Corte di Cassazione Civile sez. III, 22 giugno 2016, n. 12870

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giur
9/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
esclusivamente segnalazione dello stato di sequestro ai
sensi dell’art. 394 del regolamento di esecuzione ed attua-
zione dei codice della strada (D.P.R. 495/1992), in quanto
apposti in relazione ai suddetti sequestro e fermo ammini-
strativo e con le modalità previste per la loro esecuzione
dall’art. 394, comma 9, citato, senza l’indicazione della ne-
cessità ulteriore di apporre anche i sigilli contemplata dal
quinto comma della medesima disposizione, affermando
che i fogli di carta apposti sul veicolo, benché qualif‌icati
come sigilli nel verbale, rappresentino solamente la se-
gnalazione dello stato di sequestro e non anche un sigillo
ai sensi della legge penale.
Questa Corte (cfr. sez. III, n. 39368 del 2 luglio 2015,
La Bella, Rv. 264794; sez. III, n. 20869 del 11 gennaio 2012,
Piro, Rv. 252897) ha al riguardo avuto modo di affermare
che, che nella ipotesi di veicolo assoggettato a sequestro
amministrativo, il reato di violazione dei sigilli non può
essere integrato dall’asportazione del relativo contrasse-
gno, cioè del foglio o cartello adesivo apposto sul veicolo e
recante l’indicazione del sequestro amministrativo ex ar-
ticolo 394, comma nono, D.P.R. 495/92, che non costituisce
un vincolo equivalente ai sigilli, distintamente apponibili,
secondo quante previsto dai comma quinto dello stesso
articolo, solo in caso di necessità. La disposizione citata
distingue la segnalazione dello stato di sequestro ammi-
nistrativo del veicolo dalla apposizione di sigilli, soltanto
quest’ultima, ovviamente, potendo integrare il reato di cui
all’articolo 349 c.p.: il nono comma della disposizione sta-
bilisce che, in caso, appunto, di sequestro amministrativo,
“la segnalazione dello stato di sequestro dei veicolo è re-
alizzata con l’apposizione di uno o più fogli adesivi sulla
parte anteriore o sul vetro parabrezza, recanti l’iscrizione
“Veicolo sottoposto a sequestro” e con l’indicazione degli
estremi dei provvedimento che lo ha disposto”, laddove il
quinto comma, dopo avere descritto il contenuto dei ver-
bali di nomina del custode ai f‌ini del sequestro ammini-
strativo del veicolo (ex articolo 213 codice della strada),
precisa che nel verbale di nomina - che deve tra l’altro
“contenere menzione espressa degli avvertimenti rivolti
al custode circa l’obbligo di conservare e di presentare il
mezzo sequestrato ad ogni richiesta dell’autorità compe-
tente, nonché sulle sanzioni inf‌liggibili a chi trasgredisce
ai doveri della custodia” - “se è necessario apporre sigilli
alle cose sequestrate, di tale apposizione, con la descrizio-
ne dei sigilli, si fa menzione”.
Solo nell’ipotesi, dunque, in cui siano stati apposti
i sigilli - non coincidenti con la segnalazione di stato di
sequestro dei nono comma - può verif‌icarsi il reato di cui
all’articolo 349 c.p.
Nel caso in esame, tuttavia, l’apposizione dei sigilli era
avvenuta, e di ciò era stato dato atto nel verbale di seque-
stro, come risulta dalla sentenza impugnata, nella quale
vi è il riferimento anche ad un verbale di apposizione dei
sigilli sul veicolo (richiamato anche nella imputazione),
apposti sul parabrezza anteriore e sul vetro posteriore si-
nistro, che, però, sono stati ritenuti dal Tribunale “null’al-
tro che una segnalazione dello stato di sequestro”.
Tale conclusione risulta, però, in contrasto sia con l’o-
rientamento ricordato, circa la non necessarietà di forme
particolari per rendere palese l’esistenza di un vincolo
volto ad evitare la libera disponibilità di un bene allor-
quando sia stata disposta l’apposizione dei sigilli, intesi
nel senso anzidetto di segno esteriore idoneo a rendere
palese l’esistenza del vincolo; sia con l’espressa previ-
sione contenuta nel quinto comma dell’art. 392 D.P.R.
495/92, della possibilità, in caso di necessità, di appor-
re i sigilli alle cose sequestrate, con la menzione di tale
apposizione nel verbale, come avvenuto nel caso di spe-
cie. È, infatti, pacif‌ico, e risulta dalla stessa sentenza im-
pugnata, che oltre al sequestro ed al fermo del veicolo,
sullo stesso, in aggiunta alla segnalazione dello stato di
sequestro e di fermo (con le modalità stabilita dall’art.
394 D.P.R. 495/92), erano anche stati apposti i sigilli e
di ciò era stato reso edotto l’imputato, che aveva anche
sottoscritto il verbale di sequestro. La circostanza che
l’apposizione dei sigilli non fosse stata estrinsecata me-
diante segni ulteriori è, poi, priva di rilievo, essendo stata
ritenuta suff‌iciente dalla polizia giudiziaria l’apposizione
sul veicolo dei cartelli e l’avviso all’imputato della appo-
sizione di tale ulteriore vincolo, non essendo prescritte al
riguardo, forme vincolate.
Ne consegue, in def‌initiva, l’erroneità della conclusione
cui è pervenuto il Tribunale di Asti, circa l’insussistenza di
sigilli o la mancata apposizione degli stessi, in quanto gli
stessi possono concorrere, qualora sia stato dato atto, come
nel caso di specie, della loro apposizione, con le segnala-
zioni dello stato di sequestro e fermo amministrativo di un
veicolo ai sensi degli arti. 213 e 2-14 del codice della strada.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annulla-
ta, con rinvio al Tribunale di Asti, per nuovo giudizio, sulla
base del seguente principio di diritto:
“Qualora, in occasione del sequestro o fermo ammi-
nistrativo di un autoveicolo, ai sensi degli artt. 213 e 214
del codice della strada, sullo stesso, oltre alle segnalazio-
ni dello stato di sequestro e fermo con le modalità di cui
all’art. 394, comma 9, D.P.R. 495/92 e 214, comma 1, codice
della strada, vengano apposti anche i sigilli, dandone atto
nel relativo verbale, è conf‌igurabile il reato di cui all’art.
349 c.p. pur in assenza di segni ulteriori oltre a quelli già
apposti”. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 22 GIUGNO 2016, N. 12870
PRES. FRASCA – EST. ESPOSITO – P.M. SOLDI (CONF.) – RIC. A.F. (AVV. CAROTTI)
C. SASA ASSIC. SPA
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Danno non patrimoniale y
Danno da perdita della vita y Immediatamente con-
seguente alle lesioni derivanti da sinistro stradale y
Trasmissibilità iure hereditatis y Esclusione.
. In materia di danno non patrimoniale, in caso di
morte conseguente ad un sinistro stradale, il pregiu-

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