Corte di Cassazione Civile sez. VI, 5 maggio 2016, n. 8961

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 5 MAGGIO 2016, N. 8961
PRES. PETITTI – EST. SCALISI – RIC. VALLE F. (AVV. VALLE R.) C. ROMA CAPITALE
ED ALTRA
Spese giudiziali civili y Liquidazione y Limite san-
cito dal quarto comma dell’art. 91 c.p.c. y Ambito di
applicazione y Giudizi di opposizione per violazioni
al Codice della strada y Mancata notif‌ica del ver-
bale di contestazione della violazione y Esclusione.
. L’art. 91 c.p.c., comma 4, introdotto dal D.L. 22 dicem-
bre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, convertito dalla L.
12 febbraio 2012, n. 10, a tenore del quale, nelle cause
previste dall’art. 82, comma 1, le spese, competenze
ed onorari liquidati dal giudice non possono superare
il valore della domanda, opera esclusivamente nelle
controversie devolute alla giurisdizione equitativa del
giudice di pace e quindi non si applica alle controversie
di opposizione ad ordinanza-ingiunzione e di opposizio-
ne a verbale di accertamento di violazioni del codice
della strada, nè a quelle di opposizione a cartella di pa-
gamento quando venga denunciata la mancata notif‌ica
del verbale di contestazione della violazione. (Mass.
Redaz.) (c.p.c., art. 82; c.p.c., art. 91; c.p.c., art. 113;
l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23; d.l.vo 1 settembre
2011, n. 150, art. 6) (1)
(1) Conformemente si veda Cass. civ. 30 aprile 2014, n. 9556, pubbli-
cata per esteso in questa Rivista 2014, 591.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 novembre 2009 Valle Filippo propone-
va opposizione avverso una cartella esattoriale relativa ad
un verbale di accertamento di violazione al C.d.S. recante
l’importo complessivo di €. 73,76.
Il Giudice di pace di Roma con sentenza n. 13636 del
2012 accoglieva il ricorso e annullava la cartella impugna-
ta, condannando il Comune di Roma al pagamento delle
spese di lite che liquidava in complessivi €. 70,00 nonché
al pagamento della somma di €. 100,00 ex art. 96, comma
3, c.p.c.
Avverso questa sentenza interponeva appello Valle
eccependo la violazione dei mini tariffari. Si costituiva
il Comune di Roma contestando le motivazioni addotte
dell’appellante a sostegno del gravame di cui chiedeva il
rigetto. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 3880 del 2014
rigettava l’appello e condannava Filippo Valle al pagamen-
to delle spese del giudizio di secondo grado che liquidava
in €. 350,00 per compensi oltre accessori di legge. Secondo
il Tribunale di Roma il Giudice di pace aveva applicato,
correttamente, la normativa di riferimento ovvero la nor-
ma di cui all’art. 13, comma l lett. a e b), del D.L. 212/2011
che ha modif‌icato gli artt. 82 e 91 u.c. c.p.c. prevedendo
che nelle cause di competenza del giudice di pace di valo-
re inferiore ad €. 1.100,00 venisse liquidata in via forfetta-
ria una somma a titolo di spese processuali non superiore
al valore della controversia.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Fi-
lippo Valle per un motivo. Roma Capitale in questa fase
non ha svolto attività giudiziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso Valle Filippo denuncia
la non applicabilità nel presente giudizio, avente ad og-
getto opposizione avverso verbale di accertamento di vio-
lazione del C.d.S., dell’art. 91, quarto comma, c.p.c., che
dispone che (...) nelle cause previste dall’art. 82, primo
comma, le spese, le competenze, ed onorari liquidati dal
Giudice non possono superare il valore della domanda.
Avrebbe errato il Tribunale di Roma secondo il ricorrente
nel ritenere che nel caso di specie fosse applicabile l’art.
91, IV comma c.p.c., mentre la disposizione di cui all’art.
91, quarto comma, come ha avuto modo di specif‌icare la
Corte di cassazione (sent. n. 9557 del 2014), “(...) si ri-
ferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono
attribuite alla giurisdizione equitativa del giudice di pace.
In tal senso, rileva l’art. 113 c.p.c., comma 2, a norma del
quale “il giudice di pace decide secondo equità le cause il
cui valore non eccede millecento Euro, salvo quelle deri-
vanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi se-
condo le modalità di cui all’art. 1342 cod. civ.” Per altro la
situazione non muterebbe, come pure ha affermato questa
Corte nella disciplina introdotta dal D.L.vo n. 150 del 2011.
1.1. Il motivo è fondato. Il Collegio ritiene che la di-
sposizione di cui all’art. 91 c.p.c., comma 4, introdotto dal
D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 13, comma 1, converti-
to dalla L. 12 febbraio 2012, n. 10, non sia applicabile nel
presente giudizio, avente ad oggetto un’opposizione a ver-
bale di accertamento di violazione del codice della strada.
L’art. 91 c.p.c., comma 4, dispone che “nelle cause previste
dall’art 82, comma 1, le spese, competenze ed onorari li-
quidati dal giudice non possono superare il valore della
domanda”. Ai sensi dell’art. 82 c.p.c., comma 1 “davanti al
giudice di pace le parti possono stare in giudizio personal-
mente nelle cause il cui valore non eccede Euro 1.100”.
Risulta, dunque, evidente che la disposizione di cui all’art.
91 c.p.c., comma 4, si riferisce alle controversie che, per
ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdizione equita-
tiva del giudice di pace. In tal senso, rileva l’art. 113 c.p.c.,
comma 2, a norma del quale “il giudice di pace decide se-
condo equità le cause il cui valore non eccede delle relati-
ve controversie. La esclusione della detta limitazione per i
giudizi di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale
di accertamento di violazione del codice della strada, pur
se di competenza del giudice di pace e pur se di importo
ricompreso entro i 1.100,00 Euro, trova invece giustif‌ica-
zione in ciò che tali controversie postulano un giudizio
secondo diritto; in tali giudizi, quindi, pur se è prevista
la possibilità sia dell’opponente che dell’amministrazione
di stare in giudizio di persona (L. n. 689 del 1981, art. 23,
comma 4; D.L.vo n. 150 del 2011, art. 6, comma 9 e art. 7,
comma 8), la difesa tecnica appare in ogni caso giustif‌ica-
ta se non indispensabile, tenuto conto della complessità
delle questioni che possono essere prospettate anche da
provvedimenti sanzionatori di importo inferiore a 1.100,00

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