Corte di Cassazione Civile sez. II, 3 agosto 2016, n. 16258

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 10/2016
LEGITTIMITÀ
L’intimato Ministero non notif‌icava controricorso ma si
costituiva in funzione dell’eventuale partecipazione alla
discussione orale.
All’esito del deposito della relazione di della cui all’art.
380 bis c.p.c. la causa veniva discussa nella camera di con-
siglio del 4 ottobre 2013, per la quale il ricorrente deposita-
va memoria illustrativa ed al cui esito il Collegio - ritenuta
l’insussistenza delle condizioni di evidenza decisoria f‌issa-
te dall’art. 375, n. 5, c.p.c. per la def‌inizione della causa in
sede camerale - rinviava la stessa alla pubblica udienza.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 6
aprile 2016, per la quale non sono state depositate memo-
rie illustrative ex art. 378 c.p.c. ed alla quale il Procurato-
re Generale ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
L’assunto del ricorrente secondo cui la disciplina della
circolazione con targa di prova conterrebbe una deroga
al disposto dell’articolo 80, comma 14, c.d.s. che sanziona
“chiunque circola con un veicolo che non sia stato presen-
tato alla prescritta revisione”, non ha fondamento nè let-
terale nè teleologico.
Al riguardo è suff‌iciente rilevare che l’art. 1 del D.P.R.
n. 474 del 2001, solleva i soggetti appartenenti alle cate-
gorie tassativamente elencate nelle lettere a, b), c) e d)
del primo comma, purchè espressamente autorizzati alla
circolazione di prova, dall’obbligo di munire della carta
di circolazione i veicoli che circolano su strada per ragio-
ni tassativamente elencate nella prima parte del primo
comma (esigenze connesse con prove tecniche, sperimen-
tali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per
ragioni di vendita o di allestimento).
La disposizione in esame, dunque, prevede che la cir-
colazione in prova possa avvenire, per le specif‌iche f‌inalità
sopra menzionate e ad opera dei soggetti rientranti nelle
suddette categorie, individualmente autorizzati:
con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, pri-
vi di carta di circolazione; ciò in deroga al disposto degli
artt. 93, 110 e 114 c.d.s.; con veicoli sui quali siano sta-
ti applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che
rendano necessario l’aggiornamento della carta di circo-
lazione ai sensi dell’art. 236 reg. att. c.d.s.; ciò in deroga
al disposto dell’art. 78 c.d.s.; quest’ultima deroga, non
formulata espressamente nel testo dell’art. 1 del D.P.R. n.
474 del 2001, risulta implicita nella previsione di tale arti-
colo, comma 1, lett. c), la quale inserisce nell’elenco delle
categorie di soggetti che possono essere autorizzati alla
circolazione in prova “le fabbriche costruttrici di sistemi
o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di
rimorchi qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi
costituisca motivo di aggiornamento della carta di circola-
zione ai sensi del cit. art. 236 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modif‌icazioni, i loro rappresentanti,
concessionari; commissionari e agenti di vendita, i com-
mercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o
dispositivi di equipaggiamento”.
L’esegesi dell’art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, consen-
te dunque di concludere che la circolazione in prova può
avvenire in deroga al disposto degli artt. 78, 93, 110 e 114
c.d.s.; non in deroga al disposto dell’art. 80 c.d.s., il quale
vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presen-
tati alla prescritta revisione.
Il ripetuto art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, in sostanza,
non contiene alcun riferimento a ipotetiche esenzioni al
divieto circolare con un veicolo che non sia stato presen-
tato alla prescritta revisione.
Sotto il prof‌ilo teleologico, è poi suff‌iciente rilevare
che la ratio della disposizione che autorizza (anche) gli
esercenti di off‌icine di riparazione a circolare con veicoli
muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche
va individuata nella necessità di permettere all’autoripa-
ratore di eseguire prove su strada, onde verif‌icare l’entità
dei malfunzionamenti su cui gli sia stato richiesto di inter-
venire e l’eff‌icienza degli interventi da lui effettuati.
Tale ratio legis non tocca il tema della revisione pe-
riodica obbligatoria, perchè anche un veicolo regolarmen-
te revisionato può presentare malfunzionamenti la cui
riparazione richieda l’effettuazione di prove tecniche su
strada, e, per converso, una volta che un veicolo sia stato
portato alla revisione, l’eventuale circolazione che il ri-
paratore debba effettuare con tale veicolo per svolgere le
prescritte verif‌iche, o per controllare l’eff‌icacia degli inte-
reventi manutentivi effettuati, risulterà non in contrasto
con il disposto dell’art. 80 c.d.s., appunto perchè effettua-
ta con un veicolo “presentato alla prescritta revisione”. In
def‌initiva l’assunto che identif‌ica la possibilità di circolare
con un veicolo non munito di carta di circolazione con la
possibilità di circolare con un veicolo non sottoposto alle
prescritte revisioni, ancorchè fatto proprio dalla Direzione
Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti
e delle Infrastrutture.
In un parere reso nel 2006, non può essere condiviso,
palesandosi sfornito di base normativa.
Il ricorso va quindi in def‌initiva rigettato.
Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio
di cassazione, non avendo la difesa dell’Amministrazione
svolto attività difensiva in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 3 AGOSTO 2016, N. 16258
PRES. PETITTI – EST. GIUSTI – P.M. DEL CORE (CONF.) – RIC. M.A. (AVV. DE
STEFANO) C. COMUNE DI CHIAVARI (AVV. SIVIERI)
Fermata, sosta e parcheggio y Sosta y Limitazio-
ni nei centri abitati y Aree di sosta a tempo limitato
y Sosta a pagamento y Sosta che si protragga oltre
l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa y
Natura di inadempimento contrattuale y Esclusione
y Natura di illecito amministrativo y Sussistenza.
. In materia di sosta a pagamento su suolo pubblico,
ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è

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