Corte di Cassazione Civile sez. III, 10 maggio 2016, n. 9367

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 10 MAGGIO 2016, N. 9367
PRES. CHIARINI – EST. FRASCA – P.M. FINOCCHI GHERSI (CONF.) – RIC. GIACOIA
(AVV. MANDARANO) C. CARABINI ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Criteri equitativi y Applicazione delle Tabel-
le milanesi y Variazione prima della pubblicazione
della sentenza y Valore di "ius superveniens" y Esclu-
sione y Ragioni.
. In tema di applicazione delle c.d. Tabelle milanesi di
liquidazione del danno, qualora dopo la deliberazione
della decisione e prima della sua pubblicazione sia
intervenuta una loro variazione, deve escludersi che
l’organo deliberante abbia l’obbligo di riconvocarsi e di
procedere ad una nuova operazione di liquidazione del
danno in base alle nuove tabelle in quanto la modif‌ica
delle tabelle non integra uno "jus superveniens" né in
via diretta né in quanto dette tabelle assumono rilievo,
ai sensi dell’art. 1226 c.c., come parametri doverosi per
la valutazione equitativa del danno non patrimoniale
alla persona. (c.c., art. 1223; c.c., art. 1226; c.c., art.
2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059; c.p.c., art. 432) (1)
(1) Nel senso che le Tabelle del Tribunale di Milano assumono rilie-
vo, ai sensi dell’art. 1226 c.c., come parametri per la valutazione equi-
tativa del danno non patrimoniale alla persona e, pertanto, la loro
erronea applicazione da parte del giudice dà luogo ad una violazione
di legge, censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 3),
c.p.c., v. Cass. civ. 25 febbraio 2014, n. 4447, in questa Rivista 2014,
291 e Cass. civ. 7 giugno 2011, n. 12408, ivi 2011, 674.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Nel 2004 Vincenzo Giacoia e Lisa Giacoia, costei in
proprio e quale legale rappresentante del f‌iglio minore Si-
mone Errico, Gina Marradi e Guido Vannucci - tutti nella
qualità di congiunti di Nicla Vannucci, il primo essendone
il coniuge, la seconda la f‌iglia, il terzo il nipote e gli ultimi
due i genitori - convenivano in giudizio dinanzi al Tribuna-
le di Rimini Gianluca Carabini, Mario Carabini e la Gene-
rali s.p.a., per ottenere il risarcimento dei danni subiti per
la morte della loro congiunta, avvenuta in occasione di un
sinistro stradale occorso il 17 gennaio 2003 fra l’autovet-
tura su cui si trovava trasportata e l’autovettura condotta
da Gianluca Carabini, di proprietà di Mario Carabini ed
assicurata presso la Generali.
§2. Il Tribunale, nella costituzione di Mario Carabini e
della società assicuratrice, con sentenza del 25 settembre
2007 rigettava la domanda con compensazione delle spese
di lite, reputando che non fosse stata fornita dimostrazio-
ne della dinamica del sinistro e, peraltro, dando atto che
erano state corrisposte dalla società assicuratrice a titolo
risarcitorio a Vincenzo Giacoia € 80.00,00, a ciascuno dei
genitori della de cuius € 100.000,00 ed alla f‌iglia Lisa Gia-
coia € 70.000,00.
§3. Contro la sentenza gli attori proponevano appello
e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 10 aprile
2013, nella costituzione della Generali e di Mario Carabini,
in proprio e quale tutore di Gianluca Carabini, riformava
la sentenza di primo grado, reputando innanzitutto che a
favore della de cuius operava, in qualità di trasportata, la
presunzione di responsabilità del Carabini quale condu-
cente dell’altro veicolo, in difetto di prova liberatoria da
parte dei convenuti.
In secondo luogo, la Corte bolognese - dopo avere di-
satteso l’eccezione degli appellati che assumevano avere
gli attori agito solo in qualità di eredi della de cuius ed
avere reputato che avevano agito sia in tale qualità che
iure proprio - negava la conf‌igurabilità di un danno iure
hereditatis per essere Nicla Vannucci deceduta immedia-
tamente dopo l’urto, mentre reputava che la decisione di
primo grado fosse condivisibile solo quanto alla negazio-
ne del danno patrimoniale e non invece quanto alla ne-
gazione del danno non patrimoniale per la perdita della
congiunta. Provvedeva, quindi, a liquidare tale danno a
favore del marito, dei genitori e di Lisa Giacoia in importi
determinati al netto della «differenza tra quanto ricevuto
in acconto nell’aprile del 2004 e il valore tabellare minimo
del 2011 devalutato, per omogeneità di calcolo, alla data
dell’acconto ed individuato per tutti e quattro i soggetti in
€ 135.513,61». Escludeva, invece, il diritto risarcitorio a fa-
vore del nipote Errico Simone. Riconosceva, altresì, sulle
somme come sopra determinate la rivalutazione moneta-
ria dall’aprile 2004 alla data della sentenza e gli interessi
legali da computare sugli importi di anno in anno rivaluta-
ti con la medesima decorrenza f‌ino al saldo.
§4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione Giuseppe Giacoia nell’asserita qualità di coe-
rede dei defunti Guido Vannucci e Gina Marradi.
Il ricorso, aff‌idato a otto motivi, è stato proposto nei
confronti di Vincenzo Giacoia e di Lisa Giacoia, in proprio
e quale legale rappresentante del f‌iglio minore Errico Si-
mone, nonché nei confronti della stessa Lisa Giacoia «in
qualità di coerede dei defunti» genitori, ed altresì contro
la Generali Italia s.p.a., quale conferitaria del ramo di
azienda di Assicurazioni Generali s.p.a. e successore a ti-
tolo particolare della stessa dal 1° luglio 2013 nel diritto
controverso, e contro Mario Carabini in proprio e quale
tutore di Gianluca Carabini.
§5. Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi
il Carabini nella duplice qualità e la Generali Italia s.p.a.
§6. La trattazione del ricorso veniva f‌issata per l’udien-
za del 21 gennaio 2015, ma il Collegio, rilevando che il
primo motivo poneva una questione che risultava rimessa
alle Sezioni Unite della Corte e non ancora decisa, rinvia-
va a nuovo ruolo la trattazione.
§7. All’esito del deposito della decisione delle Sezioni
Unite la trattazione è stata f‌issata per l’odierna udienza,
in vista della quale è stata depositata memoria dal ricor-
rente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. In via preliminare il Collegio rileva che la notif‌icazio-
ne nei riguardi di Vincenzo Giacoia e di Lisa Giacoia, in pro-
prio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul
f‌iglio minore Errico Simone, è avvenuta in modo irrituale.

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