Corte di Cassazione Civile sez. III, 11 aprile 2016, n. 6974

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giur
7-8/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 11 APRILE 2016, N. 7003
PRES. PETITTI – EST. CORRENTI – RIC. BONAIUTI C. COMUNE DI MONTONE
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Non immediata y
Violazioni del Codice della strada y Infrazione com-
messa da conducente non proprietario y Contesta-
zione tardiva y Conseguenze y Obbligo del proprie-
tario di comunicare i dati del conducente ex art.
126 bis c.s. y Esclusione y Fondamento.
. In tema di violazione per omessa comunicazione dei
dati del conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 126
bis cod. strada ove la contestazione della violazione
principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la
sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo,
di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al
momento del rilevamento dell’infrazione, in quanto la
tempestività della contestazione risponde alla "ratio" di
porre il destinatario in condizione di difendersi, consi-
derato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i
ricordi. (nuovo c.s. art. 126 bis; nuovo c.s. art. 201) (1)
(1) Analogamente si veda Cass. civ. 20 maggio 2011, n. 11185, in que-
sta Rivista 2011, 681 e ivi 2011, 792 con nota di V. CAVUOTO, Ancora
sull’art. 126 bis, comma 2, C.d.S.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Bonaiuti Paolo propone ricorso per cassazione, illu-
strato da memoria, contro il Comune di Montone, che non
resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribu-
nale di Perugia che ha confermato l’ordinanza decisori a
23 gennaio 2006 per violazione da parte dell’ignoto condu-
cente dell’art 142 comma 7 c.d.s. e quale responsabile in
solido con lo stesso della infrazione con invito a comuni-
care entro trenta giorni il nominativo e la patente del con-
ducente. La sentenza impugnata, riformando la decisione
del GP che aveva rilevato la notif‌ica del verbale oltre 150
giorni dall’ accertamento, ha stabilito che l’invito/ordine
di comunicare i dati del conducente non è vincolato a ter-
mini di legge costituendo atto autonomo con riferimento
al quale possono anche dedursi circostanze impeditive
fermo restando che l’inerzia costituisce illecito omissivo.
Il ricorrente lamenta 1) violazione della legge 689/1981
in ordine al rapporto tra sanzione principale ed accessoria
ed invoca Cass. 20 maggio 2011 n. 11185. La censura va ac-
colta avendo questa Suprema Corte con la citata sentenza
sancito che, ove la contestazione della violazione principale
sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell’ob-
bligo di comunicare gli estremi del conducente. Del resto la
tempestività della contestazione obbedisce alla ratio di porre
il destinatario in condizione di difendersi, ovvio essendo che
con il trascorrere del tempo i ricordi diventano evanescenti.
Donde l’accoglimento del ricorso con cassazione della
decisione e pronunzia nel merito con annullamento della
ordinanza.
L’applicazione di un principio affermato nelle more giu-
stif‌ica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 11 APRILE 2016, N. 6974
PRES. SALME’ – EST. ROSSETTI – P.M. SGROI (CONF.) – RIC. SUN ALLIANCE
ITALIA ED ALTRI (AVV. SPADAFORA) C. TASSI ED ALTRI
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento dan-
ni y Azione diretta nei confronti dell’assicuratore
y Eccezioni derivanti dal contratto y Certif‌icato as-
sicurativo y Validità dello stesso y Rilascio dopo il
sinistro con fraudolenta retrodatazione y Imputa-
bilità all’intermediario dell’assicuratore y Effetti y
Inopponibilità della falsità al terzo danneggiato y
Sussistenza y Conseguenze nei rapporti tra assicu-
ratore, assicurato ed intermediario.
. Nel caso di sinistro stradale causato da veicolo, il
possesso di un certif‌icato assicurativo, ad esso relati-
vo, formalmente valido, ma rilasciato dopo il sinistro e
fraudolentemente retrodatato, costituisce circostanza
non opponibile al terzo danneggiato quando la falsità
provenga dall’agente per il tramite del quale è stato
stipulato il contratto, potendo, tuttavia, l’assicuratore
- una volta adempiuta la propria obbligazione nei con-
fronti del terzo - agire in rivalsa nei confronti dell’in-
termediario infedele e in via di regresso nei confronti
dell’assicurato. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
144; l. 24 febbraio 1990, n. 990, art. 19) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ. 30 giugno
2011, n. 14410, in questa Rivista 2011, 1001.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 19 febbraio 1996 si ribaltò un autobus di proprietà
di Francesco Settimi e condotto da Massimo D’Alfonsi.
A causa del sinistro morì Marco Strinati, ed altre per-
sone rimasero ferite.
2. Nel 1997 i genitori e la sorella della vittima (Dino
Strinati, Giovanna Martini e Patrizia Strinati) convennero
dinanzi al Tribunale di Rieti il conducente ed il proprietario
del veicolo, nonché la Sun Alliance, assicuratore della r.c.a.
Quest’ultima si costituì e, allegando che la polizza era
stata stipulata soltanto dopo il sinistro, chiamò in causa
l’agente per il tramite del quale fu stipulata la polizza (la
Effegi s.n.c.) e la società Generali s.p.a., sul presupposto
che al momento del sinistro quest’ultima, e non la Sun Al-
liance, coprisse il mezzo contro i rischi della r.c.a.
Nei confronti dei chiamati in causa la Sun Alliance
chiese di essere tenuta indenne in caso di accoglimento
della domanda attorea.
3. Nelle more del giudizio Edmondo Tassi e Sabatino
Porazzini, trasportati sul bus al momento e feriti in con-
seguenza del sinistro, convennero anch’essi in giudizio
dinanzi al Tribunale di Rieti il proprietario, il conducente
e l’assicuratore del bus. In questo giudizio intervennero
altri otto trasportati, anch’essi rimasti feriti.
4. Riuniti i due giudizi, con sentenza 4 marzo 2002 n.
252 il Tribunale di Rieti accolse le domande dei danneg-
giati nei confronti dei responsabili civili e della Sun Al-
liance.

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