Corte di Cassazione Civile sez. III, 15 giugno 2016, n. 12288

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
2. Dato atto che l’appello verteva unicamente sulla
determinazione del quantum del risarcimento, la Corte
territoriale ha escluso la risarcibilità iure hereditatis del
danno terminale (a fronte di un decesso istantaneo) e ha
ritenuto che il danno sofferto dagli appellanti per la perdi-
ta della congiunta fosse stato adeguatamente risarcito col
versamento della complessiva somma di 500.000,00 euro,
trattandosi di importo superiore a quello che sarebbe ri-
sultato dall’applicazione dei criteri di liquidazione seguiti
dalla Corte palermitana; ha altresì rigettato - per difetto di
prova e, prima ancora, di specif‌ica allegazione la richiesta
di risarcimento del danno biologico sofferto iure proprio;
ha escluso, inf‌ine, il risarcimento del danno patrimoniale
sul rilievo che difettavano elementi che potessero consen-
tire di presumere un futuro apporto economico della vitti-
ma in favore dei familiari.
3. Col primo motivo - dedotto ex art. 360, comma 1,
n. 3) c.p.c. - i ricorrenti lamentano la violazione e falsa
applicazione degli artt. 185 e 589 c.p., 1226, 2056 e 2059
c.c., 2, 3, 29, 30 e 111 Cost., 138 Codice delle Assicurazioni,
nonché la “violazione del principio di equità nella duplice
accezione di personalizzazione al caso concreto del danno
extrapatrimoniale e di parità di trattamento a fronte di
casi analoghi”.
Le censure - che investono la sentenza nella parte in
cui ha ritenuto congrua la quantif‌icazione del danno pa-
rentale in 500.000,00 euro lamentano la violazione della
regola di equità che avrebbe comportato la necessità di
applicare le tabelle milanesi (individuate da Cass. n.
12408/2011 come parametro di conformità della valutazio-
ne equitativa alle previsioni degli artt. 1226 e 2056 c.c.) e
la mancata personalizzazione del risarcimento.
Col secondo motivo, i ricorrenti chiedono il riconosci-
mento della rivalutazione monetaria e degli interessi le-
gali “sulle diverse voci di danno liquidate e devalutate di
anno in anno”.
4. Il primo motivo va disatteso alla stregua del prin-
cipio per cui “l’applicazione di diverse tabelle, ancorché
comportante liquidazione di entità inferiore a quella che
sarebbe risultata sulla base dell’applicazione delle tabelle
di Milano, può essere fatta valere in sede di legittimità,
come vizio di violazione di legge, solo in quanto la que-
stione sia stata già posta nel giudizio di merito” (Cass. n.
12408/2011).
Nel caso in esame, non risulta che gli attuali ricorrenti
si siano espressamente doluti, in sede di gravame, della
mancata applicazione delle tabelle milanesi, né che tali
tabelle abbiano versato in atti.
Quanto alla dedotta mancata personalizzazione, dall’e-
same della sentenza (cfr., in particolare, pagg. 21, 22 e 24)
risulta che la Corte di appello ha considerato specif‌ica-
mente ogni circostanza del caso per giungere alla valuta-
zione di adeguatezza dell’importo già liquidato.
Il secondo motivo (che non esprime alcuna censura,
ma formula richieste in vista dell’accoglimento del primo)
resta assorbito.
5. Non deve provvedersi in ordine alle spese di lite, in di-
fetto di attività difensiva da parte degli intimati. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 15 GIUGNO 2016, N. 12288
PRES. SPIRITO – EST. OLIVIERI – P.M. BASILE (CONF.) – RIC. GABRIELE (AVV.
SABIA) C. FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Dedotta violazione
delle c.d. "tabelle milanesi" y Ricorso per cassazione
y Contenuto y Principio di autosuff‌icienza y Osser-
vanza y Necessità y Omissione y Conseguenze y Suc-
cessivo deposito ex art. 372 c.p.c. y Inidoneità.
Risarcimento del danno y Valutazione e liqui-
dazione y Debito risarcitorio da illecito aquiliano
y Natura y Debito di valore y Conseguenze y Rein-
tegrazione del pregiudizio dalla data dell’illecito y
Necessità y Interessi compensativi y Decorrenza.
. In tema di liquidazione del danno alla persona e con
riferimento ai criteri di cui alle c.d. "tabelle milane-
si", che non costituiscono fatto notorio, non soddisfa
l’onere di autosuff‌icienza di cui all’art. 366, comma 1,
n. 6, c.p.c., il ricorso per cassazione che si limiti a ri-
portare le somme pretese in applicazione delle stesse,
omettendo di indicarle specif‌icamente tra i documen-
ti ex art. 369, comma 2, c.p.c., e di individuare l’atto
con il quale siano state prodotte nel giudizio di merito
ed il luogo del processo in cui risultino reperibili; né è
ammissibile la loro successiva produzione ex art. 372,
comma 2, c.p.c., non trattandosi di documenti relativi
all’ammissibilità del ricorso. (c.c., art. 1226; c.c., art.
2056; c.p.c., art. 115; c.p.c., art. 366; c.p.c., art. 369;
c.p.c., art. 372) (1)
. Il risarcimento del danno da illecito aquiliano inte-
gra un debito di valore sicché, ove il giudice di meri-
to abbia riconosciuto sulla somma capitale dovuta al
danneggiato e liquidata nella sentenza di primo grado
gli interessi compensativi al tasso legale, gli interessi
per l’ulteriore danno da mancata tempestiva disponi-
bilità dell’equivalente monetario del pregiudizio patito
decorrono non dalla pubblicazione della decisione, ma
dai singoli momenti nei quali la somma equivalente al
bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai
prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero ad
un indice medio. (c.c., art. 1224; c.c., art. 2043; c.c., art.
2056) (2)
(1) In genere, sul principio di autosuff‌icienza in relazione al ricorso
in cassazione, v. Cass. civ. 15 luglio 2015, n. 14784, in Ius&Lex dvd n.
2/2016, ed. La Tribuna.
(2) Utili riferimenti si rinvengono in Cass. civ. 18 luglio 2011, n.
15709, in Ius&Lex dvd n. 2/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ. 3 febbraio
1999, n. 878, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Roma, con sentenza in data 16
novembre 2011 n. 4868 ha accolto parzialmente l’appello
proposto da Gabriele Claudio avverso la decisione di prime
cure che aveva riconosciuto la esclusiva responsabilità di
Prò Luigi nel sinistro stradale occorso in data 10 marzo

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