Corte di Cassazione Civile sez. III, 19 febbraio 2016, n. 3266

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2016
LEGITTIMITÀ
Ciò in quanto il primo (come riferito dai testi) aveva
regolarmente e tempestivamente azionato i dispositivi
acustici e luminosi richiesti dall’art. 177 del codice della
strada e aveva impegnato l’incrocio ad una velocità di mar-
cia del tutto adeguata, in relazione alle circostanze, men-
tre il secondo aveva impegnato l’incrocio ad una velocità
superiore al limite previsto per il tratto di strada in que-
stione; e ciò gli aveva impedito di evitare l’impatto con il
mezzo di servizio, al quale comunque non aveva concesso
la dovuta precedenza.
La corte di appello è pervenuta al rigetto della do-
manda sulla base degli accertamenti di fatto svolti in sede
di merito, insindacabili nella presente sede, che le han-
no consentito di appurare: a) che il C. aveva pienamente
rispettato tutte le prescrizioni che, ai sensi dell’art. 177
del codice della strada, consentono al mezzo di soccorso
la deroga alle regole ordinarie della circolazione stradale;
b) che questi aveva altresì osservato le regole di comune
prudenza e diligenza, al f‌ine di evitare di creare ingiu-
stif‌icate situazioni di pericolo per i terzi, come richiesto
dalla disposizione appena citata (secondo le concrete
specif‌icazioni di essa declinate dalla giurisprudenza di
legittimità), impegnando l’incrocio ad una velocità ade-
guata, in considerazione della situazione di fatto (e ciò
tenendo conto dell’esigenza di una prudente condotta al
f‌ine di evitare incidenti, oltre che dell’urgenza del servizio
da svolgere); c) che il sinistro era avvenuto per esclusiva
responsabilità del M. , in quanto questi aveva omesso di
concedere la dovuta precedenza al veicolo in servizio di
soccorso che viaggiava a sirena spiegata e con lampeggian-
ti accesi e, avendo altresì violato il prescritto limite di ve-
locità, non era riuscito ad evitare l’impatto, così dovendo
ritenersi superata la presunzione di pari responsabilità di
cui all’art. 2054 c.c.. In tal modo, risulta correttamente in-
dividuata - in diritto - la specif‌icazione del parametro nor-
mativo desumibile dalle norme di legge, di cui i ricorrenti
assumono invece la violazione. Puntuale è quindi la regola
di condotta che il conducente del mezzo di soccorso era
tenuto a rispettare: mantenere, nell’impegnare l’incrocio,
una velocità adeguata alle circostanze, tenendo conto sia
dell’esigenza di evitare di creare ingiustif‌icate situazioni
di rischio per i terzi, in rapporto alle condizioni della stra-
da e del traff‌ico, che dell’urgenza del servizio da svolgere.
In fatto è stata poi accertata la ricorrenza di tutti i pre-
supposti richiesti per l’affermazione della responsabilità
esclusiva del M. nella causazione del sinistro: è stato cioè
accertato che la velocità tenuta dal C. era adeguata e che
il sinistro si verif‌icò per esclusiva responsabilità del M.,
che non aveva concesso la dovuta precedenza al mezzo
di soccorso e, avendo violato i limiti di velocità, non era
riuscito ad evitare l’impatto. In def‌initiva, non coglie nel
segno la censura dei ricorrenti in ordine alla erronea in-
dividuazione, da parte della corte di merito, della specif‌i-
cazione del parametro normativo elastico da applicare nel
caso concreto, atteso che tale operazione risulta corretta-
mente effettuata.
In verità, i ricorrenti pretenderebbero: a) che venga
rivisto il giudizio di fatto relativo all’avvenuta osservanza,
da parte del C., della regola di comune prudenza e diligen-
za che imponeva di impegnare l’incrocio ad una velocità
adeguata; b) che vengano nuovamente valutate le condi-
zioni del traff‌ico e della strada necessarie ad assicurare
la sicurezza dei veicoli provenienti da altra via; c) che sia
affermato che la velocità doveva essere inferiore, ciò che
avrebbe consentito di evitare l’impatto con l’auto del M.,
sebbene questi non avesse concesso la dovuta precedenza
al mezzo di soccorso.
Circostanze tutte fattuali, non censurabili in questa
sede a fronte di un corretto esame del materiale istrutto-
rio da parte del giudice di merito.
5. - Il ricorso va rigettato.
In considerazione della parziale novità della questione
e dell’oggettiva incertezza in ordine alla precisa interpre-
tazione della norma elastica di cui all’art. 177 del codi-
ce della strada, la Corte ritiene sussistere motivi tali da
giustif‌icare la integrale compensazione delle spese del
giudizio di cassazione tra tutte le parti. Dal momento
che il ricorso risulta notif‌icato successivamente al termi-
ne previsto dall’art. 1, comma 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di
cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
introdotto dall’art. 1, comma 17, della citata legge n. 228
del 2012. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 19 FEBBRAIO 2016, N. 3266
PRES. SPIRITO – EST. SESTINI – P.M. BASILE (DIFF.) – RIC. D.A. (AVV.TI DI PAOLA
E LATTARULO) C. FATA ASSICURAZIONI S.P.A.
Assicurazione obbligatoria y Risarcimento danni
y Risarcimento diretto y Spese di assistenza legale
stragiudiziale y Risarcibilità y Limiti.
. In tema di risarcimento diretto dei danni derivanti
dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del D.P.R.
18 luglio 2006, n. 254, che, per l’ipotesi di accettazio-
ne della somma offerta dall’impresa di assicurazione,
esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di
assistenza professionale diversi da quelli medico-legali
per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono
comunque dovute le spese di assistenza legale sostenu-
te dalla vittima perché il sinistro presentava particolari
problemi giuridici, ovvero quando la vittima non abbia
ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal
proprio assicuratore, dovendosi, per contro, ritenere
sempre irrisarcibile la spesa per compensi all’avvocato
quando la gestione del sinistro non presentava alcuna
diff‌icoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi,
e l’assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta
assistenza al danneggiato. (Mass. Redaz.) (d.l.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209, art. 149; d.l.vo 7 settembre 2005, n.
209, art. 148; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 150;
d.p.r. 18 luglio 2006, n. 254, art. 9) (1)
(1) La sentenza in epigrafe si pone nel segno della continuità di
quanto affermato da Cass. civ. 29 maggio 2015, n. 11154, in questa

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