Corte di Cassazione Civile sez. lav., 29 febbraio 2016, n. 3980

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2016
LEGITTIMITÀ
Diverso sarebbe il caso se il documento, ancorché con-
traffatto, provenisse da altri reati, come avviene quando i
moduli dei contratti di assicurazione e dei relativi certif‌i-
cati siano stati oggetto di furto, rapina o appropriazione
indebita. In tali casi, infatti, sussistendo il reato presup-
posto, la cessione del modulo del contratto, indipenden-
temente dalla successiva o contestuale contraffazione,
mediante l’indicazione del nome e delle generalità dell’ap-
parente assicurato, integra gli estremi del delitto di cui
all’art. 648 c.p..
Da tale orientamento la Corte non intende distaccarsi,
riaffermando il principio di diritto secondo cui la falsif‌ica-
zione materiale del contrassegno assicurativo relativo alla
responsabilità civile autoveicoli commessa da un soggetto
privato integra gli estremi del reato di cui all’art. 485 c.p.
(falsità in scrittura privata), ma non quello di ricettazio-
ne, a meno che il modulo contrattuale e relativo contras-
segno non provengano a loro volta da altro reato. Si im-
pone perciò l’annullamento, senza rinvio, della sentenza
impugnata in ordine al delitto di ricettazione”.
Il Collegio condivide tale motivazione in ordine alla
insussistenza del reato di ricettazione contestato, che fa
propria.
2. La sentenza impugnata deve pertanto essere annul-
lata senza rinvio perchè il fatto ricondotto all’ipotesi del
delitto di ricettazione non sussiste.
La decisione assunta rende pertanto superf‌luo l’esame
del secondo motivo di ricorso. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. LAV., 29 FEBBRAIO 2016, N. 3980
PRES. NOBILE – EST. BOGHETICH – P.M. CERONI (CONF.) – RIC. CHIOCCI (AVV.
RIZZO ED ALTRI) C. INAIL (AVV.TI OTTOLINI E ROMEO)
Prova civile y Contegno processuale delle parti y
Sentenza penale di applicazione della pena ex art.
444 c.p.p. y Rilevanza probatoria nel giudizio civile
y Ammissibilità y Limiti y Fattispecie relativa ad in-
fortunio "in itinere".
. La sentenza penale di applicazione della pena ex
art. 444 c.p.p., pur non conf‌igurando una sentenza di
condanna, presuppone comunque una ammissione di
colpevolezza, sicché esonera la controparte dall’one-
re della prova e costituisce un importante elemento
di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda
discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per
cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente
responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede
a tale ammissione. (Nella specie, relativa ad una richie-
sta di rendita per un infortunio "in itinere", la S.C. ha
confermato la sentenza di rigetto che aveva ritenuto
idonea ad interrompere il nesso causale tra evento ed
attività lavorativa la condotta del lavoratore che aveva
patteggiato la pena per il reato di danneggiamento ai
danni dell’altra vettura coinvolta nel sinistro stradale).
(c.c., art. 2697; c.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445; d.p.r. 30
giugno 1965, n. 1124, art. 2) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si conforma a quanto statuito da Cass.
civ., sez. un., 20 settembre 2013, n. 21591, in Ius&Lex dvd n. 1/2016,
ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza depositata il 9 aprile 2014 la Corte di
appello di Perugia, in sede di rinvio, ha confermato la sen-
tenza del Tribunale di Perugia ed ha respinto la domanda
proposta da Gianfranco Chiocci nei confronti dell’INAIL
per il riconoscimento del diritto a rendita per infortunio
in itinere occorso il 18 giugno 1991.
2. Con la sentenza di questa Corte n. 21249 del 2012 era
stata annullata la statuizione del giudice del gravame, per
essere mancata, da parte del giudice di merito, una pun-
tuale verif‌ica della ricorrenza degli estremi del c.d. rischio
elettivo, essendo carente una specif‌ica indagine sulla con-
dotta personale di Gianfranco Chiocci durante il sinistro
stradale subìto mentre si recava sul posto di lavoro, consi-
derato che lo stesso risultava trasportato sul furgone gui-
dato dal fratello Mauro. Questa Corte aveva rilevato che
la decisione di rigetto adottata dalla Corte territoriale si
fondava sulla ricostruzione degli eventi relativi alla dina-
mica dell’incidente stradale così come emersa a seguito
delle deposizioni dei testi escussi, nelle quali, peraltro,
non emergeva alcun elemento in ordine alla condotta di
Gianfranco Chiocci.
2.1. Il giudice del rinvio, sul presupposto della forma-
zione del giudicato in ordine all’ulteriore domanda, avan-
zata da Gianfranco Chiocci, di risarcimento del danno non
patrimoniale asseritamente sofferto in ragione dell’accusa
di truffa a suo tempo mossa dall’INAIL riguardo alla na-
tura del sinistro stradale (procedimento penale che si
era concluso con l’assoluzione del lavoratore per insus-
sistenza del fatto), ha confermato la sentenza di rigetto
del Tribunale di Perugia. La Corte adita ha rilevato che,
come emerso dalla sentenza annullata da questa Corte nel
2012, il veicolo guidato da Mauro Chiocci aveva inseguito
quello di Genovisio Cecchetti e doveva, pertanto, ritenersi
interrotto il nesso causale tra attività lavorativa ed evento
lesivo; ha, inoltre, aggiunto che la sentenza penale di ap-
plicazione della pena ex art. 444 c.p.p. a carico di entram-
bi i fratelli Chiocci per il reato di danneggiamento della
vettura del Cecchetti era idonea - considerata l’ammissio-
ne di colpevolezza degli imputati che tale esito presuppo-
neva - a dimostrare che anche Gianfranco Chiocci aveva
concorso a determinare il sinistro stradale. Aggiungeva,
inf‌ine, che l’esito degli ulteriori due procedimenti penali
concernenti i fratelli Chiocci e il Cecchetti (sentenza di
condanna del Cecchetti per lesioni subite da Gianfranco
Chiocci e assoluzione di Gianfranco Chiocci per il reato
di truffa a danno dell’INAIL) non era incompatibile con la
corresponsabilità del lavoratore nella determinazione del
sinistro, posto che era stato accertato che la responsabi-
lità dell’incidente, effettivamente verif‌icatosi, era ascrivi-

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