Corte di Cassazione Civile sez. II, 16 febbraio 2016, n. 2961

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giur
5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Con il terzo motivo la ricorrente deduce ancora falsa
ed erronea interpretazione dell’art. 2752, ultimo comma,
c.c., in relazione all’art. 12 preleggi, ben potendo anche le
norme sui privilegi, ancorché ritenute eccezionali, essere
suscettibili di interpretazione estensiva.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente stante la
loro intima connessione, sono fondati.
Secondo l’orientamento ormai consolidato di questa
Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il privilegio
generale mobiliare per i crediti tributari degli enti locali
è volto ad assicurare agli enti medesimi la provvista dei
mezzi economici necessari per l’adempimento dei loro
compiti istituzionali, sicché l’espressione “legge per la f‌i-
nanza locale”, contenuta nell’art. 2752 c.c., non va riferi-
ta ad una legge specif‌ica istitutiva della singola imposta,
bensì all’atto astrattamente generatore dell’imposizione.
Ne consegue che il privilegio in questione assiste il credito
per la tassa automobilistica provinciale, istituita dall’art.
4 della legge prov. Trento n. 10 del 1998, avente natura tri-
butaria e afferente a risorse essenziali di un ente locale a
previsione costituzionale (Cass. 26 luglio 2012, n. 13301).
Va soggiunto che con norma ritenuta di interpretazio-
ne autentica (cosi Cass. 25 settembre 2013, n. 21897), il
legislatore urgente del 2011 ha stabilito che ai “Ai f‌ini del
quarto comma dell’articolo 2752 del codice civile il riferi-
mento alla “legge per la f‌inanza locale” si intende effettua-
to a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi
comunali e provinciali.” (art. 13, comma 13 del D.L. di-
cembre 2011, n. 201 - Disposizioni urgenti per la crescita,
l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito
con modif‌icazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214), re-
stando così superato in via normativa ogni residuo dubbio
sull’applicabilità del privilegio in parola anche alla tassa
automobilistica provinciale istituita con la legge prov.
Trento n. 10 del 1998.
Ne discende che il decreto qui impugnato va cassato;
ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, deve senz’altro
disporsi l’ammissione del credito vantato dall’istante al
passivo del fallimento della Alovisi Mario S.r.l., nella misu-
ra già determinata (€ 20.359,23), con il privilegio generale
mobiliare, ex art. 2752, ultimo comma, c.c.
Le obbiettive incertezze interpretative in ordine alla
questione esaminata, manifestatesi prima dell’intervento
di interpretazione autentica del legislatore, giustif‌icano la
integrale compensazione delle spese processuali sia del
giudizio di opposizione allo stato passivo che di quelle di
legittimità. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 16 FEBBRAIO 2016, N. 2961
PRES. BUCCIANTE – EST. PICARONI – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. EDILBANI DI BANI
EMANUELE S.A.S (AVV. NERI) C. CONSORZIO POLIZIA LOCALE ISOLA BERGAMASCA
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Redat-
to dalla polizia municipale y Opposizione y Legitti-
mazione passiva y Del comune y Erronea identif‌i-
cazione dell’organo amministrativo legittimato a
resistere y Vizio della sentenza y Rilevabilità per la
prima volta in Cassazione y Limiti.
. In tema di sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada, nel caso in cui venga proposta op-
posizione direttamente avverso il verbale di contesta-
zione della violazione, la legittimazione passiva spetta
all’amministrazione dalla quale dipendono gli agenti
che hanno accertato la violazione, sicché ove il verbale
sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a
resistere all’opposizione è il Comune (e non, come nel
caso di specie, il Consorzio di Polizia locale), traducen-
dosi l’erronea identif‌icazione, in assenza di intervento
correttivo della cancelleria, non nell’inammissibilità
del ricorso ma in vizio della sentenza, rilevabile per la
prima volta in cassazione se la relativa questione non
sia coperta da giudicato perché non oggetto di espressa
pronuncia a seguito di contestazione specif‌ica. (nuovo
c.s., art. 203; nuovo c.s., art. 205; l. 24 novembre 1981,
n. 689, art. 17; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18; l. 24
novembre 1981, n. 689, art. 23) (1)
(1) La sentenza in commento si conforma a quanto statuito dalle
SS.UU. 6 ottobre 2006, n. 21624, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tri-
buna. In fattispecie relative alla circolazione stradale si vedano, nello
stesso senso di cui in massima: Cass. civ. 21 maggio 2013, n. 12385, in
questa Rivista 2013, 798 e Cass. civ. 6 aprile 2009, n. 8249, ivi 2009, 814.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - È impugnata la sentenza del Tribunale di Bergamo,
depositata il 18 agosto 2011, che ha rigettato l’appello pro-
posto da Edilbani S.a.s. di Bani Emanuele & C. avverso la
sentenza del Giudice di pace di Bergamo, e nei confronti
del Consorzio di Polizia locale di Isola Bergamasca.
1.1. - Il giudizio di primo grado era stato introdotto
dalla società Edilbani per impugnare il verbale che accer-
tava l’infrazione di cui all’art. 146, comma 3, del codice
della strada, in riferimento all’art. 41, comma 11 (supe-
ramento della linea di arresto ad intersezione semaforica
nonostante il semaforo rosso).
La società opponente aveva lamentato l’illegittimità
dell’accertamento effettuato a mezzo del rilevamento fo-
tograf‌ico, che precludeva la possibilità della contestazione
immediata.
1.2. - Il Giudice di pace aveva rigettato il ricorso.
La società proponeva appello, il Consorzio resisteva.
2. - Il Tribunale confermava la decisione di primo gra-
do, condannando l’appellante alle spese del grado.
3. - Per la cassazione della sentenza d’appello ha propo-
sto ricorso Edilbani sas sulla base di un motivo.
Il Consorzio di Polizia locale Isola Bergamasca è rima-
sto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il ricorso è fondato.
1.1. - Con l’unico motivo di ricorso è dedotta nullità
della sentenza d’appello per violazione dell’art. 101 c.p.c.,

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