Corte di Cassazione Civile sez. II, 11 maggio 2016, n. 9645

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 9/2016
LEGITTIMITÀ
Il giudice, che nell’applicazione della pena ha corret-
tamente considerato il concorso formale, nell’applicazio-
ne della sanzione amministrativa ha, invece, attribuito al
fatto la qualif‌ica di reato continuato, come se si trattasse
di illeciti uniti dall’unicità di disegno criminoso e non di
concorso formale.
Pertanto, andava applicato l’art. 8 L. 689/91 laddove
prevede che, nel caso di violazione con un’unica azione di
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministra-
tive, si applica la sanzione prevista per la violazione più
grave, aumentata f‌ino al triplo.
Chiede, pertanto, l’annullamento del capo impugna-
to della sentenza, rinviando per la determinazione della
sanzione amministrativa, che dovrà essere calcolata con
le modalità di legge.
3. Il Procuratore Generale di questa Corte depositava
memorie, ex art. 611 c.p.p. rilevando l’inammissibilità e
l’infondatezza del ricorso.
Il P.G. richiama la giurisprudenza che ritiene l’inap-
plicabilità, al cumulo delle sanzioni amministrative, delle
discipline penalistiche f‌inalizzate a limitare l’inf‌lizione di
pene eccessive, come l’art. 81 c.p. (sez. IV, 3 giugno 2003
Rv. 229097) e che la durata della sospensione della paten-
te di guida, in caso di pluralità di reati, deve essere pari
al cumulo dei periodi previsti per ciascun reato (sez. IV,
24 marzo 2009 Rv 243877). Nel caso di specie deve quindi
applicarsi il cumulo materiale delle sanzioni (sez. III, n.
42993 del 13 dicembre 2010 e sez. IV n. 17759 del 6 marzo
2012). Chiede, pertanto, dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso, adottando i provvedimenti di cui all’art. 616 c.p.p.
4. Con memorie ex art. 611 c.p.p. il ricorrente rileva che
il P.G. avrebbe frainteso l’oggetto dell’impugnazione, in
quanto egli non avrebbe mai invocato l’applicazione dell’i-
stituto del reato continuato alla sanzione amministrativa.
Ribadisce di aver chiesto l’applicazione dell’art. 8 della L.
689/91 trattandosi di ipotesi di concorso formale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il motivo di doglianza sopra illustrato è infondato e,
pertanto, il proposto ricorso va rigettato.
2. L’invocata applicazione dell’art. 8 L. 689/81 che, al
primo comma, sancisce che «salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola
diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministra-
tive o commette più violazioni della stessa disposizione,
soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave,
aumentata sino al triplo» non è pertinente.
La norma in questione riguarda, infatti, le sanzioni
amministrative proprie e non le sanzioni amministrative
accessorie ad una sentenza penale di condanna.
Questa Corte di legittimità, in più occasioni - e va qui
ribadito - ha precisato che, nel caso di pluralità di infra-
zioni al Codice della Strada si applica il cumulo delle san-
zioni amministrative, a prescindere dalla circostanza che
si tratti di concorso formale di reati o di reato continuato
(cfr. sez. IV, n. 12363 del 4 dicembre 2013 dep. il 17 marzo
2014, Capobianco, rv. 262136). Già in precedenza, peral-
tro, si era affermato che in tema di circolazione stradale,
il giudice, se pronuncia condanna per più reati che com-
portano l’applicazione della sanzione amministrativa ac-
cessoria della sospensione della patente di guida, deve de-
terminare la durata complessiva di questa effettuando la
somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun
illecito, atteso che, in proposito, non rilevano discipline ti-
picamente penalistiche f‌inalizzate o a limitare l’inf‌lizione
di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 c.p., ovvero
ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale,
come nel caso dell’art. 307 c.p.p. (sez. IV, n. 17759 del 6
marzo 2012, P.G. in proc. Papolini, rv. 253503, conf. sez. IV,
n. 25933 del 6 maggio 2009, El Khanza, rv. 244230; sez. III,
n. 42993 del 13 ottobre 2010, Guizzo, rv. 248667).
3. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna
al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 MAGGIO 2016, N. 9645
PRES. PETITTI – EST. ORICCHIO – P.M. SGROI (DIFF.) – RIC. BAUDINO (AVV.
IANNOTTA) C. MIN. INTERNO ED ALTRO (AVV. GEN. STATO)
Velocità y Limiti f‌issi y Apparecchi rilevatori y Ob-
bligo di periodica revisione y Ricorribilità ad altri
mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto
funzionamento y Esclusione y Fondamento.
. Per effetto della declaratoria di illegittimità costitu-
zionale dell’art. 45, comma 6, del D.L.vo n. 285 del 1992
(Corte cost. n. 113 del 2015), tutte le apparecchiature
di misurazione della velocità devono essere periodi-
camente tarate e verif‌icate nel loro corretto funzio-
namento, non essendone consentita la dimostrazione
od attestazione con altri mezzi quali le certif‌icazioni
di omologazione e conformità. (nuovo c.s., art. 45) (1)
(1) La citata sentenza Corte cost. 18 giugno 2015, n. 113, trovasi
pubblicata per esteso in questa Rivista 2015, 587, con ampia nota di
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali alla quale si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di pace di Ceccano, con sentenza n. 20/2007,
rigettava il ricorso ex art. 22 L. n. 689/1981 proposto da
Baudino Antonio avverso il verbale n. 7172618 del 3 set-
tembre 2006, con il quale gli veniva contestata la violazio-
ne dell’art. 142, comma 9 c.d.s. ed applicate le conseguenti
sanzioni.
Avverso la suddetta decisione del Giudice di prima
istanza interponeva appello l’originario ricorrente.
Resisteva al proposto gravame l’appellato Ministero
dell’Interno.
Con sentenza n. 959/2010 l’adito Tribunale di Frosino-
ne, in funzione di Giudice di appello, rigettava integral-
mente la svolta impugnazione con condanna dell’appellan-
te alle spese del giudizio. Per la cassazione della succitata
sentenza propone ricorso il Baudino con atto aff‌idato a tre
ordini di motivi.
Resiste con controricorso l’intimato Ministero.

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