Corte di Cassazione Civile sez. III, 23 marzo 2016, n. 5684

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giur
5/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
5.2. Nella specie, la sentenza impugnata, si è collocata
nell’alveo di legittimità richiamato, correttamente qualif‌i-
cando quale atto pubblico il libretto di marcia in questione
destinato a contenere le attestazioni di colui che utilizza-
va la vettura pubblica circa le circostanze dell’utilizzo, sul
rilievo della violazione delle disposizioni del regolamento
d’Istituto nella tenuta del libretto di marcia, del quale era
prevista e disciplinata la tenuta, ha richiamato il contenu-
to della prima sentenza in ordine alle falsità (v. sentenza
di primo grado, pg. 14 e ss.), anche sotto il prof‌ilo dell’o-
missione delle doverose attestazioni ed ha concluso per la
tenuta del predetto libretto - da parte della imputata che
personalmente vi provvedeva al di fuori di ogni previsione
- in modo tale da rendere impossibile una ricostruzione
delle reali modalità di utilizzo del veicolo e del suo uso per
f‌ini privati ed estranei alle f‌inalità consentite.
5.3. Risulta, così, del tutto generica la dedotta dispo-
nibilità della imputata alla tenuta del libretto rispetto
alla specif‌ica attribuzione dell’Uff‌icio tecnico; come pure
la asserita negligenza nella sua tenuta, rispetto a quella
che - secondo la sentenza ineccepibilmente motivata sul
punto - risultava funzionale alla illecita appropriazione
della vettura. Inf‌ine, generica è la dedotta concreta ininci-
denza delle annotazioni sul libretto di marcia ai f‌ini della
ricostruzione delle spese di gestione del veicolo, posto che
- nell’illecito contesto analizzato connotato dalla assenza
di rispetto delle più elementari regole - nessuna rilevante
correlazione economico-funzionale al riguardo risulta es-
sere utilizzata.
6. AI rigetto del ricorso consegue la condanna della ri-
corrente al pagamento delle spese processuali. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 23 MARZO 2016, N. 5684
PRES. CHIARINI – EST. CHIARINI – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. F.L. ED ALTRI (AVV.
GROSSO E RICCA C. FONDIARIA SAI SPA ED ALTRI (AVV.TI SPINELLI E METTA)
Risarcimento del danno y Parenti della vittima
(morte di congiunti) y Danno non patrimoniale y
Danno da perdita della vita y Decesso immediato
della vittima o dopo brevissimo tempo dalle lesioni
personali y Trasmissibilità iure hereditatis y Esclu-
sione.
. In materia di danno non patrimoniale, in caso di mor-
te cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente
costituito dalla perdita della vita, bene giuridico au-
tonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal
titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equi-
valente, sicché, ove il decesso si verif‌ichi immediata-
mente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali,
deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale
pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell’assenza
del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene
e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo
credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della man-
canza di utilità di uno spazio di vita brevissimo. (Nella
fattispecie il decesso era avvenuto quasi subito dopo lo
scontro tra due auto) (Mass. Redaz.) (c.c., art. 2043;
c.c., art. 2056; c.c., art. 2059) (1)
(1) La sentenza in epigrafe conferma l’orientamento delle SS.UU. 22
luglio 2015, n. 15350, in questa Rivista 2015, 685 con ampia nota di
riferimenti giurisprudenziali alla quale si rinvia. In dottrina, v. V. CO-
LOMBINI, Il danno da perdita immediata della vita, ivi 2015, 211.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell’ottobre 1997 gli eredi di C.G. , i suoi
genitori e i fratelli, convennero dinanzi al Tribunale di
Foggia D.S., D.F.G. e la F.A.T.A. Assicurazioni chiedendo-
ne la condanna in solido al risarcimento dei danni, iure
proprio e iure hereditatis, quantif‌icati in L. 1.200.000.000,
derivati dalla morte del loro congiunto, avvenuta il 19 di-
cembre 1995, quasi subito dopo lo scontro tra l’auto con-
dotta da C.G. - assicurata con la Fondiaria Assicurazioni
s.p.a. - con a bordo P.R.G. , anch’ essa deceduta, e l’auto
condotta da D.S. , che l’aveva rubata al proprietario D.F.,
assicurata con la F.A.T.A..
La causa venne riunita a quella già pendente, promossa
da P. e Pr., eredi Pr.Ro.Gi. , terza trasportata, nei confronti
della Fondiaria Sai e della F.A.T.A., del D., del D.F. e degli
eredi C..
Il Tribunale di Foggia, attribuita la corresponsabilità
dell’incidente mortale al C. e al D. in pari misura, condan-
nò gli eredi di quegli e la sua assicurazione La Fondiaria,
nonché il D., il D.F. e l’assicurazione F.A.T.A., a risarcire, in
proporzione della loro responsabilità, i danni subiti dagli
eredi della Pr. ; condannò poi il D., il D.F. e l’assicurazione
F.A.T.A. a risarcire il 50% dei danni subiti dagli eredi del C.,
riconoscendo il danno da morte del C. e della Pr., deceduti
durante il tragitto in ospedale, trasmesso iure haereditatis.
Con sentenza del 29 marzo 2007 la Corte di appello
di Bari, nel confermare il pari concorso di responsabilità
della condotta di guida del C. e del D. nella determinazio-
ne del sinistro, ha riformato la sentenza di primo grado
escludendo il danno da morte in favore degli eredi dei de-
funti ovvero un danno biologico per il brevissimo tempo di
sopravvivenza di essi.
Avverso detta sentenza hanno proposto separati ricorsi
alcuni eredi della Pr. e del C.. Hanno resistito le assicura-
zioni F.A.T.A. e Fondiaria SAI.
In data 23 aprile 2014 gli eredi della Pr. hanno comu-
nicato con racc. A.R. agli altri eredi di detta de cuius, agli
eredi del C., e alle predette assicurazioni la rinuncia al
ricorso, ma la cartolina di ritorno non è stata depositata.
Tuttavia detto atto è stato depositato in cancelleria il 28
aprile 2014, prima dell’udienza di discussione, originaria-
mente f‌issata per il 30 aprile 2014.
La Unipol, subentrata alla Fondiaria SAI, ha depositato
memoria in data 12 marzo 2015 per l’udienza di discussio-
ne del 15 marzo 2015, rinviata in attesa della decisione
delle Sezioni Unite sul danno tanatologico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Pregiudizialmente va dichiarata l’estinzione del
giudizio tra P.A.M., P.P.S., P.P.G., rinuncianti al giudizio, e

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