Corte di Cassazione Civile sez. III, 29 settembre 2015, n. 19258

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giur
2/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dal comma quinto dello stesso articolo, solo in caso di ne-
cessità.
In effetti, l’articolo 394 distingue chiaramente la se-
gnalazione dello stato di sequestro amministrativo del
veicolo dalla apposizione di sigilli, soltanto quest’ultima,
ovviamente, potendo integrare il reato di cui all’articolo
349 c.p.: il nono comma stabilisce che, in caso appunto
di sequestro amministrativo, “la segnalazione dello stato
di sequestro del veicolo è realizzata con l’apposizione di
uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore o sul vetro
parabrezza, recanti l’iscrizione “Veicolo sottoposto a se-
questro” e con l’indicazione degli estremi del provvedi-
mento che lo ha disposto”, laddove il quinto comma, dopo
avere descritto il contenuto dei verbali di nomina del
custode ai f‌ini del sequestro amministrativo del veicolo
(ex articolo 213 c.d.s.), precisa che nel verbale di nomi-
na - che deve tra l’altro “contenere menzione espressa
degli avvertimenti rivolti al custode circa l’obbligo di
conservare e di presentare il mezzo sequestrato ad ogni
richiesta dell’autorità competente, nonché sulle sanzioni
inf‌liggibili a chi trasgredisce ai doveri della custodia” -
“se è necessario apporre sigilli alle cose sequestrate, di
tale apposizione, con la descrizione dei sigilli, si fa men-
zione”.
Solo nell’ipotesi, dunque, in cui siano stati apposti
i sigilli - non coincidenti con la segnalazione di stato di
sequestro del nono comma - può verif‌icarsi il reato ex ar-
ticolo 349 c.p. contestato nel capo A d’imputazione al La
Bella; e d’altronde la condotta di chi circola abusivamente
con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ex ar-
ticolo 213 c.d.s. non può integrare il reato di sottrazione di
cose sottoposte a sequestro ex articolo 334 c.p., essendo la
norma sanzionatoria amministrativa una norma speciale
rispetto a quella penale (sez. un. 28 ottobre 2010-21 gen-
naio 2011 n. 1963).
Necessita quindi provare I’asportazione di sigilli da
parte dell’imputato, laddove la corte territoriale, nella
sua scarna motivazione, ha lasciato intendere che la ri-
mozione abbia avuto ad oggetto un contrassegno - la cui
rimozione, come si è rilevato, non avrebbe condotto alla
sussistenza di quanto contestato all’imputato nel capo A
- e non un sigillo come invece indicato nel suddetto capo
d’imputazione (“Essendo stato...il prevenuto visto alla gui-
da dell’autovettura, è ovvio che solo l’odierno appellante
aveva interesse a rimuovere dalla stessa il contrassegno
attestantene il sequestro”: motivazione, pagina 2). La ca-
renza di motivazione al riguardo, dunque, denunciata sia
pure sotto il prof‌ilo di una ritenuta presunzione di respon-
sabilità dal ricorrente nel motivo in esame, deve essere ri-
conosciuta come effettivamente inf‌iciante la motivazione
della sentenza impugnata.
In conseguenza di quanto rilevato, pertanto, il primo
motivo deve essere accolto, assorbendosi il secondo mo-
tivo e dovendosi annullare la sentenza impugnata con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 29 SETTEMBRE 2015, N. 19258
PRES. RUSSO – EST. SCRIMA – P.M. PRATIS (CONF.) – RIC. CANNALIRE R. (AVV.
CANNALIRE S.) C. FERRAMENTA PUGLIESE E ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
(AVV. VICENTI)
Prova civile y Testimoniale y Capacità a testimonia-
re y Persone aventi interesse nel giudizio y Vittima
di sinistro stradale y Incapacità a deporre nel giu-
dizio di risarcimento proposto da altro danneggia-
to y Rinuncia o prescrizione estintiva del diritto al
risarcimento da parte del testimone y Irrilevanza.
. La vittima di un sinistro stradale è incapace ex art.
246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la
domanda di risarcimento del danno proposta da altra
persona danneggiata in conseguenza del medesimo si-
nistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichia-
rato di rinunciare al risarcimento o che il relativo cre-
dito sia prescritto. (c.p.c., art. 246; c.c., art. 2054) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 28 settembre 2012, n. 16541, in
questa Rivista 2013, n. 3.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notif‌icato il 31 ottobre 2003, Can-
nalire Rosanna conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale
di Trieste, la Ferramenta Pugliese dei F.lli Bernardi S.n.c. e
l’Assicurazioni Generali S.p.a., al f‌ine di sentir accertare l’e-
sclusiva responsabilità della società per prima indicata nella
causazione del sinistro stradale occorso il 20 settembre 1996,
sulla Strada Statale n. 7, Località Porsaro Agro di Miglionico
e, di conseguenza, sentir condannare le convenute in solido
al risarcimento dei danni subiti. Chiedeva, altresì, l’ammis-
sione della prova testimoniale del teste Barra Alberto.
Si costituivano entrambe le convenute che contesta-
vano la domanda attrice e, in via istruttoria, eccepivano
l’incapacità del teste indicato dalla Cannalire.
Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 12 marzo
2009, accoglieva l’eccezione di parte convenuta e ritene-
va sussistente l’incapacità a testimoniare del teste Barra,
trasportato dall’attrice sull’auto al momento del sinistro
e che aveva chiesto il risarcimento del danno con atti di
messa in mora, e, conseguentemente, riteneva nulla la
deposizione testimoniale già resa dal predetto testimone;
accoglieva parzialmente la domanda attrice, accertando
un concorso di colpa dei conducenti nella causazione del
sinistro stradale e liquidando, in favore dell’attrice, i dan-
ni subiti nella misura del 50%, con compensazione tra le
parti delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza la Cannalire proponeva
gravame, lamentando l’erronea decisione del giudice di
prime cure nell’annullare (recte dichiarare nulla) la de-
posizione dell’unico teste oculare dell’incidente stradale
in questione e chiedendo la declaratoria dell’esclusiva re-
sponsabilità della Ferramenta Pugliese dei F.lli Bernardi
S.n.c., con condanna delle appellate al pagamento, a titolo
di risarcimento danni, del residuo importo di € 219.960,69,
già detratti gli importi percepiti a titolo di acconto.

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