Corte di Cassazione Civile sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
LEGITTIMITÀ
tuisce un indiretto condizionamento della volontà del con-
travventore, idoneo a dissuaderlo dal presentare opposizio-
ne. Sostiene che il verbale è nullo perchè non conforme
al modello utilizzato dalle Forze dell’Ordine e redatto in
violazione dell’art. 383 comma 1 reg. att. c.d.s., in quanto
contente abrasioni nella parte retrostante, non sottoscritte
né consentite. Rileva che il Tribunale non ha motivato ade-
guatamente l’eccezione sollevata dalla ricorrente.
2) Il primo motivo è inammissibile, ponendo una que-
stione che non risulta trattata nella sentenza impugnata
e in relazione alla quale il ricorrente, venendo meno all’o-
nere di autosuff‌icienza del ricorso per cassazione, non ha
riportato l’esatto tenore delle censure mosse sul punto
nell’atto di appello.
In ogni caso, dalla lettura della sentenza impugnata
si evince che il Tribunale ha basato il suo convincimen-
to esclusivamente sugli elementi indicati dagli agenti di
polizia stradale ed enunciati nel verbale, senza fare alcun
riferimento ad altri documenti prodotti dal convenuto. La
questione posta dal ricorrente, pertanto, si palesa irrile-
vante, non essendo derivato alcun concreto pregiudizio in
danno dell’opponente dalla mancata declaratoria di con-
tumacia del convenuto.
3) Il secondo motivo è infondato.
In tema di sanzioni amministrative, il verbale di accerta-
mento dell’infrazione fa piena prova, f‌ino a querela di falso,
con riguardo ai fatti attestati dal pubblico uff‌iciale come
avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine
di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo
alla provenienza del documento dallo stesso pubblico uff‌i-
ciale ed alle dichiarazioni delle parti. Non può essere, inve-
ce, attribuita la fede privilegiata né ai giudizi valutativi, né
alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti
in presenza del pubblico uff‌iciale che possono risolversi in
suoi apprezzamenti personali, perchè mediati attraverso
l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si
svolgono così repentinamente da non potersi verif‌icare e
controllare secondo un metro obiettivo (tra le tante v. Cass.
sez. un. 25 novembre 1992 n. 12545; Cass. 21 settembre 2006
n. 20441 Cass. 27 ottobre 2008 n. 25844).
Nella specie, il Tribunale non si è discostato da tali
principi, avendo dato atto che la valutazione espressa da-
gli operanti ricadeva sotto la diretta percezione dei me-
desimi.
E, in effetti, premesso che l’art. 148 c.d.s. pone il divie-
to assoluto di sorpasso in prossimità o in corrispondenza
delle curve o dei dossi, si osserva che l’affermazione, da
parte dell’agente di polizia, dell’avvenuto sorpasso in pros-
simità di una curva, costituisce espressione di una mera
percezione sensoriale, priva di ogni attività di rielabora-
zione e valutazione. Le ulteriori affermazioni contenute
nel verbale, riguardanti più strettamente apprezzamenti
soggettivi (quali quelli inerenti alla visualità non libera e
alla situazione di pericolo in concreto creata) riguardano,
al contrario, circostanze irrilevanti al f‌ini dell’integrazione
della violazione contestata.
5) Anche il terzo motivo è privo di fondamento.
La questione della cauzione non risulta trattata nella
sentenza impugnata; né il ricorrente ha dedotto di aver-
la specif‌icamente dedotta in appello, trascrivendo, per la
parte che qui rileva, il motivo di gravame. Si tratta, per-
tanto, di una questione nuova, non proponibile per la pri-
ma volta in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta difformità del modello utilizzato
dalla Polizia rispetto a quello prescritto dalla normativa,
si rammenta che, in tema di sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada, la validità della con-
testazione, quale che sia la forma usata, è condizionata
unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di di-
ritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata
inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della
successiva ordinanza-ingiunzione (Cass. 26 marzo 2003
n. 4459; Cass. 6 ottobre 2004 n. 19979; Cass. 22 settembre
2006 n. 20707).
Nel caso in esame, come è stato accertato dal giudice di
merito, il verbale di contestazione notif‌icato era idoneo a
garantire il diritto di difesa, che infatti è stato agevolmen-
te esercitato dall’opponente.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere riget-
tato. Poichè gli intimati non hanno svolto alcuna attività
difensiva, non vi è pronuncia sulle spese. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. II, 11 GENNAIO 2016, N. 232
PRES. BUCCIANTE – EST. MATERA – P.M. CELENTANO (CONF.) – RIC. ZORLONI
(AVV.TI ARIOLFO E BOGINO) C. COMUNE DI INVERIGO ED ALTRO (AVV.TI SPAZIANI
TESTA E MAGNI)
Depenalizzazione y Accertamento delle violazioni
amministrative y Contestazione y Verbale y Violazio-
ni del Codice della strada y Opposizione y Rilevabi-
lità d’uff‌icio di vizi diversi da quelli fatti valere con
l’atto di opposizione y Esclusione y Fondamento.
. In tema di opposizione al verbale di contestazione
di violazione del codice della strada, ai sensi dell’art.
204 bis dello stesso codice e degli artt. 22 e 23 della L.
n. 689 del 1981, l’oggetto del giudizio è delimitato dai
motivi dedotti dall’opponente, entro i termini di legge,
con l’atto introduttivo, sicché il giudice non può rile-
vare d’uff‌icio vizi diversi. (l. 24 novembre 1981, n. 689,
art. 22; l. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23; nuovo c.s.,
art. 204 bis) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 18 gennaio 2010, n. 656, in questa
Rivista 2010, 405.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Andrea Giuseppe Zorloni proponeva opposizione al
verbale di accertamento n. 1133/2007 elevato dalla Poli-
zia Municipale di Inverigo per la violazione dell’art. 143
comma 12 c.d.s., per avere circolato contromano in corri-
spondenza di una curva su strada a due corsie per senso
di marcia, separate da doppia striscia continua longitudi-
nale. Il ricorrente deduceva, oltre alla mancanza di prove

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