Corte di Cassazione Civile sez. II, ord. 21 settembre 2016, n. 18520

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
Ordinanze di rinvio
alla Corte costituzionale
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, ORD. 21 SETTEMBRE 2016, N. 18520
PRES. MATERA – EST. PACARONI – P.M. CERONI (CONF.) – RIC. F.LLI VARANI DI
VARANI ROMANO & PRIMO S.N.C. (AVV.TI SIVIERI E FILONI) C. MINISTERO DI
GIUSTIZIA (AVV. GEN. STATO)
Procedimenti cautelari y Sequestro y Custodia
delle cose sequestrate y Compenso al custode y De-
terminazione y Compenso inferiore a quello previ-
gente di cui agli artt. 59 e 276 D.P.R. n. 115/2002 y
Supposto contrasto con gli artt. 3, 41, 117, comma
1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Pri-
mo Protocollo addizionale della CEDU y Questione
rilevante e non manifestamente infondata di legit-
timità costituzionale.
. È rilevante e non manifestamente infondata la que-
stione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi
da 312 a 320, della L. n. 311 del 2004, per contrasto
con gli artt. 3, 41, 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in
relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale
della CEDU, nella parte in cui riconosce ai custodi giu-
diziari dei veicoli sottoposti a sequestro, con effetto re-
troattivo, compensi inferiori a quelli previgenti. (Mass.
Redaz.) (l. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1; d.p.r. 30
115, art. 276) (1)
(1) Questione che non risulta essre mai stata sollevata prima. Qual-
che utile riferimento si rinviene in Cass. civ. 22 marzo 2016, n. 5595,
in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna, secondo cui il provvedimen-
to con il quale la commissione per l’alienazione dei veicoli sequestra-
ti liquida, ex art. 1, commi da 312 a 321, della L. n. 311 del 2004, il
compenso in favore del depositario-acquirente incide su un diritto
soggettivo del benef‌iciario, tutelabile dinanzi al giudice ordinario
mediante l’opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002. Cass.
civ. 19 aprile 2012, n. 6147, ibidem, precisa che le nuove tariffe intro-
dotte, in deroga agli artt. 59 e 276 del T.U. sulle spese di giustizia (di
cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), dalla disciplina speciale della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono applicabili anche ai compensi
maturati in data anteriore all’entrata in vigore della legge predetta,
stante il tenore del suo art. 1, comma 321, secondo cui le nuove tarif-
fe si applicano anche "alle procedure di alienazione e rottamazione
già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquida-
zione dei compensi".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il Tribunale di Piacenza, con ordinanza depositata
il 2 novembre 2011, ha rigettato l’opposizione proposta, ai
sensi dell’art, 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, da F.lli Varani
di Varani Romano & Primo s.n.c. avverso il provvedimento
con il quale la Commissione per l’attività di alienazione
dei veicoli sequestrati (istituita dall’art. 2 del D.M. 26
settembre 2005 per l’espletamento delle attività indicate
dalla legge n. 311 del 2004, art. 1, commi 312 e ss.) aveva
liquidato il compenso forfetario per la custodia dei veicoli
in sequestro per decreto dell’Autorità giudiziaria, giacenti
presso la società, veicoli che erano stati oggetto di conte-
stuale alienazione, mediante cessione alla società custo-
de, disposta con lo stesso provvedimento.
1.1. - Il Tribunale, che ha giudicato in sede di rinvio
da Cassazione, Sezioni Unite n. 15044 del 2009, ha rite-
nuto insussistente il contrasto tra la disciplina introdotta
con l’art. 1, commi 312 e ss., della legge n. 311 del 2004 e
l’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della CEDU, per
il tramite degli artt. 10 e 117 [primo comma] Cost., sul
rilievo che, nella specie, il carattere dell’intervento del le-
gislatore nazionale, di riassetto organizzativo del settore
di riferimento per evidenti esigenze di carattere generale,
consentiva la previsione di una rimodulazione dei criteri
di liquidazione con eff‌icacia retroattiva.
1.2. - Lo stesso Tribunale, previo rigetto delle ulteriori
doglianze della società Varani - riguardanti la rilevata pre-
scrizione del diritto al compenso per i veicoli in custodia
da epoca antecedente al 1992 e il mancato riconoscimen-
to del compenso per la custodia sia dei veicoli oggetto di
provvedimento di dissequestro e restituzione a terzi, sia
di ulteriori veicoli di cui la Commissione aveva rilevato la
carenza della necessaria documentazione - ha confermato
la liquidazione del compenso operata dalla Commissione
per complessivi euro 51.023,18 oltre accessori di legge.
2. - La società Varani ha proposto ricorso straordinario
per cassazione, sulla base di quattro motivi, nel primo dei
quali propone l’eccezione di illegittimità costituzionale,
per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. in rife-
rimento all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della
CEDU, dell’art. 1, commi 312 e ss., della legge n. 311 del
2004 nella parte in cui prevede l’alienazione forzosa dei
veicoli sottoposti a sequestro, giacenti presso i depositi da
oltre due anni, e la corresponsione al custode cessionario
di un importo calcolato in via forfetaria, in espressa de-
roga alle tariffe previste dagli artt. 59 e 276 del D.P.R. n.
115 del 2002, lamentando l’esiguità del compenso previsto
dalla normativa indicata, signif‌icativamente inferiore a
quello che sarebbe risultato dall’applicazione del regime
previgente.
2.1. - Il Ministero della giustizia, rappresentato dall’Av-
vocatura generale dello Stato, ha resistito con controricor-
so richiamando sul punto l’argomentazione con la quale il
Tribunale ha ritenuto di superare l’eccezione di illegitti-
mità costituzionale.

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