Corte di Cassazione Civile sez. II, 5 maggio 2016, n. 9033

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giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
1 del 2012 convertito nella L. n. 27 del 2012], che poteva
esserlo solo per le conclusionali.
Il motivo è del tutto generico quanto all’evocazione
dei minimi tariffari e come tale è inammissibile alla stre-
gua del consolidato principio di diritto secondo cui: «In
tema di spese processuali, è inammissibile il ricorso per
cassazione che si limiti alla generica denuncia dell’av-
venuta violazione del principio di inderogabilità della
tariffa professionale per l’importanza del giudizio pre-
supposto e per la complessità delle questioni giuridiche
trattate, atteso che, in applicazione del principio di auto-
suff‌icienza, devono essere specif‌icati gli errori commessi
dal giudice e precisate le voci della tabella degli onorari
e dei diritti che si ritengono violate.» (Cass. n. 18190 del
2015).
È inammissibile anche perchè non si preoccupa nem-
meno di indicare che cosa sarebbe stato rilevante quoad
valore per la liquidazione.
È del tutto infondato quanto alla pretesa che le spese
del secondo grado solo per le conclusionali dovessero li-
quidarsi in base al D.M. n. 140 del 2012, attuativo del D.L.
n. 1 del 2012 convertito: è suff‌iciente rimandare a Cass.
sez. un. n. 17405 del 2012.
§10. Il ricorso è conclusivamente rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione possono compensar-
si in ragione della novità della questione esaminate nello
scrutinio del secondo motivo e considerato che quella di
cui al primo motivo è stata decisa sulla base della solu-
zione di un contrasto di giurisprudenza in seno a questa
Corte.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115
del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presuppo-
sti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unif‌icato pari a quello do-
vuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.
13. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 5 MAGGIO 2016, N. 9033
PRES. PETITTI – EST. ORICCHIO – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. BERTANI (AVV.
FERRETTI) C. UNIONE COMUNI TRESINARO SECCHIA ED ALTRI
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Ob-
bligo di segnalazione della presenza della postazio-
ne di rilevamento y Necessità y Modalità.
. In materia di accertamento di violazioni delle norme
sui limiti di velocità, compiuto mediante dispositivi
o mezzi tecnici di controllo, il cartello di avviso della
presenza della postazione di rilevamento deve essere
apposto in modo da garantirne la corretta percepibilità
e leggibilità, ex art. 79, comma 5, del D.P.R. n. 495 del
1992, sicché è illegittimo l’accertamento eseguito me-
diante foto-rilevazione avvenuta prima (nella specie,
a più di duecento metri) del cartello mobile di avviso.
(nuovo c.s., art. 142; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 79; d.m. 15 agosto 2007 art. 1; d.m. 15 agosto 2007
art. 2) (1)
(1) Nello stesso senso v. Cass. civ. 15 novembre 2013, n. 25769, in
questa Rivista 2014, 121; Cass. civ. 13 gennaio 2011, n. 680, ivi 2011,
394 e Cass. civ. 18 gennaio 2010, n. 656, ivi 2010, 405, con nota di C.
CUROTTI, Sull’obbligo di preventiva informazione agli automobili-
sti della presenza di rilevatori della velocità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 714/2010 il Giudice di Pace di Scan-
diano rigettava l’opposizione proposta da Bertani Franco
avverso l’ordinanza-ingiunzione di cui in atti applicativa
della sanzione pecuniaria per eccesso di velocità conse-
guente all’accertamento degli agenti dell’Unione di Co-
muni Tresinaro Secchia, nonché avverso la conseguen-
te ordinanza prefettizia relativa all’applicazione della
sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida.
Avverso la suddetta sentenza interponeva appello il
Bertani.
Resisteva al gravame l’appellata Unione, nel mentre ri-
maneva contumace la Prefettura di Reggio Emilia.
Il Tribunale di tale Città, con sentenza n. 742/2011 -
resa in funzione di Giudice di appello - rigettava la pro-
posta impugnazione, confermava l’appellata sentenza
e condannava l’appellante alla refusione delle spese del
giudizio.
Per la cassazione della succitata sentenza ricorre il
Bertani con atto aff‌idato a quattro ordini di motivi.
Resiste con controricorso l’Unione di Comuni.
Ha resistito con apposto controricorso l’intimata Pre-
fettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di
violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in rela-
zione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parte ricorrente lamenta, in sostanza, il fatto che il
Giudice del merito ha ritenuto che la dovuta preventi-
va segnalazione del controllo elettronico della velocità
fosse regolare, nonostante le opposte evidenze proba-
torie.
2. - Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio
di omessa, insuff‌iciente e contraddittoria motivazione in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., nonché vio-
lazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.. Parte ricorrente la-
menta, in concreto, che non si sia tenuto in debito conto
che la contestata violazione era basata su un rilevamento
di velocità avvenuto prima della postazione di controllo e
del cartello di preavviso.
3. - Con il terzo motivo parte ricorrente deduce la vio-
lazione o falsa applicazione dell’art. 79 reg. esec. c.d.s. in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e, in subor-
dine, la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.
e 23, penultimo comma, L. n. 689/1981 in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3 c.p.c., nonché, ancora in ulteriore

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