Corte di Cassazione Civile sez. III, 8 gennaio 2016, n. 124

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
LEGITTIMITÀ
- la domanda risarcitoria, pur originariamente propo-
sta - in via cumulativa - sia nei confronti dell’assicurazio-
ne (ex art. 18 L. n. 990/1969) che della Cooperativa (ex
art. 2054, 3° comma c.c.) è stata validamente ridotta (per
quanto osservato al punto 5) alla sola richiesta di risarci-
mento da parte dell’assicurazione;
- con ciò, la partecipazione al giudizio dei commissa-
ri liquidatori della Cooperativa non risulta f‌inalizzata ad
un’eventuale condanna, ma unicamente a conseguire un
accertamento della responsabilità opponibile alla proprie-
taria del mezzo (da far valere nei confronti della Coopera-
tiva, ove dovesse tornare in bonis);
- non determinandosi, pertanto, alcuna interferenza
fra il giudizio risarcitorio e la procedura concorsuale, non
v’è ragione alcuna per ritenere che la domanda di con-
danna della (sola) assicuratrice debba essere esaminata
nell’ambito della procedura concorsuale dell’assicurata.
Da ciò consegue che anche i primi due motivi vanno
accolti.
7. La sentenza va dunque cassata, con rinvio.
La Corte di Appello di Perugia che, in diversa composi-
zione, procederà a nuovo esame della causa e provvederà
anche in ordine alle spese del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 8 GENNAIO 2016, N. 124
PRES. PETTI – EST. ROSSETTI – P.M. SERVELLO (DIFF.) – RIC. TUCCITTO (AVV.
PAPANDREA) C. IPPOLITO ED ALTRI
Responsabilità da sinistri stradali y Presunzio-
ne di colpa nel caso di scontro tra veicoli y Com-
portamento colposo di uno dei due conducenti y
Attribuzione a quest’ultimo della responsabilità
esclusiva y Condizione y Difetto di colpa dell’altro
contraente.
. In tema di responsabilità civile da circolazione dei
veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti
individuato il comportamento colposo di uno solo dei
due conducenti, per attribuirgli la causa determinante
ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che
l’altro conducente abbia osservato le norme sulla cir-
colazione e quelle di comune prudenza, perché è suo
onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per
evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche
il suo colpevole concorso. (c.c., art. 2054) (1)
(1) Analogamente si vedano le risalenti pronunce: Cass. civ. 11 giu-
gno 1997, n. 5250, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna e Cass. civ.
25 febbraio 1981, n. 1143, ibidem.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Vincenzo Tuccitto il 7 agosto 2006 rimase coinvolto in
un sinistro stradale. Per ottenere il risarcimento dei danni
patiti in conseguenza di esso convenne dinanzi al Giudice
di Pace di Lentini il conducente del veicolo antagonista
(Anthony Ippolito), il proprietario (Maria Cavaleri Cicu-
to) ed il loro assicuratore della r.c.a. (Fondiaria SAI).
2. II Giudice di pace con sentenza 7 marzo 2008 accolse
in parte la domanda, ritenendo sussistente un concorso di
colpa dell’attore nella misura del 50%.
La sentenza venne appellata da Vincenzo Tuccitto in
via principale e dalla Fondiaria in via incidentale.
3. Il Tribunale di Siracusa con sentenza 3 aprile 2012 n.
46 rigettò l’appello principale; accolse l’appello incidenta-
le della Fondiaria e ridusse ad euro 900 l’ammontare del
risarcimento spettante a Vincenzo Tuccitto. Il Tribunale
escluse che fosse dovuto, in particolare, il c.d. danno da
fermo tecnico.
4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassa-
zione da Vincenzo Tuccittot sulla base di quattro motivi.
Nessuna delle parti intimate si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari.
1.1. Il ricorso è stato notif‌icato alla Fondiaria SAI S.p.a.
a mezzo del servizio postale. Il ricorrente tuttavia, non
risulta avere depositato in atti l’avviso di ricevimento at-
testante la regolarità e tempestività della notif‌icazione.
Nondimeno, essendo per quanto si dirà il ricorso manife-
stamente infondato è superf‌luo disporre la rinnovazione
della notif‌icazione, in ossequio al principio di ragionevole
durata del processo, in virtù del quale è inutile ordina-
re il compimento di attività processuali pur necessarie,
quando il compimento di esse non potrebbe in alcun caso
condurre a decisioni diverse da quella concretamente
adottata (come ripetutamente affermato da questa Corte,
anche a Sezioni Unite: in tal senso, ex plurimis, sez. un.,
sentenza n. 21670 del 23 settembre 2013, Rv. 627449; sez.
III, sentenza n. 12995 del 24 maggio 2013, Rv. 626808; sez.
I, sentenza n. 14 del 2 gennaio 2014, Rv. 629803).
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta
che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo an-
teriore alle modif‌iche introdotte dall’art. 54 D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
Si deduce, al riguardo, che il Tribunale avrebbe erronea-
mente attribuito ai conducenti coinvolti nel sinistro una
colpa paritaria, ai sensi dell’art. 2054, comma 2 c.c., seb-
bene fosse stata accertata in concreto la colpa esclusiva
del convenuto.
2.2. Il motivo è infondato. A prescindere dal rilievo che
quello denunciato sarebbe in tesi un vizio di violazione di
legge, e non di motivazione, il Tribunale ha ritenuto in via
presuntiva la colpa concorrente e paritaria dei due con-
ducenti, ex art. 2054, comma 2, c.c., sul presupposto che
Vincenzo Tuccitto non avesse provato di avere fatto tutto
il possibile per evitare il sinistro, ed in particolare di ave-
re tenuto una velocità moderata. Vale, dunque, il principio
secondo cui “qualora dalla valutazione delle prove, resti
individuato il comportamento colposo di uno solo dei due
conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa de-
terminante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari
tempo accertato che l’altro conducente si sia pienamente
uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di co-

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