Corte di Cassazione Civile sez. I, 17 febbraio 2016, n. 3134

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
LEGITTIMITÀ
Sicché, lo sganciamento della rampa del carrello poste-
riore del veicolo anzidetto (peraltro, necessitante di ripa-
razione e, quindi, in costanza di difetto manutentivo), in
sosta sulla pubblica via, ha conf‌igurato un utilizzo (altresi
perito da parte del proprietario) del mezzo medesimo cor-
rispondente alle caratteristiche proprie di costruzione ed
all.a sua utilitas, con conseguente riconducibilità del fatto
illecito alla circolazione stradale, nella sua omnicompren-
siva dimensione dinamico-statica, e, pertanto, alla luce
dei principi sopra evidenziati, integra la sussistenza dei
presupposti per l’operatività della garanzia assicurativa.
5. - In accoglimento di entrambi i ricorsi, la sentenza
impugnata va, dunque, cassata e, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto (vertendo il punto ancora
controverso soltanto sulla questione in iure - oggetto del
presente giudizio di legittimità - della operatività della
garanzia assicurativa, nonché essendovi già giudicato nei
confronti del VelIa, assicurato per la R.C.A. presso l’Al-
lianz, sia sulla responsabilità, che sul quantum del com-
plessivo risarcimento dovuto ai congiunti di Lillo Avarel-
lo), la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art.
384 c.p.c., con condanna della Allianz S.p.a., in solido con
Giuseppe Vella, al pagamento in favore degli attori della
somma risarcitoria di euro 567.000,00, oltre interessi e
rivalutazione come, anch’essi, indicati nella sentenza del
Tribunale di Agrigento n. 102/2003.
La Allianz S.p.a. va, altresì, condannata al pagamento
delle spese relative ai gradi di merito in favore dei soli at-
tori, non essendo le stesse dovute al VelIa risultato soc-
combente e, comunque, rimasto contumace in entrambi
i gradi; dette spese vanno liquidate, come in dispositivo,
nella misura (non fatta oggetto di doglianze) indicata nel-
la sentenza di appello.
La stessa Allianz S.p.a., inf‌ine, deve essere condanna-
ta al pagamento, in favore di entrambe le parti ricorrenti
vittoriose, delle spese del presente giudizio di legittimità,
come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri
introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 17 FEBBRAIO 2016, N. 3134
PRES. DI PALMA – EST. DIDONE – P.M. SOLDI (CONF.) – RIC. PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO (AVV.TI LORENZONI E PEDRAZZOLI) C. FALLIMENTO
ALOVISI MARIO S.R.L. (AVV.TI DOSSI E ROMAGNOLI)
Responsabilità patrimoniale y Cause di prela-
zione y Privilegi y Generale sui mobili y Crediti per
tributi y Degli enti locali y Trentino-Alto adige y Pro-
vincia di Trento y Tassa automobilistica provinciale
di cui all’art. 4 della l.p. Trento n. 10/1998 y Appli-
cazione del privilegio ex art. 2752, comma 4, c.c. y
Fondamento.
. Il privilegio generale mobiliare per i crediti tributari
degli enti locali è volto ad assicurare agli enti mede-
simi la provvista dei mezzi economici necessari per
l’adempimento dei loro compiti istituzionali, sicché
l’espressione "legge per la f‌inanza locale", contenuta
nell’art. 2752, comma 4, c.c., non va riferita ad una
legge specif‌ica istitutiva della singola imposta, bensì a
tutte le disposizioni che disciplinano i tributi comunali
e provinciali, così come chiarito dall’art. 13, comma 13,
del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 214
del 2011, che ha fornito un’interpretazione autentica
del menzionato comma. Ne consegue che il privilegio in
questione assiste il credito per la tassa automobilistica
provinciale, istituita dall’art. 4 della l.p. Trento n. 10
del 1998, avente natura tributaria ed afferente a risorse
essenziali di un ente locale a previsione costituzionale.
(c.c., art. 2752; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13; l.p.
11 settembre 1998, n. 10, art. 4) (1)
(1) In termini, v. Cass. civ. 26 luglio 2012, n. 13301, in questa Rivista
2012, 1091.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Provincia Autonoma di Trento impugna per cassa-
zione l’ordinanza (rectius il decreto) con cui il Tribunale
di Rovereto respinse l’opposizione avverso lo stato passivo
del fallimento della Alovisi Mario S.r.l., promossa a seguito
del diniego dell’invocato rango privilegiato, in relazione al
credito di € 20.359,23, pure ammesso al concorso per tasse
automobilistiche provinciali ed accessori.
Ritenne il tribunale che, stante la natura eccezionale
delle norme codicistiche che prevedono i privilegi, l’art.
2752, ultimo comma, c.c. non potesse applicarsi in via
analogica anche a imposte, tasse e tributi diversi da quelli
previsti dalla ivi richiamata legge per la f‌inanza locale”, id
est dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175-Testo unico per la
f‌inanza locale.
Il ricorso è aff‌idato a tre motivi.
La curatela fallimentare ha notif‌icato controricorso.
La Provincia Autonoma di Trento ha depositato memo-
ria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione dell’art. 2752, ultimo comma, c.c., in
quanto la tassa automobilistica provinciale corrisponde ad
un tributo, istituito con legge provo Trento 11 settembre
1998, n. 10, con vigenza sostitutiva - dal 1 gennaio 1999 -
della precedente tassa erariale, a suo tempo assistita dal
privilegio ex art. 2758 c.c., dovendosi privilegiare un’in-
terpretazione del rinvio alla “legge per la f‌inanza locale”,
contenuto nel Codice civile, come dinamico, con il con-
seguente riconoscimento del privilegio per tutti i tributi
comunali e provinciali istituiti successivamente al R.D. n.
1175 del 1931.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione
e falsa applicazione ancora dell’art. 2752, ultimo comma,
c.c. in relazione all’art. 14 preleggi, per averne invocato
un’interpretazione restrittiva, non determinando l’esten-
sione del rango privilegiato alla tassa in questione alcuna
applicazione analogica della detta norma.

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