Corte di Cassazione Civile sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3260

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
LEGITTIMITÀ
L’eccezione è infondata, atteso che già con l’atto di
opposizione di primo grado il Cuomo aveva segnalato di
avere acquistato il veicolo tg. CW647KH solo in data 30 lu-
glio 2008, come risultava dalla copia del certif‌icato di pro-
prietà, e di essere, pertanto, responsabile delle infrazioni
commesse da detta autovettura solo a partire da tale data.
2b) Nel merito, il motivo è fondato.
L’art. 126 bis c.d.s., comma 2, nel testo - applicabile ra-
tione temporis alla fattispecie in esame - risultante dalla
modif‌ica introdotta dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art.
2, comma 164, lett. a), conv., con modif‌icazioni, in L. 24
novembre 2006, n. 286, dispone che, in caso di accerta-
mento di violazione che comporti la perdita di punteggio
della patente, la comunicazione (all’anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida) deve essere effettuata a carico
del conducente, quale responsabile della violazione; e che
nel caso di mancata identif‌icazione di questi, il proprie-
tario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede,
entro sessanta giorni dalla data di notif‌ica del verbale di
contestazione i dati personali e della patente del condu-
cente al momento della commessa violazione.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in so-
lido ai sensi dell’art. 196 che omette, senza giustif‌icato e
documentato motivo, di fornire tali dati, è soggetto ad una
sanzione pecuniaria.
L’infrazione sanzionata a carico del proprietario con
la norma in esame è autonoma rispetto a quella che de-
termina la decurtazione dei punti, attenendo a un obbligo
di collaborazione di tale soggetto nell’accertamento degli
illeciti stradali e dei loro autori.
E infatti, come è stato evidenziato dalla giurispruden-
za, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della
circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche am-
ministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a
conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne aff‌ida la con-
duzione, onde dell’eventuale incapacità d’identif‌icare det-
ti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle
une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa
per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’aff‌ida-
mento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere
di comunicare l’identità del conducente (Cass. 12 giugno
2007 n. 13748; Cass. 3 giugno 2009 n. 12842).
Se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’art.
126 bis comma 2 c.d.s. è f‌inalizzato ad assicurare la colla-
borazione del proprietario del veicolo - in quanto titolare
della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’im-
missione dello stesso nella circolazione all’autorità pre-
posta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare
evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto
l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusiva-
mente il soggetto che risulti tale al momento della com-
missione della violazione, e non anche la diversa persona
che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti
proprietaria solo al momento della notif‌icazione dell’infra-
zione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca
successiva alla commissione di tale infrazione.
Il soggetto che sia divenuto proprietario del veicolo
solo in data successiva alla commissione della violazione
che comporti la decurtazione di punti, pertanto, non può
essere considerato legittimo destinatario dell’invito alla
comunicazione delle generalità del conducente; sicchè
nei suoi confronti non sorge alcun obbligo di comunicazio-
ne sanzionabile ai sensi del menzionato art. 126 bis c.d.s.,
non potendo il medesimo rispondere dell’errore com-
messo dall’autorità procedente nella consultazione dei
pubblici registri.
Nella specie, il Tribunale non si è attenuto a tali princi-
pi, avendo ritenuto che, poiché “al momento della notif‌ica
del verbale per la violazione c.d. prodromica (eccesso di
velocità), il Cuomo, come documentato dalla copia del
certif‌icato di proprietà in atti, era proprietario del veicolo
che aveva commesso l’infrazione (notif‌ica dell’8 settembre
- acquisto 30 luglio dello stesso anno”), il medesimo “nel-
la sua qualità di proprietario era tenuto ad ottemperare
all’invito dell’Autorità, sia pure facendo presente di non
essere in grado di fornire i dati richiesti avendo acquistato
l’auto in epoca successiva alla violazione c.d. “prodromi-
ca”; e che ciò era suff‌iciente ad integrare la condotta rile-
vante ai f‌ini dell’applicazione della sanzione.
Il “proprietario” al quale andava indirizzato l’invito a
comunicare i dati del conducente, pertanto, è stato er-
roneamente individuato dal giudice di appello con riferi-
mento al momento della notif‌icazione del verbale per la
violazione principale (8 settembre 2008), e non a quello
della commissione di tale violazione (7 luglio 2008); mo-
mento in cui, come sarebbe stato facile accertare per l’au-
torità procedente in base alla semplice consultazione dei
registri pubblici, il Cuomo non aveva ancora acquistato la
proprietà del veicolo.
In accoglimento del motivo in esame, di conseguenza,
la sentenza impugnata deve essere cassata.
Poichè, tuttavia, non si rendono necessari nuovi accer-
tamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito,
accogliendo l’opposizione proposta dal Cuomo avverso il
verbale di accertamento della violazione dell’art. 126 bis
c.d.s.
Il secondo motivo rimane assorbito.
3) Segue, per rigore di soccombenza, la condanna della
controricorrente al pagamento delle spese di entrambi i
gradi del giudizio di merito e del presente giudizio di legit-
timità liquidate come da dispositivo. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 FEBBRAIO 2016, N. 3260
PRES. AMBROSIO – EST. CARLUCCIO – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. ROSSI (AVV.
STELLARO) C. CST CENTRO SERVIZI TORO S.P.A ED ALTRI
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Criteri equitativi y Accertamento e quantif‌i-
cazione del danno morale y Utilizzo del metodo del
rapporto percentuale rispetto al danno biologico y
Automatismo y Esclusione y Preventivo accertamen-
to, con metodo presuntivo, della insorgenza della

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