Corte di Cassazione Civile sez. II, 24 febbraio 2016, n. 3655

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5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 24 FEBBRAIO 2016, N. 3655
PRES. BUCCIANTE – EST. MATERA – P.M. RUSSO (CONF.) – RIC. CUOMO (AVV.
CUOMO) C. CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA (AVV.TI MURANO E TANTOIA)
Patente y Patente a punti y Infrazione al codice
della strada con decurtazione dei punti dalla pa-
tente y Comunicazione dei dati del conducente y
Soggetto obbligato y Proprietario del veicolo al
momento del fatto y Sussistenza.
. In caso di violazione delle norme del codice della stra-
da cui consegua la decurtazione di punti dalla patente,
l’obbligo di comunicare le generalità del conducente
del veicolo grava, ex art. 126 bis, comma 2, cod. strada
(nel testo, applicabile "ratione temporis", modif‌icato
dal d.l. n. 262 del 2006, conv. con mod. dalla l. n. 286 del
2006), su chi ne sia proprietario al tempo della infrazio-
ne e non su chi, per successivo acquisto, risulti tale al
momento della notif‌icazione del verbale di contravven-
zione. (nuovo c.s., art. 126 bis) (1)
(1) Nel senso che il proprietario di un veicolo, in quanto responsabile
della circolazione dello stesso nei confronti della P.A. o dei terzi, è
tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali aff‌ida la con-
duzione e, di conseguenza, a comunicare tale identità all’autorità am-
ministrativa che gliene faccia legittima richiesta, al f‌ine di contestare
un’infrazione amministrativa, v. Cass. civ. 3 giugno 2009, n. 12842, in
questa Rivista 2010, 450 e Cass. civ. 12 giugno 2007, n. 13748, ivi 2007,
1296. L’inosservanza di tale dovere di collaborazione - prosegue la pri-
ma sentenza citata - è sanzionata, in base al combinato disposto degli
art. 126 bis e 180 del codice della strada, alla luce di quanto espres-
samente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del
2005, senza che il proprietario possa sottrarsi legittimamente a tale
obbligo in base al semplice rilievo di essere proprietario di numerosi
automezzi o di avere un elevato numero di dipendenti che ne fanno
uso. La sentenza Corte cost. 24 giugno 2005, n. 27, trovasi pubblicata
ivi 2005, 341, con ampia nota alla quale si rimanda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cuomo Cristiano proponeva opposizione avverso il
verbale dell’8 novembre 2008, con il quale gli agenti della
Polizia Provinciale di Bologna gli avevano contestato la
violazione dell’art 126 bis c.d.s., per avere omesso di co-
municare le generalità del conducente dell’auto di sua
proprietà incorso, il 7 luglio 2008, nella violazione dell’art.
142 comma 8 D.L.vo n. 285/1992. L’opponente deduceva di
avere acquistato la vettura il 30 luglio 2008 e, quindi, in
epoca successiva alla commissione dell’infrazione.
Nel costituirsi, la Provincia di Bologna sosteneva la
sussistenza dell’obbligo di comunicazione, anche se ne-
gativa, stante la sua autonomia rispetto all’accertamento
della violazione presupposta.
Con sentenza in data 12 marzo 2010 il Giudice di Pace
accoglieva l’opposizione e condannava la Provincia di Bo-
logna al pagamento delle spese di giudizio e per lite teme-
raria ex art. 96 c.p.c.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la Po-
vincia di Bologna.
Con sentenza in data 7 giugno 2012 il Tribunale di Bolo-
gna accoglieva il gravame, confermando la legittimità del
verbale impugnato.
Il giudice di appello rilevava che, al momento della
notif‌ica (8 settembre 2008) del verbale per la violazione
c.d. “prodromica” (eccesso di velocità), come documenta-
to dalla copia del certif‌icato di proprietà in atti, il Cuomo
era proprietario del veicolo con cui era stata commessa
l’infrazione (acquisto del 30 luglio 2008); e che, pertanto,
nella sua qualità di proprietario, era tenuto ad ottempe-
rare all’invito dell’Autorità, sia pure facendo presente di
non essere in grado di fornire i dati richiesti, avendo ac-
quistato in epoca successiva alla violazione “prodromica”.
Ciò era suff‌iciente, secondo il Tribunale, ad integrare la
condotta rilevante ai f‌ini dell’applicazione della sanzione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
Cuomo Cristiano, sulla base di due motivi.
La Provincia di Bologna ha resistito con controricorso.
In prossimità dell’udienza parte resistente ha deposita-
to memoria ex art. 378 c.p.c. con contestuale costituzione
della Città Metropolitana di Bologna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente si rileva che non ha pregio l’ecce-
zione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla contro-
ricorrente sul rilievo secondo cui il Tribunale di Bologna
avrebbe deciso le questioni di diritto in modo conforme
alla giurisprudenza di questa Corte.
La questione centrale posta con il ricorso, infatti, ri-
guarda la sussistenza o meno, a carico del soggetto che ab-
bia acquistato la proprietà del veicolo m epoca successiva
alla commissione dell’infrazione che preveda una decurta-
zione dei punti della patente, dell’obbligo di comunicazio-
ne del nominativo del relativo conducente; e su tale que-
stione non risulta affatto che si sia formato un consolidato
indirizzo giurisprudenziale.
2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la viola-
zione o falsa applicazione dell’art. 126 comma 2 D.L.vo
285/2002, sostenendo che, ai sensi della citata disposizione
di legge, il “proprietario del veicolo”, sul quale grava l’obbli-
go della dichiarazione, deve essere identif‌icato in colui che
sia tale al momento della commissione della infrazione.
Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso
esame di un fatto decisivo, per non avere il Tribunale consi-
derato che il Cuomo, con ricorso inviato al Giudice di Pace
il 7 settembre 2008, aveva proposto opposizione al verba-
le di contestazione per la violazione dell’art. 142 comma 8
c.d.s., indicando di non essere proprietario del veicolo de
qua al momento dell’infrazione, commessa il 7 luglio 2008,
avendolo acquistato in data 30 luglio 2008, e comprovando
la circostanza con la produzione del certif‌icato di proprietà.
2a) Il controricorrente ha eccepito la novità della que-
stione posta con il primo motivo, rilevando che con l’atto di
opposizione il Cuomo aveva sostenuto la diversa tesi secondo
cui “l’intimato ex art. 180, comma 8 c.d.s., che ha proposto
ricorso avverso il verbale relativo alla presenta violazione
principale, a norma dell’art. 126 bis comma 2, non ha alcun
obbligo di comunicare i dati personali del conducente”.

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