Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 9 ottobre 2015, n. 20312

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giur
2/2016 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in
camera di consiglio, con accoglimento del primo motivo e
assorbimento degli altri due.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Non sono state depositate memorie alla precedente
relazione.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella ca-
mera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi
in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di
doverne fare proprie le conclusioni, con le seguenti pre-
cisazioni.
1.1. Va innanzitutto rilevato che il Tribunale non ha af-
fermato, né in alcun modo ipotizzato, che il contrassegno
esposto sulla vettura della parte convenuta fosse falso,
circostanza che avrebbe potuto avere una sua indubbia
inf‌luenza.
Nel caso in esame, il Tuis ha rivolto la domanda di
risarcimento nei confronti della propria società di assi-
curazione, ossia la UGF, oggi Unipol Assicurazioni; ciò in
conformità alla previsione dell’art. 149 del decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209, il cui comma 1 prevede
che, in caso di procedura di risarcimento diretto, la re-
lativa domanda debba essere rivolta «all’impresa di assi-
curazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato». Ciò, peraltro, non ha alcuna inf‌luenza ai f‌ini
del problema della validità del contrassegno di assicura-
zione; infatti i principi affermati da questa Corte con le
pronunce di cui alla trascritta relazione non mutano nel
caso in cui il terzo danneggiato abbia rivolto la sua prete-
sa risarcitoria nei confronti del proprio assicuratore della
r.c.a. secondo la procedura di cui all’art. 149 cit., perchè
l’azione diretta che tale disposizione accorda al danneg-
giato, nei confronti del proprio assicuratore, non è altro
che la medesima azione prevista dall’art. 144 cod. ass.
per le ipotesi ordinarie (e della quale, pertanto, mutua
l’intera disciplina), con l’unica particolarità che destina-
tario ne è l’assicuratore della vittima anziché quello del
responsabile, in una sorta di accollo liberatorio ex lege
del debito di quest’ultimo (non a caso l’art. 149, comma.
4, cit. attribuisce al pagamento compiuto dall’assicuratore
del danneggiato effetti liberatori anche nei confronti del
responsabile del sinistro e del suo assicuratore). Pertanto,
così come l’assicuratore del responsabile non può opporre
al terzo danneggiato il mancato pagamento del premio, là
dove i suoi agenti abbiano comunque rilasciato illecita-
mente il contrassegno, la medesima eccezione non potrà
essere sollevata nemmeno dall’assicuratore della vittima,
se convenuto ai sensi dell’art. 149 sopra richiamato.
2. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso,
con assorbimento degli altri.
La sentenza impugnata è cassata e il giudizio rinviato
al Tribunale di Venezia, in persona di un diverso Magistra-
to, il quale deciderà attenendosi al principio di cui alla
presente decisione.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di
liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 9 OTTOBRE 2015, N. 20312
PRES. FINOCCHIARO – EST. ROSSETTI – RIC. MELLUSO (AVV. CHIBBARO) C. SARP
ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A.
Risarcimento del danno y Valutazione e liquida-
zione y Invalidità personale y Illecito lesivo della in-
tegrità psico-f‌isica y Danno patrimoniale y Risarci-
bilità y Portata y Riduzione della capacità lavorativa
generica del danneggiato y Risarcibilità come dan-
no biologico y Fondamento y Criteri di liquidazione.
. In tema di risarcimento del danno alla persona, il
danno patrimoniale è risarcibile solo se sia riscontra-
bile la eliminazione o la riduzione della capacità del
danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da
lesione della “cenestesi lavorativa” che consiste nella
maggiore usura, fatica e diff‌icoltà incontrate nello svol-
gimento dell’attività lavorativa, non incidente neanche
sotto il prof‌ilo delle opportunità sul reddito della per-
sona offesa (c.d. perdita di “chance”), si risolve in una
compromissione biologica dell’essenza dell’individuo e
va liquidato onnicomprensivamente come danno alla
salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la li-
quidazione il criterio equitativo del valore differenziato
del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesan-
timento del valore monetario di ciascun punto, mentre
non è consentito il ricorso al parametro del reddito per-
cepito dal soggetto leso. (c.c., art. 1223; c.c., art. 2043;
c.c., art. 2056) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. civ. 24 marzo 2004, n. 5840, in questa
Rivista 2004, 860.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. È stata depositata la seguente relazione ex art. 380
bis c.p.c.:
“1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta
che la Corte d’appello avrebbe sottostimato il danno alla
salute da egli patito in conseguenza d’un sinistro stradale.
L’errore sarebbe consistito nell’avere ritenuto che la
maggior pena provata durante lo svolgimento del lavoro,
per effetto dei postumi residuati alle lesioni, non giusti-
f‌ichi una più cospicua liquidazione del danno biologico.
1.1. Il ricorso è manifestamente fondato.
È pacif‌ico nella giurisprudenza di questa Corte che “in
tema di risarcimento del danno alla persona, sussiste la
risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia
riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capaci-
tà del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno
da lesione della “cenestesi lavorativa” che consiste nella
maggiore usura, fatica e diff‌icoltà incontrate nello svolgi-
mento dell’attività lavorativa, non incidente neanche sotto
il prof‌ilo delle opportunità sul reddito della persona offesa
(c.d perdita di chance), risolvendosi in una compromis-
sione biologica dell’essenza dell’individuo, va liquidato
onnicomprensivamente come danno alla salute. A tal f‌ine
il giudice, ove abbia adottato per la liquidazione il criterio
equitativo del valore differenziato del punto di invalidità,

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