Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 29 gennaio 2016, n. 1820

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
LEGITTIMITÀ
in quanto il giudizio si è svolto nei confronti del Consorzio
di Polizia Locale Isola Bergamasca, anziché del Comune di
Presezzo, in persona del sindaco pro-tempore.
2. - La doglianza è fondata.
2.1. - Questa Corte ha affermato il principio secondo cui,
nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative irro-
gate per violazioni del codice della strada, «nel caso in cui
venga proposta opposizione direttamente avverso il verbale
di contestazione della violazione, la legittimazione passiva
spetta all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti
che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verba-
le sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a
resistere all’opposizione è il Comune», e che l’errore nella
identif‌icazione del legittimato passivo non si traduce nell’i-
nammissibilità del ricorso ma in un vizio della sentenza
(Cass., sez. un., sentenza n. 21624 del 2006).
2.1.1. - Il principio, già applicato in fattispecie analoga
(Cass., sez. VI-II, ordinanza n. 14323 del 2011), va ribadito
nella presente controversia, nella quale il contraddittorio
è stato instaurato nei confronti del Consorzio di Polizia
locale di Isola Bergamasca, anziché del Comune di Presez-
zo in persona del sindaco pro tempore, e il vizio è ancora
rilevabile in quanto la relativa questione non è coperta da
giudicato, non essendo stata trattata nei giudizi di primo
e secondo grado.
3. - La rilevata violazione dell’art. 101 c.p.c. impone la
declaratoria di nullità degli atti del giudizio compresa la
sentenza impugnata, con rinvio al giudice di primo grado,
il quale procederà agli incombenti di cui all’ art. 23 della
legge n. 689 del 1981, e provvederà anche a regolare le spe-
se del presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 29 GENNAIO 2016, N. 1820
PRES. FINOCCHIARO – EST. ROSSETTI – RIC. DI GIAMMICHELE ED ALTRI (AVV.
NATALE) C. GENERALI ITALIA S.P.A. ED ALTRI (AVV. ROSELLI)
Responsabilità da sinistri stradali y Respon-
sabilità del proprietario y Prova liberatoria y Cir-
colazione contro la volontà del proprietario y In-
suff‌icienza y Adozione di concrete ed appropriate
misure di prevenzione y Necessità.
. Il proprietario di un veicolo risponde dei danni ca-
gionati dalla circolazione di esso anche se avvenuta
contro la propria volontà, a meno che non dimostri di
aver adottato concrete ed appropriate misure idonee a
prevenire l’impiego, anche abusivo, del mezzo da parte
di terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha
ritenuto che non potesse escludersi la responsabilità
del proprietario, il quale, pur esigendo che l’uso del suo
veicolo da parte di terzi avvenisse previa sua autorizza-
zione, ne custodiva le chiavi in luogo noto ed accessibi-
le a tutti). (c.c., art. 2054) (1)
(1) Giurisprudenza costante. In senso conforme, v. Cass. civ. 14 luglio
2011, n. 15478, in questa Rivista 2012, 250; Cass. civ. 7 luglio 2006, n.
15521, ivi 2007, 154 e Cass. civ. 1 agosto 2000, n. 10027, ivi 2000, 743.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il consigliere relatore ha depositato, ai sensi dell’art.
380 bis c.p.c., la seguente relazione:
“1. Col primo motivo di ricorso i ricorrenti principali
lamentano che la sentenza impugnata non ha rilevato la
mancata integrazione necessaria del contraddittorio nei
confronti del conducente del veicolo responsabile del sini-
stro, Angelo Gaggioli.
1. 1. Il motivo è manifestamente infondato, posto che
nel giudizio promosso dalla vittima d’un sinistro stradale
nei confronti dell’assicuratore del responsabile unico liti-
sconsorte necessario è il proprietario del veicolo (da ulti-
mo, tra centinaia di sentenze conformi, sez. III, sentenza
n. 25421 del 2 dicembre 2014, Rv. 633597).
Parte ricorrente si dilunga a discettare di “giustizia so-
stanziale” e di ‘’iniquità’’ di tale principio, dimenticando
che nulla le impediva di convenire in un autonomo giudi-
zio il conducente responsabile. Imputi dunque a se stessa
il non averlo fatto.
2. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano
- tra l’altro - che la sentenza avrebbe violato l’art. 2054,
comma 3, c.c., là dove ha ritenuto che la circolazione del
veicolo BMW targato 35500Y avvenne prohibente domino.
2. 1. Il motivo è fondato.
Per risalente e costante giurisprudenza di questa Corte,
la circolazione prohibente domino idonea ad escludere la
responsabilità del proprietario per i danni causati dall’au-
toveicolo, ai sensi dell’art. 2054, comma 3, c.c., sussiste
quando il proprietario non solo manifesta il proprio dissen-
so a concedere l’uso del mezzo a terzi, ma adotta tutte le
misure ragionevolmente esigibile dall’uomo medio per im-
pedire che ciò accada (chiusura a chiave del mezzo, atten-
ta custodia delle chiavi, inserimento dell’antifurto, ecc.).
In applicazione di tali principi, è divenuta ormai tralati-
zia la massima secondo cui per fornire la prova liberatoria
di cui all’art. 2054, comma 3, c.c., non è suff‌iciente la dimo-
strazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza
il consenso del proprietario (e cioè invito domino), ma è
necessario dimostrare che il mezzo abbia circolato contro la
sua volontà (e cioè prohibente domino): e tale volontà con-
traria deve desumersi da un concreto ed idoneo comporta-
mento ostativo, specif‌icamente inteso a vietare ed impedire
la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti
rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate
(Cass. 14 luglio 2011 n. 15478; Cass., sez. III, 7 luglio 2006, n.
15521; Cass., sez. III, 1 agosto 2000, n. 10027; Cass., sez. III,
17 ottobre 1994, n. 8461; Cass., 12 aprile 1990, n. 3138; Cass.,
14 dicembre 1989, n. 5601; Cass., 18 novembre 1987, n. 8495;
Cass., 17 maggio 1982, n. 3038; Cass. 25 settembre 1979 n.
4945; Cass. 13 ottobre 1975 n. 3299; Cass. 14 febbraio 1975
n. 591; Cass. 13 dicembre 1974 n. 4260; Cass. 15 novembre
1972 n. 3406; Cass. 29 ottobre 1971 n. 3062; Cass. 30 gennaio
1968 n. 300; Cass. 23 giugno 1964 n. 1635).
2.2. Nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato
in facto che il proprietario del veicolo BMW ne custodiva
le chiavi in luogo ‘’noto ed accessibile “, e si limitava ad
esigere che l’uso del suo veicolo da parte di terzi avvenisse
previa sua autorizzazione.

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