Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 6 ottobre 2015, n. 19945

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
LEGITTIMITÀ
ben può liquidare la componente costituita dal pregiudi-
zio della cenestesi lavorativa mediante un appesantimen-
to del valore monetario di ciascun punto, restando invece
non consentito il ricorso al parametro del reddito perce-
pito dal soggetto leso”. (sez. III, sentenza n. 5840 del 24
marzo 2004, Rv. 571461).
2. Si propone pertanto la cassazione con rinvio della
sentenza impugnata, perchè provveda ad una nuova liqui-
dazione del danno alla luce del criterio sopra indicato.
2. Nessuna delle parti ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide la relazione appena trascritta.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata
cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania.
4. Le spese del giudizio di legittimità saranno liquidate
dal giudice del rinvio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 6 OTTOBRE 2015, N. 19945
PRES. FINOCCHIARO – EST. ROSSETTI – RIC. RIVIECCIO (AVV. PROSPERINI) C.
FARALLI ED ALTRI
Avvocato y Onorari y Tariffe professionali y Deter-
minazione y Causa risarcitoria y Oggetto y Danni alle
sole cose derivanti da “tamponamento” stradale y
Cause di particolare semplicità ex art. 4, comma 2,
L. n. 794/1942 y Inclusione y Conseguenze y Dimida-
zione dei tariffari.
. In tema di onorari di avvocato, la controversia avente
ad oggetto il “tamponamento" stradale che abbia pro-
vocato danni soltanto a cose rientra tra le "cause di
particolare semplicità” di cui all’art. 4, comma 2, della
l. n. 794 del 1942 (la cui permanenza in vigore è sancita
dall’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 179 del 2009), sic-
ché il giudice di merito, all’esito di tale controversia,
ha facoltà di liquidare le spese di lite in misura ridotta
f‌ino alla metà dei minimi tariffari. (c.p.c., art. 91; l. 13
giugno 1942, n. 794, art. 4; d.l.vo 1 dicembre 2009, n.
179, art. 1) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. civ. 20 gennaio 2010, n. 949, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Antonio Rivieccio convenne Maria Grazia Faralli, Mar-
tina Maruti e la Unipolsai S.p.a. dinanzi al Giudice di pace
di Napoli, chiedendone la condanna in solido al risarcimen-
to dei danni patiti in conseguenza d’un sinistro stradale.
Il Giudice di pace rigettò la domanda, mentre il Tri-
bunale - adìto dal soccombente in grado di appello - la
accolse.
2. Coi primi due motivi di ricorso il ricorrente lamenta
che il tribunale avrebbe sottostimato il danno: sia trascu-
rando di accordare al danneggiato il danno derivante dalla
“sosta tecnica” del veicolo, conseguente alla necessità di
riparazione; sia il danno da mora.
Ambedue questi motivi sono inammissibili per violazio-
ne del principio di autosuff‌icienza.
Il ricorrente, infatti, non indica in quale atto e con quali
termini abbia espressamente richiesto sia il danno conse-
guente alla “sosta tecnica” dei veicolo, sia quello da mora.
3. Il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente la-
menta la erronea liquidazione delle spese di lite, appare
manifestamente infondato.
Infatti sebbene il tribunale parrebbe aver liquidato
compensi professionali dovuti per il primo ed il secondo
grado di giudizio in misura inferiore a quella risultante
dall’applicazione dei minimi tariffari vigenti ratione tem-
poris, ovvero quelli previsti dal D.M. 20 luglio 2012 n. 140,
appare evidente che il Tribunale abbia evidentemente ri-
tenuto di avvalersi della facoltà, accordatagli dall’art. 4 L.
13 giugno 1942, n. 794, di ridurre gli onorari della metà,
“quando la causa risulti di facile trattazione”. E nel nostro
caso, più che di facile trattazione, di elementare trattazio-
ne si dovrebbe discorrere.
Sarà dunque possibile a questa Corte cassare la senten-
za e, decidendo nel merito, dichiarare corretta la liquida-
zione degli onorari compiuta dal Tribunale.
Quanto alle spese c.d. “vive”, il calcolo compiuto dal
ricorrente appare falsato - e quindi corretta è la sentenza
impugnata dall’inclusione nelle spese dei cc.dd. “diritti di
scritturazione e fotocopiatura”, previsti dall’art. VIII della
tariffa allegata al D.M. 585/94, nel caso di specie non spet-
tanti perchè al momento della pronuncia della sentenza
d’appello vigeva la nuova tariffa approvata col D.M. 127/04,
la quale non prevedeva più tale rimborso. Ed è noto che le
Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che nel caso
di mutamento delle tariffe forensi nel corso del giudizio, il
giudice deve applicare la nuova tariffa, ancorché la presta-
zione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svol-
ta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate (sez.
un., sentenza n. 17405 del 12 ottobre 2012, Rv. 623533).
2. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis,
comma 2, c.p.c., con la quale ha insistito per l’accoglimen-
to del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il Collegio condivide la relazione appena trascritta.
Non convincenti, per contro, appaiono i rilievi formu-
lati dalla ricorrente con la memoria del 1 settembre 2015.
4. In merito al primo ed al secondo motivo di ricorso,
il ricorrente deduce di avere ritualmente formulato la
domanda di risarcimento del danno da c.d. “fermo tecni-
co” nell’atto di citazione; e soggiunge che in ogni caso in
materia di responsabilità aquiliana l’attore può limitarsi a
chiedere il risarcimento di “tutti i danni”, senza necessità
di indicarli nominativamente.
4.1. Queste osservazioni, quale che ne sia la esattezza nel
merito, non sono pertinenti rispetto alle ragioni di inammis-
sibilità del primo motivo di ricorso esposte nella relazione.
Nel ricorso, infatti, si lamenta che il Tribunale non
avrebbe liquidato alcune voci di danno, “sebbene richie-
sto” (così il ricorso, p. 5): si lamenta, quindi, un’omessa
pronuncia.

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