Corte di Cassazione Civile sez. III, 14 ottobre 2015, n. 20618

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
LEGITTIMITÀ
subiti in occasione di un sinistro stradale verif‌icatosi in
data 11 gennaio 2011, allorchè i ricorrenti, entrambi ca-
rabinieri in servizio, fermata per una ispezione la vettura
della Rubino condotta dal Pezzolla, venivano travolti dalla
predetta vettura che improvvisamente i resistenti rimette-
vano in moto per sottrarsi all’ispezione.
Il giudice del lavoro adito, rilevando il proprio difetto
di competenza per materia, dapprima rimetteva la causa
al Presidente del tribunale per l’assegnazione della stes-
sa alla sezione civile competente, quindi, allorchè questi
ritrasmetteva gli atti aff‌inchè valutasse la necessità di ri-
chiedere il regolamento di competenza, sollevava regola-
mento di competenza d’uff‌icio.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Potenza ha chie-
sto dichiararsi la competenza per materia del giudice di
pace, trattandosi di controversia che esula del tutto dal
novero delle controversie riservate alla competenza del
giudice del lavoro, delineata nei suoi circoscritti conf‌i-
ni dagli articoli 409 e 442 c.p.c., agendo i ricorrenti per
il risarcimento danni provocato da un illecito aquiliano,
laddove il rapporto contrattuale tra i ricorrenti stessi e il
loro datore di lavoro non è affatto dedotto in giudizio, ri-
manendo irrilevante che gli stessi abbiano subito il danno
durante una attività di servizio;
In ordine alla tempestività della proposizione del
regolamento, osserva di aver rilevato il proprio difetto di
competenza f‌in dalla prima udienza dinanzi a sé, di non
aver adottato in quella sede alcuna determinazione ma
soltanto rimesso gli atti al Presidente, di aver chiesto il
regolamento di competenza all’esito di riserva assunta
nell’udienza di prosecuzione della prima, f‌issata allorchè
il fascicolo gli era stato restituito dalla Presidenza.
Le parti, alle quali l’ordinanza è stata comunicata, non
hanno svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi
dell’art. 380 ter c.p.c., sulla base delle conclusioni scritte del
Pubblico Ministero, il quale ha richiesto che sia dichiarata la
competenza per materia del Giudice di pace di Venosa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente regolamento di competenza è ammissibile,
in quanto proposto dal giudice del lavoro di Potenza a seguito
del verif‌icarsi di un conf‌litto negativo concernente la compe-
tenza per materia, ed essendo stato proposto tempestivamen-
te, alla prima udienza di trattazione; in ordine alla tempesti-
vità, benchè il provvedimento sia stato adottato nella seconda
udienza cronologicamente f‌issata dinanzi a quel giudice, egli
non aveva ancora completato le attività caratterizzanti la fase
preliminare della trattazione, avendo soltanto rimesso in un
primo momento gli atti al Presidente del tribunale, che glieli
aveva restituiti, e successivamente riunito i due identici ri-
corsi dei carabinieri danneggiati, Mastro e Volgare.
2. Nel merito, i rilevi del giudice del lavoro di Potenza
sono fondati.
Il giudice di pace di Venosa ha declinato la propria
competenza ritenendo trattarsi di un infortunio sul lavoro.
Condividendo le argomentazioni del P.G. sul punto, la
tesi non è esatta.
La competenza deve infatti essere determinata a priori,
secondo la prospettazione fornita dall’attore nella propria
domanda (giurisprudenza consolidata: per tutte, Cass. n.
7182 del 2014): nei rispettivi atti introduttivi, sia il Volga-
re che il Mastro, rispettivamente brigadiere ed appuntato
dei carabinieri in servizio di pattuglia al momento dei fatti,
hanno chiesto di essere risarciti dei danni all’integrità f‌isica
subiti a seguito del sinistro stradale provocato dal Pezzolla
e dalla Rubino, allorchè questi, fermati per accertamenti
dai due carabinieri, avendo i militari rinvenuto un’arma da
fuoco sul sedile dell’auto, rimettevano bruscamente in moto
l’auto per dileguarsi, investendo i due carabinieri che a se-
guito della brusca e repentina manovra venivano travolti
dalla vettura riportando lesioni personali; non rileva ai f‌ini
della competenza del giudice adito, che va individuata sulla
base della originaria causa petendi, il fatto che i ricorrenti,
accogliendo il suggerimento della compagnia assicuratrice
della autovettura, abbiano chiesto di essere autorizzati a
chiamare in causa, ed abbiano chiamato, anche Ina Assita-
lia S.p.a., compagnia assicuratrice dell’Amministrazione cui
fa capo l’Arma dei Carabinieri per gli infortuni sul lavoro,
non avendo i ricorrenti prospettato alcuna responsabilità
datoriale né rivolto alcuna domanda contro l’amministra-
zione di appartenenza per presunta violazione di misure di
sicurezza delle loro condizioni di lavoro.
Va quindi regolata la competenza dichiarando la compe-
tenza per materia del Giudice di pace di Venosa. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. III, 14 OTTOBRE 2015, N. 20618
PRES. PETTI – EST. ROSSETTI – P.M. FINOCCHI GHERSI (DIFF.) – RIC. LANINO
(AVV. CANTELLI) C. BENVENUTI ED ALTRI (AVV. TI BERNASCONI E FRANZONI)
Precedenza y Incroci stradali y Collisione ad un
crocevia y Tra veicolo proveniente contromano ad
alta velocità e veicolo impegnato in manovra di
svolta y Presunzione di pari responsabilità y Supe-
ramento y Condizioni.
. In caso di scontro fra veicoli nell’area di un crocevia,
la responsabilità del conducente tenuto a dare la pre-
cedenza non può essere esclusa per il fatto che l’altro
veicolo procedesse contromano e ad alta velocità, qua-
lora egli abbia intrapreso la manovra di svolta a destra
pur prevedendo o potendo prevedere l’approssimarsi
dell’altro mezzo con tali modalità, sicché, accertate
tali circostanze, al giudice del merito non è consenti-
to ritenere superata la presunzione di cui all’art. 2054,
comma 2, c.c., a carico del primo conducente. (c.c., art.
2054; nuovo c.s., art. 145) (1)
(1) Principio già sostanzialmente espresso dalla remota Cass. civ. 21
settembre 1977, n. 4046, in Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il 14 giugno 1993 Sergio Lanino, mentre era alla gui-
da d’un motociclo, venne a collisione col veicolo condotto

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