale espressamente prevedendo anche a
favore di costui la possibilità di chiedere il risarcimento
del danno». Lamenta che, come riconosciuto anche nella
giurisprudenza di legittimità, «a partire dalla scadenza del
termine entro il quale le norme di attuazione della diret-
tiva avrebbero dovuto acquistare eff‌icacia (31 dicembre
1988) l’assicuratore del vettore è tenuto a risarcire i danni
alla persona patiti dal coniuge dell’assicurato trasportato
sul mezzo e comproprietario del veicolo, in virtù della pre-
valenza del diritto comunitario su quello nazionale, anche
se il sinistro si sia verif‌icato anteriormente alla legge con la
quale l’Italia ha dato tardiva attuazione alla suddetta diret-
tiva) L. n. 142 del 1992)». Il motivo è fondato. Come questa
Corte ha già avuto modo di affermare in tema di assicu-
razione obbligatoria per la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, la modif‌ica appor-
tata dal D.L. n. 857 del 1976, (conv. in L. n. 39 del 1977)
al 2° comma dell’art. 11 L. n. 990 del 1969, ha introdotto
in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive
comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione
giurisprudenziale relativa all’art. 2054 c.c., la regola gene-
rale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni pro-
dotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in
vigore dell’ulteriore modif‌ica introdotta dalla L. n. 142 del
1992 (v. Cass., 26 ottobre 2009, n. 22605). Alla luce della
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
(sentenza l° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkin-
son), giusta il principio solidaristico vulneratus ante omnia
ref‌iciendus, il proprietario trasportato ha diritto, nei con-
fronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla
persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo,
essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nul-
lo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato
all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”)
(v. Cass., 30 agosto 2013, n. 19963, e, conformemente da
ultimo Cass., 19 giugno 2015, n. 12687).
A tale stregua, debbono considerarsi pertanto coperti
(nel menzionato periodo) dall’assicurazione obbligatoria
anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vet-
tura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di
comunione legale di beni con il conducente (v. Cass., 26
ottobre 2009, n. 22605).
Orbene, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza
del tutto disatteso il su indicato principio, in particolare
là dove si è limitata a confermare la decisione del giudice
di prime cure circa la mancata prova da parte dell’odierna
in ordine all’irrilevante circostanza che il bene non fosse
di esclusiva proprietà del marito bensì ricadente in comu-
nione legale.
Della medesima, assorbiti gli altri motivi, s’impone per-
tanto la cassazione In relazione, con rinvio alla Corte d’ap-
pello di Bologna, che in diversa composizione procederà a
nuovo esame.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle
spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 28 SETTEMBRE 2016, N. 19058
PRES. ARMANO – EST. ROSSETTI – RIC. G.B. (AVV. MALAFRONTE) C. UNIPOLSAI S.P.A.
Assicurazione obbligatoria y Condizioni di poliz-
za y Clausola bonus-malus y Operatività y Condizio-
ni.
. Il declassamento dell’assicurato nella scala delle
classi di merito, in virtù della formula tariffaria c.d.
bonus-malus, esige l’accertamento che l’assicurato ab-
bia causato o concausato per propria colpa un sinistro
stradale, accertamento che va compiuto in base a tutte

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