Corte di Cassazione Civile sez. VI, ord. 9 ottobre 2015, n. 20374

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. VI, ORD. 9 OTTOBRE 2015, N. 20374
PRES. FINOCCHIARO – EST. CIRILLO – RIC. TUIS (AVV. LORENZON) C. UNIPOL
ASS.NI S.P.A. GIA’ UGF ASSICURAZIONI S.P.A.
Assicurazione obbligatoria y Certif‌icato di assi-
curazione e contrassegno y Procedura di indennizzo
diretto y Validità del rapporto assicurativo y Neces-
sità y Esclusione y Autenticità del contrassegno y
Suff‌icienza y Fondamento.
. In tema di risarcimento danni da circolazione di vei-
coli, il danneggiato cui siano stati rilasciati il certif‌i-
cato ed il contrassegno assicurativo può agire nei con-
fronti del proprio assicuratore, ex art. 149, del D.L.vo
n. 209 del 2005, quand’anche il pagamento del premio
sia mancato, ovvero sia avvenuto in ritardo (come nel
caso specie), considerato, da un lato, che ciò che rileva
per la promovibilità della azione diretta nei confronti
dell’assicuratore è, in virtù del combinato disposto de-
gli artt. 127 del D.L.vo cit. e 1901 c.c., l’autenticità del
contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo
e, dall’altro, che tale azione è la stessa prevista dall’art.
144 del medesimo D.L.vo per le ipotesi ordinarie, con
l’unica particolarità che destinatario ne è l’assicura-
tore della vittima, anziché del responsabile civile, con
accollo liberatorio “ex lege” del debito di quest’ultimo.
(c.c., art. 1901; d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 127;
d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149) (1)
(1) Giungono alle medesime conclusioni, pur con riferimento alla
disciplina previgente il D.L.vo n. 209/2005, Cass. civ. 27 agosto 2014,
n. 18307, in questa Rivista 2014, 1011 e Cass. civ. 27 giugno 2014, n.
14636, ivi 2014, 1039.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Antonio Tuis convenne in giudizio, dinanzi al Giu-
dice di pace di San Donà di Piave, la compagnia assi-
curatrice UGF Assicurazioni e Vlad Constatin Poetelea,
chiedendo che, previo riconoscimento in capo al Poete-
lea dell’esclusiva responsabilità nella determinazione
dell’incidente stradale, la prima fosse condannata al
pagamento della somma di euro 3.905 a titolo di risarci-
mento danni.
Si costituì in giudizio la UGF Assicurazioni S.p.a., ec-
cependo la propria mancanza di legittimazione passiva,
mentre il Poetelea rimase contumace.
Il Giudice di pace rigettò la domanda per carenza di
legittimazione passiva in capo alla convenuta compagnia
assicuratrice, e condannò parte attrice al pagamento delle
spese processuali.
2. La sentenza è stata impugnata dal Tuis e il Tribunale
di Venezia, Sezione distaccata di San Donà di Piave, con
sentenza del 5 novembre 2013, ha rigettato il gravame,
confermando la sentenza di primo grado e condannando
l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.
3. Contro la sentenza di appello propone ricorso Anto-
nio Tuis, con atto aff‌idato a tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in que-
sta sede.
4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato
in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376
e 380-bis c.p.c., in quanto appare fondato.
5. Il primo motivo di ricorso denuncia, in riferimen-
to all’art. 360, primo comma 3) c.p.c., violazione e falsa
applicazione delle norme di diritto in relazione all’appli-
cazione dell’indennizzo diretto. Lamenta il ricorrente, in
particolare, che, per pacif‌ica giurisprudenza della Corte
di cassazione, il rilascio, da parte dell’assicuratore, del
contrassegno di assicurazione rende comunque operativa
la garanzia, anche se - com’è avvenuto nella specie - il pre-
mio risulta pagato dopo la scadenza del termine di quin-
dici giorni di cui all’art. 1901, secondo comma, del codice
5.1. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza costante di questa Corte è concorde
nel ritenere che il rilascio del contrassegno assicurativo da
parte dell’assicuratore della responsabilità civile autovei-
coli vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla
circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurati-
vo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazio-
ne non sia eff‌icace, giacché, nei confronti del danneggiato,
ai f‌ini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del
contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo
(sentenze 13 dicembre 2010, n. 25130, e 27 agosto 2014,
n. 18307).
È stato altresì affermato (sentenza 27 giugno 2014, n.
14636) che il terzo danneggiato non è tenuto ad effettua-
re accertamenti se sia stato pagato il premio assicurativo
o rilasciato solo il certif‌icato ed il contrassegno, potendo
fare ragionevole aff‌idamento sull’apparenza della situa-
zione, come gli consente l’art. 7 della legge 24 dicembre
1969, n. 990 (e ora l’art. 127 del D.L.vo 7 settembre 2005,
n. 209). Né può giungersi a diversa conclusione nel caso
in cui la domanda di risarcimento sia stata rivolta - come
nella specie - nei confronti della propria assicurazione, ai
sensi dell’art. 149 del citato decreto n. 209 del 2005.
5.2. Ora il Tribunale di Venezia ha dato atto che la
società di assicurazione del Tuis aveva «allegato e con-
venientemente provato» che il premio di assicurazione
del veicolo condotto dal Poetelea, relativo al periodo che
era cominciato il 10 febbraio 2010, era stato pagato solo il
26 febbraio 2010, cioè oltre il termine di quindici giorni,
mentre l’incidente era avvenuto il 19 febbraio 2010; ed ha
aggiunto che «l’esistenza di un contrassegno che copre il
periodo dallo al 28 febbraio 2010 non basta a confutare
tale risultanza», pervenendo così al rigetto della domanda
sul rilievo che il contratto di assicurazione non fosse ope-
rativo alla data del sinistro. In tal modo, però, il Tribunale
risulta non aver fatto buon governo dei principi più volte
ribaditi da questa Corte.
6. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbi-
mento degli altri.

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