Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 6 novembre 2015, n. 22782

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giur
4/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
frenata del treno; pertanto, poiché la velocità accertata
nel momento dell’impatto era di 78 km/h, era evidente che
il convoglio viaggiava, prima dell’urto, ad una velocità ben
superiore a quella, pure consentita, di 80 km orari. La sen-
tenza, poi, non avrebbe tenuto nella giusta considerazione
le conclusioni della c.t.u. sulla ricostruzione dell’inciden-
te, la quale aveva concluso nel senso che la situazione dei
luoghi era tale che il conducente del treno e quello della
vettura avevano avuto la possibilità di scorgersi solo uno
o due secondi prima dell’urto, per cui non poteva essere
affermato che la vittima aveva attraversato il passaggio a
livello praticamente al buio.
4.1. Il motivo non è fondato.
La censura è centrata sulla ricostruzione della dinami-
ca dell’incidente e sulle presunte carenze di motivazione
della sentenza impugnata nell’attribuzione delle colpe.
Ciò è indice, già di per sé, di come si tratti di un motivo che
si risolve nel tentativo di una nuova valutazione, in sede di
legittimità, delle prove già valutate dalla Corte d’appello.
Osserva il Collegio che la sentenza in esame, con un
accertamento in fatto congruamente motivato e privo di
vizi logici, è pervenuta alla conclusione che la responsa-
bilità esclusiva dell’incidente fosse da porre a carico della
vittima, conducente dell’auto investita dal treno. Non è
il caso di richiamare qui tutto l’iter della motivazione; è
suff‌iciente ricordare, come si è detto, che, dopo aver ac-
certato che il conducente del treno stava viaggiando nel
rispetto dei limiti di velocità e che aveva anche azionato
la tromba del treno, la Corte territoriale ha ricondotto alla
distrazione dell’attrice la colpa esclusiva del fatto. Ed è
il caso di aggiungere che si trattava, nella specie, dell’at-
traversamento di un passaggio a livello senza barriere, ov-
vero incustodito, in relazione al quale era stato accertato
il regolare funzionamento delle segnalazioni acustiche e
luminose previste dalla legge.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, questa Corte rile-
va che è del tutto condivisibile, giuridicamente parlando,
l’affermazione del giudice di merito secondo cui, ove pure
la Palleri non avesse potuto, a causa della posizione bas-
sa del sole e del forte vento, percepire tali segnalazioni
acustiche e luminose, ciò si sarebbe risolto, semmai, in un
aggravio di colpa a suo carico, poiché chi attraversa un
passaggio a livello senza barriere ha un dovere di attenzio-
ne ancora maggiore di quello che va usato nell’attraversa-
mento dei passaggi a livello custoditi. Così com’è del tutto
coerente l’ulteriore affermazione che pone in evidenza il
fatto che la Palleri, vivendo a San Giustino, doveva ben
conoscere lo stato dei luoghi e, perciò, l’esistenza e le con-
dizioni del passaggio a livello.
Torna utile richiamare, sebbene risalente nel tempo, la
sentenza 24 maggio 1972, n. 1636, la quale, in riferimento
ai passaggi a livello senza barriere, già segnalò, nel vigore
del precedente codice della strada, la necessità per il con-
ducente di un veicolo di essere in condizione di fermarsi
senza impegnare i binari, per poi attraversare rapidamen-
te il passaggio a livello dopo essersi assicurato che non
sia in vista alcun treno. Tale principio deve essere riba-
dito e confermato anche alla luce del codice della strada
vigente il quale, dopo aver descritto nell’art. 44 i sistemi
di segnalazione luminosa ed acustica che devono essere
in funzione nei passaggi a livello, specif‌ica nel successivo
art. 147 quale debba essere il comportamento degli utenti
della strada: obbligo di osservare «la massima prudenza al
f‌ine di evitare incidenti» e di osservare le segnalazioni di
cui all’art. 44 (comma 1); nonché, prima di impegnare un
passaggio a livello senza barriere o semibarriere, obbligo
di accertare «che nessun treno sia in vista e in caso af-
fermativo attraversare rapidamente i binari» (comma 2).
Si deve, quindi, pervenire alla conclusione per cui la
Corte d’appello, avendo ricostruito in fatto lo svolgimento
dell’incidente, ha tratto la coerente conseguenza per cui
l’unico punto realmente da valutare non era quello della
legittimità dell’atto di adozione del limite di velocità, ben-
sì quello della idoneità di quel limite in relazione a quel
contesto. Particolare, questo, che la sentenza ha affron-
tato e superato riconoscendo la responsabilità colposa
esclusiva della vittima.
Restano del tutto irrilevanti, quindi, le ulteriori consi-
derazioni di merito della ricorrente in ordine al fatto che la
situazione di pericolosità di quel passaggio a livello era sta-
ta già segnalata alle autorità competenti e che, dopo l’inci-
dente per cui è causa, sia stato programmato un intervento
di totale risistemazione del passaggio a livello in questione,
perché la positiva attribuzione di una colpa esclusiva è sta-
ta compiuta sulla base della situazione esistente in quel
momento e non può essere modif‌icata da fatti successivi.
Il terzo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
Permangono in questa sede, in considerazione della
obiettiva drammaticità e particolarità della vicenda, le
condizioni che inducono alla integrale compensazione
delle spese, già disposta in sede di merito. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 6 NOVEMBRE 2015, N. 22782
PRES. FINOCCHIARO – EST. FRASCA – P.M. RUSSO (DIFF.) – RIC. GARGIULO C.
COMUNE MARANO DI NAPOLI
Competenza civile y Determinazione y Cumulo di
domande devolute alla competenza del tribunale e
del giudice di pace y Competenza per materia del
giudice di pace, sebbene con limite di valore y "Vis
attrattiva" della competenza del tribunale y Esclu-
sione y Fattispecie relativa ad opposizione a cartel-
la esattoriale emessa per verbali di contestazione
. Qualora siano proposte più domande nei confronti
della medesima parte, alcune rientranti nella compe-
tenza del tribunale, altre in quella del giudice di pace,
non opera la "vis attractiva" della competenza del tri-
bunale, anche ai sensi dell’art. 104 c.p.c, quando le
cause di competenza del giudice di pace appartengano
allo stesso per ragione di materia, sebbene con limite
di valore. (Nella specie, a seguito di lettera di preavviso

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