Corte di Cassazione Civile sez. III, 27 novembre 2015, n. 24221

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2015, N. 24221
PRES. SALMÈ – EST. BARRECA – P.M. DE AUGUSTINIS (CONF.) – RIC. SPIEZIE
(AVV.TI PREVITI E IZZO) C. ANTENNA TRE NORD EST S.R.L. ED ALTRI
Persona f‌isica y Diritto alla riservatezza y Divul-
gazione di immagine altrui y Assenza di consenso
della persona ritratta y Illiceità y Condizioni y Fi-
nalità commerciale y Nozione y Fattispecie relativa
all’utilizzo dell’immagine di una giornalista televi-
siva per la commercializzazione di un dispositivo
in grado di rivelare agli automobilisti la presenza
di autovelox.
. L’illecito utilizzo della immagine altrui, ai sensi
dell’art. 10 c.c., si conf‌igura quando la sua divulgazio-
ne, in fotograf‌ia o in f‌ilmati pubblici, non trovi ragione
in f‌inalità di informazione, ma nello sfruttamento - in
difetto di consenso dell’interessato - commerciale o
pubblicitario, a tal f‌ine richiedendosi che il personag-
gio appaia come involontario "testimonial" del prodotto
reclamizzato o che, comunque, il pubblico lo associ ad
esso, reputando che costui ne condivida la propaganda
o la commercializzazione. (Nella specie, la S.C. ha con-
fermato la decisione del giudice di merito, che aveva
escluso l’utilizzo abusivo dell’immagine di una giorna-
lista televisiva, della quale, per corroborare l’interesse
dedicato da stampa e televisione al prodotto pubbliciz-
zato, era stato trasmesso uno spezzone del telegiornale
nazionale dalla medesima condotto, in cui ella riferiva
la circostanza della avvenuta commercializzazione di
quel prodotto - un dispositivo in grado di rivelare agli
automobilisti la presenza di "autovelox" lungo la sede
stradale - e i dubbi circa la conformità a legge dello
stesso). (c.c., art. 10; c.c., art. 2043; l. 22 aprile 1941, n.
633, art. 96; l. 22 aprile 1941, n. 633, art. 97) (1)
(1) Analogamente, v. Cass. civ. 13 aprile 2007, n. 8838, in Ius&Lex dvd
n. 1/2016, ed. La Tribuna. Cass. civ. 27 agosto 2015, n. 17211, ibidem,
precisa che "L’esposizione o la pubblicazione dell’immagine altrui,
a norma dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941
sul diritto d’autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il
consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze
espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela
del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso,
l’uff‌icio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire
f‌inalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientif‌ici, didattici o
culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimen-
ti, cerimonie d’interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche
quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l’espo-
sizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all’onore,
alla reputazione o al decoro della persona medesima.". In tema di
dispositivi in gardo di segnalare la presenza di autovelox si richiama
la pronuncia Cass. civ. 18 febbraio 2014, n. 3853, in questa Rivista
2014, 299 ed in www.giustizia di pace.it con nota di A. GALLO, L’anti-
autovelox in auto: è vietato se è in grado di intercettare un rilevatore
effettivamente in funzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Annalisa Spiezie, giornalista televisiva, citava in
giudizio dinanzi al Tribunale di Padova le società Tempo
e Spazio S.r.l. e Tele Nord Est - Diffusione Europea S.p.a.
per sentirle condannare in solido al risarcimento dei dan-
ni, morali e patrimoniali, quantif‌icati nell’importo di lire
700.000.000 od in altra cifra ritenuta di giustizia. L’attrice
assumeva che i danni le erano stati causati - per lesione
della sua reputazione personale e professionale e per viola-
zione del suo diritto all’immagine - dalla trasmissione sulla
rete televisiva Tele Nord Est (di cui Diffusione Europea
S.p.a. era editrice) di uno spot pubblicitario distribuito
dall’altra società convenuta, che aveva ad oggetto un dispo-
sitivo in grado di rivelare all’automobilista la presenza di
autovelox sulla strada; nel f‌ilmato era stato inserito, senza
autorizzazione, un brano del TG5, trasmesso dalla rete te-
levisiva Canale 5, in cui la dottoressa Spiezie, in qualità di
giornalista conduttrice riferiva della commercializzazione
dell’apparecchio e della contesa circa la sua legalità.
1.1. Si costituiva la società Tempo e Spazio S.r.l., af-
fermando di non aver partecipato alla produzione ed alla
distribuzione della televendita.
Si costituiva anche la società editrice, resistendo alla
domanda e svolgendo domanda di manleva nei confronti,
oltre che dell’altra convenuta, della società Energie Posi-
tive S.r.l., committente del comunicato, che chiedeva ed
otteneva di chiamare in causa.
La società chiamata in causa si costituiva, svolgendo
difese analoghe a quelle della Diffusione Europea S.p.a.
1.2. - Il Tribunale - dopo l’interruzione del giudizio do-
vuta alla dichiarazione di fallimento della società Energie
Positive S.r.l. (il cui curatore aveva poi comunicato di non
avere interesse alla costituzione) e la sua riassunzione
da parte dell’attrice - accoglieva la richiesta istruttoria di
quest’ultima e prendeva visione della videocassetta con-
tenente lo spot pubblicitario. Quindi, con sentenza del 26
luglio 2006, rigettava la domanda compensando le spese
processuali.
2. - Avverso la sentenza Annalisa Spiezie proponeva ap-
pello, a cui resisteva soltanto Diffusione Europea S.p.a..
Gli altri appellati restavano contumaci. Con la sentenza
qui impugnata, pubblicata il 12 marzo 2012, la Corte d’Ap-
pello di Venezia ha rigettato l’appello, condannando l’ap-
pellante al pagamento delle spese del grado.
3. - Contro questa sentenza Annalisa Spiezie propo-
ne ricorso aff‌idato a tre motivi illustrati da memoria. La
società Antenna Tre Nord Est S.p.a., già Antenna Tre Nord
Est S.r.l. incorporante Diffusione Europea S.r.l., si difende
con controricorso e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. -La Corte d’appello, condividendo la valutazione
compiuta dal giudice di primo grado, ha respinto l’impu-
gnazione per le seguenti ragioni:
- a) nel caso di specie non è avvenuto che l’immagi-
ne della Spiezie sia stata associata al prodotto, del quale
si voleva promuovere la vendita, al f‌ine di fare insorgere
nel pubblico la convinzione che la giornalista televisiva
reclamizzasse il prodotto stesso. In particolare, la Corte
ha escluso che la predetta sia divenuta, suo malgrado, “te-
stimonial” del prodotto reclamizzato;

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