Corte di Cassazione Civile sez. I, 27 ottobre 2015, n. 21883

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2016
LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
SEZ. I, 27 OTTOBRE 2015, N. 21883
PRES. SALVAGO – EST. LAMORGESE – P.M. CAPASSO (PARZ. DIFF.) – RIC. FEDERICI
ED ALTRI (AVV. TUCCI) C. COMUNE DI MONTALBANO JONICO (AVV. AGRESTI)
Espropriazione per pubblico interesse (o utili-
tà) y Occupazione temporanea e d’urgenza y Appro-
priazione y Risarcimento danni y Momento iniziale
dell’occupazione y Delinearsi dell’opera pubblica
nei suoi connotati def‌initivi con trasformazione ir-
reversibile del bene occupato y Necessità y Costru-
zione di strade pubbliche y Astratta idoneità della
strada ad essere percorsa come tale y Suff‌icienza y
Mancanza di opere accessorie y Irrilevanza.
. L’occupazione acquisitiva si consuma nel momento in
cui si realizza l’irreversibile trasformazione del fondo
occupato, con conseguente non ripristinabilità dello
“status quo ante” se non attraverso nuovi interventi al-
trettanto eversivi della f‌isionomia attualmente assunta
dal bene, sicché essa non coincide né con l’inizio, né
con l’ultimazione dei lavori, ma si colloca nel momento
intermedio in cui l’opera viene a delinearsi nei suoi
connotati def‌initivi e nelle sue previste caratteristiche;
tale situazione, quando si tratti di una strada, si veri-
f‌ica non appena di essa si sostanzi l’astratta idoneità
ad essere percorsa come tale per avere ormai assunto
i connotati minimi suoi propri (nella specie, per l’av-
venuta ultimazione delle fondazioni), nonostante la
mancanza di opere accessorie (quali il conglomerato
bituminoso ed il tappetino di usura) che ne rendano
l’uso più agevole e sicuro e ne consentano, in concreto,
l’effettiva apertura al traff‌ico. (c.c., art. 2043) (1)
(1) Conformemente si esprime Cass. civ. 28 maggio 2008, n. 14050, in
Ius&Lex dvd n. 1/2016, ed. La Tribuna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I sig.ri Federici Filomena e Federici Vincenzo conven-
nero in giudizio il Comune di Montalbano Jonico e la Re-
gione Basilicata. Esposero che, con decreto del Presidente
della GR n. 1407 del 27 ottobre 1975, l’Uff‌icio del Genio
civile di Matera era stato autorizzato ad occupare d’urgen-
za alcuni terreni di cui erano comproprietari in agro di
Montalbano Jonico, ai f‌ini dell’attuazione delle opere pre-
viste per il trasferimento parziale dell’abitato, a causa di
un movimento franoso che aveva interessato una parte del
centro abitato, nell’ambito di un piano particolareggiato
che prevedeva la costruzione di strade, parcheggi, di una
rete idrica e fognaria e di un’area per i servizi sociali, tra
i quali una chiesa; esposero che, nel termine previsto di
cinque anni, il programma costruttivo era stato realizzato
solo in parte e non era stato emesso il decreto di espro-
prio. Quindi, essendo l’occupazione diventata illegittima,
chiesero la condanna dei convenuti alla restituzione dei
terreni e, in subordine, al risarcimento dei danni per la
illegittima e irreversibile trasformazione degli stessi, non-
ché al pagamento dell’indennità di occupazione legittima.
Nel giudizio intervenne anche un altro comproprietario,
Federici Vincenzo Vito, al quale succedettero gli eredi
Federici Francesco, Federici Italo e Ricapito Celestina, i
quali aderirono alle domande degli attori. Le amministra-
zioni convenute chiesero di rigettarle.
2. - Il Tribunale di Matera, con sentenza non def‌initiva
n. 247 del 2003, dichiarò la propria incompetenza a de-
cidere sulla domanda di indennità per occupazione legit-
tima: con sentenza def‌initiva n. 981 del 2003, dichiarò la
“usucapione invertita” (così nel testo) di mq. 18161 del
suolo di proprietà dei Federici e condannò le amministra-
zioni convenute al risarcimento dei danni, quantif‌icati in
€ 118.658,46, oltre accessori, sulla base del criterio ridut-
tivo di cui all’art. 5 bis, comma 7 bis, del D .L. n. 333 del
1992, conv. in legge del n. 333 del 1992, aggiunto dall’art.
3, comma 65, della legge n. 662 del 1996.
3. - I Federici riassunsero il giudizio davanti alla Cor-
te d’appello di Potenza per il pagamento dell’indennità di
occupazione legittima; nel giudizio di gravame introdotto
dalle amministrazioni avverso la sentenza def‌initiva del
Tribunale, i Federici chiesero, in via incidentale, che fosse
dichiarata l’occupazione usurpativa e determinato il dan-
no in base al valore venale dei terreni.
3.1. - La Corte d’appello di Potenza, con sentenza 26
ottobre 2009, ha rigettato la domanda dei Federici di risar-
cimento del danno da occupazione acquisitiva e ha inteso
come rinunciata quella restitutoria. Ad avviso della Corte,
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice e dal
c.t.u., i lavori previsti nella zona in cui erano ubicati i ter-
reni, non solo, non erano stati mai completati, fatta ecce-
zione per una chiesa e per i locali parrocchiali, ma neppure
avevano determinato di fatto una irreversibile trasforma-
zione dei medesimi terreni, con la conseguenza che non
era ravvisabile il fenomeno dell’occupazione acquisitiva,
nonostante la mancata emissione del decreto di esproprio.
In particolare, quanto alle strade, erano state realizzate
solo le massicciate di fondazione, senza il conglomerato
bituminoso e il tappetino di usura, e ciò le rendeva diff‌i-
cilmente riconoscibili e non percorribili; quanto alla rete
idrica e fognaria, la Corte ha rilevato che i manufatti re-
alizzati comportavano l’imposizione di una servitù di fat-
to che determinava una mera limitazione delle facoltà di
godimento dell’ immobile da parte del proprietario, senza
possibilità di conf‌igurare un’occupazione acquisitiva; con
riguardo alla chiesa, che era stata costruita e assegnata
con i locali di pertinenza alla Parrocchia di S. Maria delle
Grazie, ad avviso della Corte, si trattava di un’opera privata
di interesse pubblico, in quanto realizzata da un soggetto
privato, qual’era la predetta Parrocchia, cui non era appli-
cabile l’istituto dell’occupazione acquisitiva, ma l’art. 934
c.c., con incorporazione della costruzione al (proprietario
del) suolo, non rilevando la sua consistenza e destinazione.
Inf‌ine, con riguardo all’indennità di occupazione legittima,
la Corte ha ritenuto che il Tribunale fosse incorso in ultra-
petizione, poiché la domanda non era stata riproposta dagli
attori e interventori nelle conclusioni def‌initive.
4. - Avverso questa sentenza i Federici ricorrono per
cassazione sulla base di quattro motivi, cui resistono la
Regione Basilicata e il Comune di Montalbano Jonico, i

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