Corte di Cassazione Civile sez. II, 4 agosto 2016, n. 16310

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giur
10/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
e costante da non rendere necessaria alcuna citazione di
precedenti giurisprudenziali in termini, è una statuizione
che l’ordinamento opportunamente rimette alla prudente
discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è mar-
gine alcuno per il sindacato di legittimità quando la deci-
sione sia motivata in modo conforme a legge e secondo i
canoni della logica.
Ciò posto, dalla avvenuta estinzione dei reati, in effetti
risultante dal casellario, non potrebbe comunque, per ciò
solo, derivare la conseguenza auspicata dal ricorrente, il
quale non tiene nella dovuta considerazione la modif‌ica
apportata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con
modif‌icazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, all’art. 62 bis
c.p. (pacif‌icamente applicabile nel caso di specie, risalen-
do la condotta al (omissis)), che al comma 3 recita: “In
ogni caso, l’assenza di precedenti condanne per altri reati
a carico del condannato non può essere, per ciò solo, po-
sta a fondamento della concessione delle circostanze di
cui al comma 1”. E, infatti, si è precisato che, per effetto
della richiamata modif‌ica dell’art. 62 bis c.p., ai f‌ini della
legittima concessione della diminuente non è più suff‌i-
ciente lo stato di incensuratezza dell’imputato (cfr., tra le
altre, Sez. III, n. 44071 del 25 agosto 2014, Papini e altri,
Rv. 260610; Sez. V, n. 4033 del 4 dicembre 2013, dep. 2014,
Morichelli, Rv. 258747).
Trascura, inf‌ine, il ricorrente di considerare che, come
è stato già precisato ed il Collegio non ritiene di doversi
discostare dalla puntualizzazione - ai f‌ini dell’applicabili-
tà delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla
luce dei criteri di determinazione della pena di cui all’art.
133 c.p., può correttamente tenere conto anche dei reati
estinti, costituendo elementi comunque illuminanti circa
la condotta di vita anteatta dell’individuo (v., in termini,
Sez. V, n. 39473 del 13 giugno 2013, Paderni, Rv. 257200).
2. Occorre, inf‌ine, dare atto che esiste una questione
che la Corte, per le sue implicazioni, almeno a livello po-
tenziale, può prendere in considerazione anche di uff‌icio:
si rileva, infatti, del testo della sentenza impugnata che la
difesa ha invocato nella discussione in appello l’applica-
zione dell’art. 131 bis c.p., che il P.G. si è opposto e che la
Corte territoriale ha motivatamente disatteso la richiesta.
Ebbene, ha ritenuto la Corte di legittimità in plurime,
recenti, occasioni che l’esclusione della punibilità per par-
ticolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131 bis c.p., ha na-
tura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore del D.L.vo 16 marzo 2015,
n. 28, compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei
quali la Suprema Corte può rilevare anche di uff‌icio ai sen-
si dell’art. 609, comma 2, c.p.p. la sussistenza delle condi-
zioni di applicabilità del predetto istituto, dovendo peral-
tro limitarsi, attesa la natura del giudizio di legittimità, ad
un vaglio di astratta non incompatibilità della fattispecie
concreta, come risultante dalla sentenza e dagli atti pro-
cessuali, con i requisiti ed i criteri indicati dal predetto
art. 131 bis c.p. (v. Sez. II, n. 41742 del 30 settembre 2015,
Clemente, Rv. 264596; Sez. V, n. 5800 del 2 luglio 2015, dep.
2016, Markikou, non mass.; Sez. IV, n. 22381 del 17 aprile
2015, Mauri, Rv. 263496).
Ciò posto, si rileva che nel caso di specie il giudice di
merito ha congruamente descritto un quadro, oggettivo e
soggettivo, incompatibile la tenuità dell’offesa e con l’oc-
casionalità del comportamento: discende l’esclusione, già
in linea astratta, della ravvisabilità della causa di non pu-
nibilità in parola.
3. Alle considerazioni che precedono consegue, di ne-
cessità, il rigetto del ricorso e la condanna di M.A. al paga-
mento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 4 AGOSTO 2016, N. 16310
PRES. BUCCIANTE – EST. COSENTINO – P.M. DE AUGUSTINIS (CONF.) – RIC. P.R.
(AVV. PURIFICATI) C. MINISTERO DELLA DIFESA (AVV. GEN. STATO)
Veicoli y Circolazione con targa di prova y Veico-
lo non sottoposto a revisione y Deroga al disposto
dell’art. 80, comma 14, c.d.s. y Ammissibilità y Esclu-
sione.
. La circolazione con targa di prova, disciplinata dal
D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, non può avvenire in
deroga al disposto dell’art. 80, comma 14, c.d.s. che
vieta la circolazione con veicoli che non siano stati pre-
sentati alla prescritta revisione. (Mass. Redaz.) (d.p.r.
24 novembre 2001, n. 474, art. 1; nuovo c.s., art. 80) (1)
(1) Non risultano editi precedenti che affrontino l’esatta fattispecie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. P.R. proponeva opposizione davanti al Giudice di
Pace di Pianella al verbale 15 settembre 2005 con il quale i
carabinieri di Cepagatti gli avevano contestato la contrav-
venzione di cui all’art. 80 c.d.s., comma 14, perchè circola-
va con un autocarro con targa di prova non presentato alla
prescritta revisione. L’opposizione veniva rigettata tanto
dal giudice di pace quanto dal tribunale dell’Aquila, adito
con l’appello del sig. P.
Secondo il tribunale l’apposizione della targa di prova
non consentiva la circolazione con veicolo non sottoposto
a revisione.
Avverso la sentenza del tribunale il sig. P. proponeva
ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo, la
violazione o falsa applicazione degli artt. 80 e 98 c.d.s., in
relazione al D.P.R. n. 474 del 2001, con riferimento all’art.
360 c.p.c., n. 3.
Ad avviso del ricorrente - che, a supporto del proprio
assunto, produce un conforme parere del 15 marzo 2006
della Direzione Generale per la Motorizzazione del Mini-
stero dei Trasporti e delle Infrastrutture - la ratio della
disposizione che autorizza gli esercenti di off‌icine di ripa-
razione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per
sottoporli a prove tecniche (da individuare nella necessità
di permettere all’autoriparatore di verif‌icare l’entità dei
malfunzionamenti e l’eff‌icienza degli interventi effettuati)
imporrebbe di riconoscere a tali soggetti la possibilità di
circolare in prova anche con veicoli con revisione scaduta.

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