Corte di Cassazione Civile sez. VI, 11 dicembre 2015, n. 25061

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giur
4/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
è previsto che la richiesta di riesame va presentata alla
cancelleria del tribunale indicato al comma 5, vale a dire
il tribunale del capoluogo di provincia nel quale ha sede
l’uff‌icio che emesso il provvedimento; il secondo comma
dispone, poi, che “la richiesta è presentata con le forme
previste dall’art. 582”; alla luce di tali considerazioni non
vi è alcun motivo per adottare, per le misure cautelari
reali, una diversa interpretazione rispetto a quella conso-
lidatasi per le misure cautelari personali, come compiu-
tamente esposta nella pronuncia delle Sezioni Unite 18
giugno 1991, n. 11, D’Alfonso e altro, Rv. 187922, in quanto
l’art. 582 è la norma generale in materia di impugnazioni,
con la conseguenza che il collegio ritiene di non rinvenire
motivi apprezzabili, in mancanza di una deroga espressa
prevista nell’art. 324 c.p.p., ed in conformità al principio
generale del favor impugnationis, di non applicarla inte-
gralmente. In questo senso il Collegio ritiene non condivi-
sibile il diverso indirizzo interpretativo, minoritario dopo
la sentenza delle SS.UU citata, in base al quale la richiesta
di riesame deve essere presentata, anche per via telegra-
f‌ica postale, nella cancelleria del tribunale del capoluogo
della provincia nella quale ha sede l’uff‌icio che emesso il
provvedimento ed è, pertanto, inammissibile il gravame
presentato nella cancelleria di altro tribunale (sez. IV, 10
luglio 2002, n. 33337, Cannavacciuolo, Rv. 222663; sez. II,
29 gennaio 2013, n. 18281, Bachar, Rv. 255753 e sez. III, 2
luglio 2015, n. 31961, Borghi, Rv. 264189); infatti il richia-
mo che l’art. 324 opera al successivo art. 582, trattandosi
di riferimento concernente esclusivamente le “forme” con
le quali la richiesta va proposta e non già le modalità del
suo deposito non consentirebbe l’interpretazione adottata,
che, al contrario il Collegio ritiene, per le ragioni soprae-
sposte, preferibile.
3. Anche il secondo motivo è infondato. In generale può
affermarsi che il vincolo reale sulle cose, in caso di seque-
stro probatorio, potrebbe essere destinato a permanere
f‌ino alla sentenza def‌initiva, come si desume dall’art. 262
c.p.p., che dopo avere previsto, al comma 1, la possibilità
di restituzione delle cose sequestrate a f‌ini di prova an-
che prima della sentenza def‌initiva, dispone, al secondo
comma, che non si fa luogo alla restituzione e il sequestro
è mantenuto ai f‌ini preventivi quando il giudice provve-
de a norma dell’art. 321 c.p.p. Ciò premesso, nel caso in
esame, il ricorrente era titolare di una posizione di fatto,
un diritto di uso sicuramente tutelabile, anche in ragione
del vincolo di f‌iliazione con il titolare giuridico del bene,
circostanza che, non essendo contestata ed anzi utilizzata
per formulare una ipotesi di reato nei suoi confronti, lo
avrebbe legittimato formalmente ad avanzare la richiesta
dichiarata inammissibile, a prescindere dalla fondatezza
nel merito della medesima. Pertanto l’indagato anche se
non formalmente titolare del bene oggetto di sequestro, ma
legittimo possessore dello stesso, è legittimato a presenta-
re richiesta di riesame del titolo cautelare in quanto van-
ta un interesse concreto ed attuale alla proposizione del
gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato
dall’ordinamento per lo specif‌ico schema procedimentale,
va individuato in quello alla restituzione della cosa come
effetto del dissequestro (v. anche sez. V, n. 20118 del 20
aprile 2015 - dep. 14 maggio 2015, Marenco, Rv. 263799).
Discende dai rilievi sopra formulati che la decisione del
Tribunale del riesame, di dichiarare inammissibile per ca-
renza di interesse l’istanza di riesame contro il provvedi-
mento di sequestro va censurata mediante annullamento.
Il Tribunale in sede di riesame dovrà pertanto pro-
cedere, nel merito, alla valutazione della legittimità del
provvedimento adottato dal P.M. anche nell’ottica, ove ne
ricorressero presupposti, dell’annullamento della misura
cautelare reale e di avvalersi, eventualmente, per la chia-
rif‌icazione della situazione proprietaria, dei poteri di cui
all’art. 324 c.p.p., comma 7. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, 11 DICEMBRE 2015, N. 25061
PRES. FINOCCHIARO – EST. VIVALDI – RIC. PIANO ED ALTRA (AVV. VILLANI
LUBELLI) C. COMUNE VERNOLE
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Opposi-
zione a verbale di accertamento di infrazione stra-
dale y Instaurazione successiva all’entrata in vigore
del D.L.vo n. 150/2011 y Disciplina applicabile y Rito
del lavoro y Appello irritualmente proposto con ci-
tazione y Deposito tempestivo in cancelleria y Ne-
cessità y Omissione y Inammissibilità.
. Il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di
violazione di norme del codice della strada, instaurato
successivamente all’entrata in vigore del D.L.vo n. 150
del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l’appello
avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ri-
corso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in
cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta gior-
ni dalla notif‌ica della sentenza o, in caso di mancata
notif‌ica, nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., sen-
za che incida a tal f‌ine che l’appello sia stato irritual-
mente proposto con citazione, assumendo comunque
rilievo solo la data di deposito di quest’ultima. (nuovo
c.s., art. 41; nuovo c.s., art. 146; nuovo c.s., art. 204 bis;
nuovo c.s., art. 150; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22;
c.p.c. art. 327; c.p.c. art. 433) (1)
(1) Sostanzialmente nello stesso senso, v. Cass. civ. 10 luglio 2015, n.
14401, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna. In dottrina, utile è la
lettura di A. CARRATO, La forma e la struttura processuale dell’ap-
pello nel nuovo rito sulle opposizioni a sanzioni amministrative, in
questa Rivista 2016, 116, in nota a Cass. civ. ord. 2 novembre 2015,
n. 22390.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Germana Piano e Francesca Monittola hanno propo-
sto ricorso per cassazione aff‌idato ad un motivo avverso
la sentenza del tribunale di Lecce del 13 dicembre 2013
che - in un giudizio proposto per l’annullamento di verbale
di contestazione di violazione di nonna del codice della
strada (art. 41 in relazione all’art. 146, comma 3 D.L.vo n.
285 del1992) aveva dichiarato inammissibile perchè tardi-

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