Corte di Cassazione Civile sez. I, 7 luglio 2016, n. 13858

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
sinistro solo nei limiti in cui non abbia adeguatamente
espletato le sue funzioni istruttive ed ha invece diritto al
risarcimento anche dei propri danni nella misura in cui
questi possano ascriversi al conducente”).
Sotto ogni prof‌ilo, dunque, la censura avanzata nel pri-
mo motivo si appalesa come meritevole di accoglimento.
In conclusione, risultando fondato il primo motivo ed
assorbito conseguentemente il secondo, il ricorso deve es-
sere accolto, da ciò derivando la cassazione della sentenza
impugnata con rinvio, anche per le spese del grado di le-
gittimità, ad altra sezione della stessa corte territoriale,
la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
“colui che, dotato di patente di guida, aff‌ida una vettura
in propria disponibilità a un soggetto dotato solo del c.d.
foglio rosa e su tale vettura sale, non assume un ruolo di-
verso da quello di trasportato e l’aff‌idamento della vettura
di per sé non lo grava di cooperazione colposa nel caso in
cui i successivamente si verif‌ichi un sinistro stradale per
l’imperita condotta del guidatore aff‌idatario”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 7 LUGLIO 2016, N. 13858
PRES. SALVAGO – EST. TERRUSI – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. GRUPPO
TUCCERI S.R.L. (AVV. PINTO) C. ROMA CAPITALE (AVV. PATRIARCA)
Strade y Private e pubbliche y Strada pubblica y De-
cisione del Comune di apporre barriere spartitraf-
f‌ico y Posizione giuridica vantata dal privato y Dirit-
to soggettivo al mantenimento della viabilità nella
situazione anteriore y Conf‌igurabilità y Esclusione y
Interesse di fatto y Sussistenza.
. A fronte delle decisioni assunte dalla P.A. in materia
di viabilità urbana, il cittadino, non benef‌iciario di uno
specif‌ico provvedimento concessorio, può vantare solo
un interesse di fatto all’uso del bene demaniale in con-
formità alla sua destinazione, sicché il privato, ove il
Comune - nell’esercizio delle proprie competenze am-
ministrative e, dunque, in vista di f‌inalità di pubblico
interesse, inerenti la manutenzione, il controllo e la re-
golamentazione delle strade pubbliche - proceda all’ap-
posizione di una barriera spartitraff‌ico con funzione di
contenimento e protezione delle semicarreggiate, non
vanta alcun diritto soggettivo al mantenimento dello
"status quo ante", cioè all’utilizzazione della strada
nelle stesse condizioni che la caratterizzavano in pre-
cedenza. (c.c., art. 2043) (1)
(1) Nel medesimo senso si è espressa Cass. civ. 26 agosto 2005, n.
17382, in questa Rivista 2006, 255.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.n.c. Tucceri, poi divenuta s.p.a., esercente attività
di commercio di prodotti petroliferi, conveniva in giudizio
il comune di Roma lamentando l’illegittimità di alcune mi-
sure della viabilità urbana, e segnatamente dell’apposizio-
ne di una barriera spartitraff‌ico tra la via della Magliana e
la via dell’Imbrecciato, negativamente incidente sul dirit-
to di essa attrice di fare uso della pubblica via secondo le
proprie esigenze imprenditoriali.
Formulava domande di rimozione delle opere e di con-
danna generica al risarcimento dei danni. Nella resistenza
del comune, l’adito tribunale di Roma rigettava la pretesa.
La corte d’appello di Roma ha per la quasi totalità re-
spinto il gravame della società, reputando inammissibile
per genericità una prima censura di presunta violazione
dell’art. 112 c.p.c. e in ogni caso confermando l’infonda-
tezza della pretesa nel merito, atteso che nessun impedi-
mento era stato frapposto a che la società, con propri vei-
coli, potesse entrare o uscire dalla proprietà e posto che
non era da conf‌igurare un diritto soggettivo all’uso della
strada pubblica in conformità all’anteriore condizione di
viabilità.
Ha del resto osservato che, prima della barriera spar-
titraff‌ico, l’impiego di veicoli di rilevanti dimensioni ave-
va indotto la società a eseguire manovre. in entrata e in
uscita, tra via dell’Imbrecciato e via della Magliana, con
indebito superamento della linea di mezzeria e invasione
della semicarreggiata opposta.
Il gravame è stato accolto nella sola parte concernente
la sorte delle spese di un supplemento di c.t.u., inf‌ine com-
pensate in ragione di ½.
Contro la sentenza, depositata il 12 aprile 2010 e non
notif‌icata, ha proposto ricorso la s.r.l. Gruppo Tucceri, già
s.p.a., aff‌idandosi a quattro motivi ai quali il comune di
Roma ha replicato con controricorso.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. - Relativamente alla dichiarata inammissibilità del
corrispondente motivo di appello, la società deduce, col
primo mezzo, violazione dell’art. 112 c.p.c., motivazione
apparente, violazione e falsa applicazione dell’art. 342,
163 e seg. c.p.c., 1362, 1363 e 1367 c.c. Lamenta che la
sentenza non abbia minimamente precisato a quale ipote-
si di inammissibilità aveva inteso riferire il vizio riscontra-
to, e ribadisce che in appello era stato ascritto al giudice
di primo grado di aver erroneamente sollevato eccezioni
d’uff‌icio.
II. - Il motivo è inammissibile perchè non coerente
con la funzione sostitutiva della sentenza d’appello. Si so-
stiene che la doglianza era stata specif‌icamente riferita
al fatto che il tribunale aveva respinto le domande per-
chè le concessioni, autorizzazioni e licenze richiamate
dall’attrice non erano riferibili all’uso della pubblica via,
ma all’esercizio dell’attività imprenditoriale. In tal modo
il tribunale aveva violato l’art. 112 c.p.c. perchè aveva de-
ciso la causa in base a un argomento diverso da quello - il
difetto di giurisdizione unicamente avanzato dal comune
per resistere in giudizio. La corte d’appello ha reputa-
to inammissibile la censura perchè generica, e di ciò si
duole la ricorrente. Ma è evidente l’errore concettuale al
fondo della doglianza, dal momento che, ove dinanzi al
giudice d’appello sia stata fatta valere la presunta invali-
dità della sentenza di primo grado per violazione di norma
processuale commessa in fase decisoria, il giudice supe-

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