Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 7 luglio 2016, n. 13832

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
rispetto all’ordinario interesse all’uso del bene demaniale
in conformità alla sua destinazione, spettante a ogni cit-
tadino, gli siano stati eccezionalmente attribuiti in base a
specif‌ici provvedimenti di tipo concessorio. viene in que-
stione il discrimine che in diritto amministrativo caratte-
rizza i beni pubblici, tra uso generale e uso particolare.
Questo discrimine sta a designare la possibilità di utilizzo
cui tutti vengono indiscriminatamente ammessi uti cives e
quella che invece spetta, uti singuli, ai benef‌iciari di speci-
f‌ici provvedimenti di tipo concessorio. Il transito stradale
rientra pacif‌icamente nella prima categoria, cosicché solo
quando un uso particolare (eccezionale) del bene sia sta-
to attribuito al privato, questi può dolersi della successiva
compressione di quel diritto a mezzo di un’attività di terzi,
ivi compresa la p.a. (cfr. per riferimenti sez. n. 17382-05).
Nell’ordinario, invece, il diritto a usare una strada nelle
stesse condizioni che la caratterizzavano prima dell’appo-
sizione di una barriera spartitraff‌ico - vale a dire un diritto
al mantenimento dello stutus quo ante rispetto alle carat-
teristiche oggettive della viabilità non sussiste a prescin-
dere dall’essere quelle caratteristiche mutate per volontà
dell’amministrazione espressa da un atto amministrativo o
da un’attività esecutiva.
IX. - Occorre aggiungere un’ulteriore considerazione.
L’attrice, per quel che dalla sentenza si evince, aveva
dedotto a fondamento della pretesa una maggiore diff‌icol-
tà di accesso al proprio fondo, in entrata e in uscita, tra la
via dell’Imbrecciato e la via della Magliana.
Ebbene questa circostanza non appare suscettibile di
connotare l’interesse di fatto con più feconda qualif‌icazio-
ne.
È risolutivo che la corte d’appello, con accertamen-
to a essa istituzionalmente riservato, abbia stabilito che
nessun impedimento era stato frapposto all’uso ordinario
(generale) della strada pubblica e al conseguente accesso
in essa o da essa.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 7 LUGLIO 2016, N. 13832
PRES. PETITTI – EST. PARZIALE – RIC. SPALLETTA (AVV. DIONIGI) C. PREFETTURA
DI PERUGIA
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Emanazione da parte del viceprefetto y Legittimità
y Fondamento.
. In tema di sanzioni amministrative per infrazioni stra-
dali, la sospensione della patente di guida può essere
disposta dal viceprefetto, in quanto l’art. 4 del D.M. 4
agosto 2005 non contempla al riguardo un’esclusione
del potere di delega prefettizio, né l’esclusione può
desumersi dalla "ratio legis". (d.m. 4 agosto 2005, art.
4; nuovo c.s., art. 218) (1)
(1) Nel senso che la previsione di tre distinte f‌igure professionali
della carriera prefettizia (prefetto, vice prefetto vicario e vice prefet-
to aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude
la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle at-
tribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto
irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni
proprie del delegato, v. Cass. civ. 19 febbraio 2014, n. 3904, in questa
Rivista 2014, 480.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La causa è stata avviata alla decisione in camera di
consiglio con relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. Il re-
latore designato ha depositato la seguente relazione.
«1. Con ricorso del 17 giugno 2012 Spalletta Claudio
chiedeva l’annullamento del provvedimento di sospen-
sione della patente di guida in quanto sottoscritto dal
Prefetto e non dal Vice Prefetto, essendo irrilevante che
il Prefetto avesse conferito delega in quanto la materia
della sospensione della patente di guida non era materia
delegabile ai sensi dell’art. 4 comma 2 D.M. 4 agosto 2005.
Il G.d.p. rigettava il ricorso e il successivo appello, con il
quale il ricorrente lamentava che i funzionari di Prefettu-
ra non avrebbero potuto adottare il provvedimento senza
delega scritta, era rigettato dal Tribunale di Perugia con
sentenza del 14 ottobre 2013.
Il Tribunale rigettava il ricorso sulla base delle seguen-
ti rationes decidendi:
a) la Corte di Cassazione con sentenza 2 febbraio 2005
ha affermato che il vice prefetto vicario può sempre so-
stituirsi al Prefetto a nulla rilevando la mancanza della
espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedi-
mento del prefetto e senza necessità di espressa delega,
mentre per gli altri funzionari o vice prefetti vi è, inve-
ce, l’esigenza di espressa delega per iscritto, della quale
deve tuttavia presumersi l’esistenza, salvo prova contraria
dell’opponente;
b) non era contestato che il Vice Prefetto f‌irmatario
dell’ordinanza di sospensione era dirigente dell’area III
ovvero dell’Area Applicazione del Sistema Sanzionatorio
Amministrativo, come risultante dalla stessa ordinanza
impugnata;
c) per tali ragioni la produzione del provvedimento che
conferiva tale incarico, pur inammissibile in appello, era
tuttavia irrilevante ai f‌ini della prova dell’incarico che ri-
sultava già dall’ordinanza e non era contestato;
d) tra i poteri connessi all’applicazione del sistema
sanzionatorio era ricompreso quello di disporre la san-
zione accessoria della sospensione della patente. Spallet-
ta Claudio ha proposto ricorso per Cassazione aff‌idato a
tre motivi. La prefettura è rimasta intimata.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione
del D.M. 4 agosto 2005 e sostiene che la norma del C.d.s.
che consente al Prefetto l’adozione del provvedimento di
sospensione della patente di guida sarebbe norma speciale
che riserverebbe al solo Prefetto il relativo potere; il D.M.
richiamato esclude, a dire del ricorrente, la delegabilità al
vice Prefetto.
2.1 - II motivo è manifestamente infondato. L’art. 4 del
citato D.M. del Ministero dell’Interno al comma 2 testual-
mente prevede: «Non rientrano nei compiti attribuiti ai

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