Corte di Cassazione Civile sez. III, 26 maggio 2016, n. 10893

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giur
7-8/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Senonché la motivazione dell’impugnata sentenza è,
nella sostanza, insuff‌iciente e contraddittoria.
La discrezionale individuazione prefettizia delle strade
ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi,
può legittimamente evitarsi la contestazione immediata
dell’infrazione al C.d.S. quanto alla velocità) non deve
mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto
stradale.
Solo in presenza, come nella fattispecie, di una stra-
da urbana a scorrimento (ovvero “con spartitraff‌ico cen-
trale”) era, quindi, possibile la legittima previsione della
mancata contestazione immediata.
La sentenza gravata non dice chiaramente (eludendo
la delicata questione oggetto di gravame) se il tratto stra-
dale de quo era o non era una strada urbane a scorrimento.
Né la pretesa suddetta invocata contraddittorietà o il
mero rinvio (non del tutto pertinente) al precedente di
questa Corte possono sopperire alla esposta mancanza.
In ragione di tali considerazioni il motivo, in quanto
fondato, va accolto, con consequenziale cassazione della
impugnata decisione e rimessione al Tribunale a quo, che
dovrà provvedere a riesaminare e decidere la controversia
uniformandosi al principio innanzi affermato.
2. - Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vi-
zio di insuff‌iciente e contraddittoria motivazione su altro
punto decisivo della controversia riguardante la conformi-
tà del verbale di contestazione rispetto a quanto previsto
dall’art. 385 reg. esec. C.d.S..
3. - Con il terzo motivo parte ricorrente deduce un
ulteriore carenza motivazionale in ordine al punto della
controversia relativo all’irregolare ed insuff‌iciente segna-
lazione del limite di velocità, nonché il vizio di falsa appli-
cazione dell’art. 115, comma 2, c.p.c..
4. - I su esposti secondo e terzo motivo del ricorso pos-
sono essere assorbiti in dipendenza dell’accoglimento del
primo motivo del ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 26 MAGGIO 2016, N. 10893
PRES. VIVALDI – EST. GRAZIOSI – P.M. DE AUGUSTINIS (DIFF.) – RIC. M.G. (AVV.
MARCHINI) C. AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A. (AVV.TI CARTONI MOSCATELLI E
TESTA)
Responsabilità civile y Cose in custodia y Auto-
strade y Danni provocati ad autoveicolo dalla pre-
senza di pneumatico sulla sede stradale y Riparti-
zione dell’onere della prova y Differenza tra cause
di pericolo individuabili nella struttura del bene in
custodia e cause di pericolo estrinseche y Irrilevan-
za.
. Nell’ipotesi di sinistro provocato dalla presenza di
pneumatico sulla sede autostradale, l’automobilista
danneggiato, per ottenere il risarcimento da parte del
custode, deve dimostrare unicamente l’esistenza del
danno e la sua derivazione causale dalla cosa, mentre al
custode, per andare esente da responsabilità, non sarà
suff‌iciente provare la propria diligenza nella custodia,
ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortu-
ito, non rilevando, sulla ripartizione dell’onere proba-
torio, la differenza tra cause di pericolo individuabili
nella struttura del bene in custodia e cause di pericolo
estrinseche. (Nella specie la S.C. ha cassato con rin-
vio la decisione del giudice di merito che aveva escluso
la responsabilità del custode dell’autostrada per caso
fortuito gravando sul danneggiato l’onere di dimostrare
quando e da chi fosse stato lasciato sul manto stradale
lo pneumatico) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 1218; c.c., art.
2051) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 15 gennaio 2013, n. 783, in questa
Rivista 2013, 131. Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. civ.
24 febbraio 2011, n. 4495, ivi 2011, 695. In genere sulla ripartizione
dell’onere probatorio per danni da cose in custodia, si vedano Cass.
civ. 19 maggio 2011, n. 11016, ivi 2012, 585, con riguardo alla custodia
di autostrada, e Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427, ivi 2009, 756. In
dottrina, utili ragguagli si rinvengono in E. COLOMBINI, Danni da
dissesto stradale, in questo stesso fascicolo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del nove - 10 maggio 2013 il Tribuna-
le di Montepulciano ha respinto l’appello di M.G. avverso
sentenza dell’11 ottobre 2011 con cui il Giudice di pace
di Montepulciano aveva respinto la sua domanda di risar-
cimento proposta nei confronti di Autostrade per l’Italia
S.p.A. della Provincia di Vercelli per i danni derivati dall’a-
vere il M. o la propria automobile investiti in autostrada
parte della carcassa di uno pneumatico.
2. Ha presentato ricorso il M., sulla base di tre motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applica-
zione degli articoli 1218 e/o 2051, ai sensi dell’articolo 360,
primo comma, n. 3 c.p.c..
Ai f‌ini di dimostrare che il sinistro era derivato da
causa a essa non imputabile Autostrade per l’Italia S.p.A.
avrebbe dovuto provare - ma non l’avrebbe fatto - di avere
adempiuto ai propri obblighi di vigilanza, da non intender-
si come passiva attesa di segnalazione, bensì come attività
positiva. La società suddetta non avrebbe neppure provato
l’inevitabilità e la imprevedibilità dei fatto.
Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360,
primo comma, n. 5, c.p.c., insuff‌iciente e contraddittoria
motivazione in relazione all’articolo 116 c.p.c.
Sarebbe infatti illogica motivazione attribuire al ricor-
rente di avere chiesto alla convenuta di provare prece-
denti segnalazioni, perchè tale richiesta non sarebbe mai
stata fatta.
Inoltre l’affermazione del Tribunale che non vi fosse
stata dimostrazione della presenza della carcassa della
pneumatico da pochi minuti rispetto al momento del si-
nistro vizierebbe logicamente l’esistenza del caso fortuito.
Errata sarebbe anche la valutazione della testimonian-
za resa in primo grado dalla trasportata L. e avrebbe pro-
vato la natura di insidia della carcassa della pneumatico,
ignorata dal giudice.
Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma,
n. 5 c.p.c., omessa motivazione in relazione agli articoli

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