Corte di Cassazione Civile sez. VI, 1 febbraio 2016, n. 1884

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2016
LEGITTIMITÀ
resipiscenza. Vale rammentare, al proposito, che soddisfa
l’onere motivazionale già richiamarsi il criterio dell’equi-
tà, poichè in tal modo si dimostra di avere effettuato una
analisi globale comprensiva dell’entità del fatto e della
personalità dell’imputato (sez. IV, n. 37028 del 3 giugno
2008 - dep. 29 settembre 2008, Alcino, Rv. 241959).
3.2. Quanto al secondo motivo, deve ritenersi manife-
stamente infondato il sospetto di illegittimità costituzio-
nale avanzato dal ricorrente.
Vale ribadire che la disposizione di cui all’art. 222,
comma 2-bis, c.d.s. a mente della quale, nel caso di patteg-
giamento, la sanzione amministrativa accessoria della so-
spensione della patente f‌ino a quattro anni è ridotta f‌ino ad
un terzo – riguarda esclusivamente il caso di sospensione
della patente per omicidio colposo commesso con violazio-
ne delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e
non concerne, invece, l’ipotesi di patteggiamento per i rea-
ti di cui all’art. 186 c.d.s. (sez. IV, sentenza n. 34222/2012).
Il prospettato dubbio di legittimità costituzionale per
contrasto di tale disciplina con gli artt. 3 e 27 Cost. nella
parte in cui non estende la menzionata riduzione anche
alle ipotesi previste dall’art. 186, comma 2 c.d.s. è mani-
festamente infondato, esattamente per le ragioni esposte
dal Tribunale di Milano: la determinazione della misura
delle sanzioni appartiene alla discrezionalità del legislato-
re e non può essere compito della Corte Costituzionale (si
veda Corte cost. n. 30 del 2000), la quale può unicamente
verif‌icare la ragionevolezza delle opzioni legislative. Sotto
tale prof‌ilo, deve ritenersi che la scelta del legislatore di
limitare l’estensione della riduzione di un terzo della san-
zione amministrativa accessoria prevista in caso di patteg-
giamento ad una sola specif‌ica ipotesi, ovvero in caso di
omicidio colposo, non appare di per sè irragionevole, poi-
chè si pone in linea di coerenza con lo scopo di incentivare
il ricorso al rito semplif‌icato, manifestato dalla riduzione
sino ad un terzo previsto per il caso di opzione a favore del
peculiare modulo processuale. Necessità di incentivazio-
ne che certamente si ravvisa maggiormente in presenza
di reati quali l’omicidio colposo rispetto alla guida in stato
di ebbrezza, non fosse altro per la maggiore complessità
del relativo accertamento. La possibilità di riportare una
sanzione amministrativa accessoria di durata signif‌icati-
vamente minore rispetto a quella prevista, singolarmente
elevata rispetto al panorama degli editti stabiliti per le
contravvenzioni in materia di circolazione stradale, costi-
tuisce realmente un incentivo alla scelta del rito semplif‌i-
cato. A ciò si aggiunga che proprio la considerevole misura
massima della durata della sospensione della patente di
guida prevista per l’omicidio colposo - notevolmente più
grave rispetto al caso in cui da un fatto commesso in vio-
lazione delle norme sulla circolazione stradale siano deri-
vate lesioni - consente di ritenere ragionevole la scelta di
estendere alla sanzione amministrativa accessoria la di-
minuzione di un terzo in caso di patteggiamento, proprio
al f‌ine di contemperare il maggiore rigore sanzionatorio.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 1 FEBBRAIO 2016, N. 1884
PRES. PETITTI – EST. CORRENTI – RIC. COMUNE DI TREVISO (AVV.TI CONIGLIONE
E DE PIAZZI) C. CERVELLIN ED ALTRO
Depenalizzazione y Applicazione delle sanzioni y
Pagamento in misura ridotta y Violazioni del Codice
della strada y Omesso pagamento y Maggiorazione
del dieci per cento semestrale per l’ulteriore ritar-
do y Natura y Conseguenze y Iscrizione a ruolo y Per
l’importo maggiorato y Legittimità.
. In materia di sanzioni amministrative (nella specie
per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per
cento semestrale, ex art. 27 della L. n. 689 del 1981, per
il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha
natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento
in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché
è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della re-
lativa cartella esattoriale, per un importo che includa,
oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche
l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva. (nuovo
c.s., art. 203; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27) (1)
(1) In argomento si rammenta l’intervento della Corte costituzionale
che con ordinanza 14 luglio 1999, n. 308, in www.giurcost.org, ha
dichiarato manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3, primo
comma, della Costituzione la questione di legittimità, degli artt. 206,
del Codice della strada e 27, sesto comma, della L. 24 novembre 1981,
n. 689, nella parte in cui prevedono, in caso di ritardo nel pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria conseguente a violazione
del codice della strada, una maggiorazione della somma dovuta,
pari ad un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la
sanzione è divenuta esigibile e f‌ino a quello in cui il ruolo è trasmesso
all’esattore. Cfr. Cass. civ. 30 aprile 2014, n. 9507, in questa Rivista
2014, 593, secondo cui il pagamento in misura ridotta della sanzione
amministrativa per violazione stradale, effettuato nell’ammontare
indicato dall’amministrazione a titolo di sanzione, esclude l’addebito
del maggior importo di cui all’art. 203, comma 3, c.s., ancorché non
risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionato-
rio (nella specie, spese postali), che l’amministrazione può esigere
separatamente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune di Treviso propone ricorso per cassazione, il-
lustrato da memoria, contro Cervellin Francesco ed Equi-
talia Nomos S.p.a., che non resistono con controricorso,
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che ha dichia-
rato nulla la sentenza del G.P. di Treviso e disposto l’annul-
lamento dell’iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale
11320080016440580 per la sola parte relativa alla sanzione
accessoria della maggiorazione del 10% semestrale appli-
cata ex art. 27 L. 689/81, condannando il Comune alle spe-
se e richiamando l’insegnamento di questa Suprema Corte
secondo il quale alle sanzioni come nella specie stradali
si applica l’art. 203 c.d.s. III che, in deroga, alla L. 689/81,
art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione ir-
rogata nella o.i. prevede l’iscrizione a ruolo della sola metà
del massimo edittale e non anche degli aumenti semestra-
li del 10% (Cass. 16 febbraio 2007 n. 3701).

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